Cassazione Civile, Ordinanza n. 33265/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto. In primo grado e in appello si è discusso se la pretesa fosse decaduta ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 639/1970, e da quale atto amministrativo dovesse decorrere il termine triennale: la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che un'istanza amministrativa del 14/4/2006, pur non sottoscritta dall'interessato e presentata tramite patronato al Comitato provinciale INPS, fosse comunque a lui riferibile e contenesse il nucleo minimo di una domanda amministrativa di prestazione, facendo così decorrere da tale data il termine di decadenza e dichiarando tardivo il ricorso giudiziale proposto il 4/3/2013. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 47 d.P.R. 639/1970 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre a travisamento della prova, sostenendo che la domanda del 14/4/2006 non avesse i requisiti soggettivi e oggettivi della domanda amministrativa per i benefici amianto e che, invece, la vera domanda fosse quella del 7/5/2009, nella quale sarebbe stata richiesta all'INPS la concessione dei benefici previdenziali; secondo il ricorrente, solo rispetto a quest'ultima sarebbe decorso il termine decadenziale, con conseguente tempestività della domanda giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non denunciassero una vera violazione di legge o dei canoni di interpretazione, ma mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura dei documenti e una rivalutazione del fatto storico, attività riservata al giudice di merito. La questione relativa alla individuazione della domanda amministrativa rilevante ai fini della decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 è stata qualificata come questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, che però non era stato dedotto in modo ammissibile. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine triennale di decadenza per la domanda giudiziale decorre dalla domanda amministrativa rilevante; la sua individuazione dipende dal contenuto dell'istanza e dall'accertamento di merito sul fatto storico.
La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o la falsa sussunzione, non la ricostruzione del fatto concreto.
La censura sulle presunzioni non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del contenuto dei documenti o del fatto storico accertato dal giudice di merito.
Le difese del ricorrente richiamate in memoria non hanno mutato l'esito del giudizio di legittimità.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è il solo strumento per censurare la ricostruzione del fatto in cassazione, ma nel caso concreto non è stato dedotto in modo pertinente.
Massime di principio
- Quando la decadenza processuale decorre da una domanda amministrativa, l'individuazione dell'atto rilevante e del suo contenuto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Non è configurabile una violazione di legge se il ricorso per cassazione si limita a proporre una lettura alternativa dei documenti e delle risultanze istruttorie, senza denunciare l'erronea interpretazione della norma astratta o la falsa sussunzione del fatto incontroverso.
- La deduzione della violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione del singolo canone violato e il collegamento con la parte della motivazione censurata; non basta contrapporre una diversa interpretazione del documento.
- Il vizio di sussunzione presuppone l'accettazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; se la critica investe la ricostruzione del fatto materiale, essa esula dal sindacato di legittimità.
- Le contestazioni sulla portata probatoria di atti e documenti devono essere veicolate, se del caso, come vizio motivazionale nei limiti consentiti, non come violazione di legge.
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