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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33308/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugna il licenziamento intimatogli nel contesto di una vicenda aziendale complessa che coinvolge più società del settore cartario. In primo grado e in appello aveva chiesto l'annullamento del licenziamento del 28 ottobre 2010 e la reintegrazione, sostenendo in sostanza che vi fosse stato un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda verso la società subentrante e che, quindi, egli avesse titolo a essere ricollocato alle dipendenze della cessionaria; in via ulteriore contestava la legittimità della procedura di mobilità attivata dalla società originaria e del successivo recesso. La Corte d'appello aveva però escluso sia la prova del trasferimento d'azienda o di ramo, sia la riferibilità al ricorrente dell'accordo sindacale e della procedura riguardante altre società, rilevando inoltre la cessazione dell'attività della datrice originaria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: omesso esame di fatti e documenti decisivi e vizio di motivazione; violazione delle norme su prove, poteri istruttori officiosi e riparto dell'onere della prova, sostenendo che la Corte avesse errato nell'escludere il trasferimento d'azienda; violazione della disciplina del trasferimento d'azienda, assumendo che l'onere di provare la mancanza dei presupposti del passaggio alle dipendenze della cessionaria non gravasse su di lui; violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi e dell'art. 18 statuto lavoratori, lamentando un deficit informativo nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità e la mancata produzione di tale comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la preclusione derivante dalla doppia conforme, non essendo stata dedotta la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha inoltre escluso la violazione delle norme sulle prove e sull'onere probatorio, affermando che, quando il lavoratore invochi l'applicazione dell'art. 2112 c.c. per sostenere il proprio passaggio alle dipendenze della cessionaria, è lui a dover provare i presupposti del trasferimento. Ha poi dichiarato inammissibili anche le doglianze sulla procedura di mobilità, perché generiche e prive di specifica indicazione delle deduzioni svolte nei giudizi di merito, oltre che perché non attaccavano efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla distinzione tra la procedura di licenziamento collettivo della società originaria e la successiva e diversa vicenda relativa ad altre società del gruppo. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto le censure sono state in parte ritenute infondate e in parte inammissibili.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la censura sul vizio di motivazione è stata dichiarata inammissibile per effetto della disciplina della doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; la censura è stata respinta.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per i poteri istruttori in appello nel rito del lavoro; la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha affermato che l'onere di provare i presupposti del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. grava su chi lo invoca.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 2112 c.c.

    norma invocata per sostenere il passaggio automatico del rapporto alla cessionaria; la Corte ha escluso che fosse stata provata la fattispecie traslativa.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alle presunzioni e alla prova del trasferimento d'azienda, senza esito favorevole al ricorrente.

  • artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991

    richiamati per contestare la procedura di mobilità; le doglianze sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 18 L. 300/1970

    richiamato per la richiesta di tutela reintegratoria; la Corte non ha accolto la censura.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    richiamati in funzione di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto e della procedura; non è stata accolta alcuna violazione.

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato la dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto e il ricorrente non deduca la diversità delle rispettive basi motivazionali, in presenza di doppia conforme.
  • Chi invochi in giudizio l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e rivendichi il passaggio del proprio rapporto alla cessionaria deve provare i presupposti del trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda su cui fonda il proprio diritto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere validamente dedotta come surrogato di una critica al merito della valutazione probatoria, se la censura mira soltanto a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Le doglianze sulla legittimità di una procedura di mobilità o di licenziamento collettivo devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione i fatti e gli atti processuali su cui si fondano; in difetto, sono inammissibili.
  • Quando la controversia riguarda vicende aziendali distinte e successive, non è sufficiente richiamare un accordo o un trasferimento intervenuto in altro contesto societario per contestare il licenziamento intimato da un diverso datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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