Cassazione Civile, Ordinanza n. 33266/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia trae origine dalla revoca, da parte dell'ente previdenziale, della pensione di vecchiaia già erogata a un assicurato, sul presupposto che non fosse stato rispettato il requisito della cessazione dell'attività lavorativa alla data di decorrenza del trattamento. I giudici di merito avevano invece ritenuto insussistente l'indebita percezione della pensione, valorizzando la cumulabilità tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992, sostenendo che il requisito dell'inoccupazione dovesse esistere al momento della maturazione dei requisiti e permanere sino alla decorrenza della pensione, con la conseguenza che l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere successiva a tale data. Il resistente replicava con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui il diritto alla pensione di vecchiaia sorge quando sono maturati i requisiti di età, contribuzione e assicurazione, mentre la decorrenza del trattamento è solo un momento esterno alla fattispecie costitutiva e attiene alla sola erogazione. Ha quindi osservato che, una volta maturato il diritto, l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro successiva non incide sul mantenimento della prestazione, essendo consentita la cumulabilità tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro. Ha anche precisato che il diverso orientamento richiamato in materia di pensione di anzianità, pur evocando l'esigenza di cessazione del rapporto di lavoro alla data della domanda, non giovava all'ente nel caso concreto perché nella vicenda non risultava né dedotto né allegato alcun accordo simulatorio sulla cessazione del rapporto lavorativo. Conseguentemente l'INPS è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992
Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa è richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che il diritto alla pensione di vecchiaia si perfeziona con la maturazione dei requisiti costitutivi; la decorrenza è elemento esterno alla fattispecie costitutiva. Nel caso concreto, l'eventuale lavoro successivo alla decorrenza non incide sul mantenimento della prestazione.
È richiamato quale base della cumulabilità tra pensione di vecchiaia e redditi da lavoro dipendente e autonomo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il diritto alla pensione di vecchiaia si perfeziona al momento della maturazione dei requisiti di età, contribuzione e assicurazione; la decorrenza del trattamento ha natura estrinseca rispetto alla fattispecie costitutiva e riguarda solo l'erogazione della prestazione.
- Ai fini del mantenimento della pensione di vecchiaia, l'instaurazione di un rapporto di lavoro successiva alla maturazione del diritto non è di per sé ostativa, poiché opera la regola della cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro.
- Se l'ente previdenziale contesta la cessazione del rapporto lavorativo come meramente apparente, occorre che la simulazione sia specificamente allegata e dedotta; in mancanza di tale allegazione, la censura non può incidere sulla ratio decidendi.
- La distinzione tra momento di perfezionamento del diritto previdenziale e momento di decorrenza del trattamento è decisiva: il primo rileva per l'esistenza del diritto, il secondo per la sua concreta erogazione.
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