Cassazione Civile, Ordinanza n. 33302/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Nel giudizio di merito un lavoratore aveva chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro sostanziale, deducendo l'illiceità del rapporto di appalto e chiedendo la costituzione del rapporto, il pagamento di un'indennità risarcitoria e delle retribuzioni indicate; in via subordinata aveva domandato il pagamento delle stesse somme anche nei confronti del datore di lavoro formale. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio ritenendo che il rapporto si fosse svolto presso l'unità operativa di Caorso, in un circondario diverso, applicando il criterio del foro della dipendenza del reale datore di lavoro. Il lavoratore ha proposto ricorso per regolamento di competenza deducendo la violazione dell'art. 413 c.p.c. e sostenendo che era corretto il foro dell'azienda prescelto nel ricorso introduttivo, cioè Milano, dove si trova l'azienda del datore di lavoro effettivo. Il controricorrente ha resistito; la società intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'art. 413, comma 2, c.p.c. prevede fori alternativi concorrenti e che, quando il lavoratore scelga il foro dell'azienda del datore di lavoro effettivo, è competente il tribunale del luogo in cui si trova l'azienda, senza che rilevi il diverso luogo di svolgimento dell'attività presso l'unità operativa. Ha inoltre escluso che la presenza nel medesimo giudizio della domanda subordinata contro il datore di lavoro formale sposti la competenza già validamente radicata per la domanda principale, trattandosi di cumulo soggettivo di domande connesse che comporta l'attrazione della domanda subordinata ex art. 33 c.p.c. L'ordinanza impugnata è stata cassata e la competenza territoriale del giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano è stata dichiarata, con riassunzione della causa nei termini di legge; le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 413 c.p.c.
delinea tre fori alternativamente concorrenti per le controversie di lavoro; la scelta del foro dell'azienda del datore di lavoro effettivo radica la competenza nel luogo in cui si trova l'azienda, non nel solo luogo di svolgimento della prestazione presso una distinta unità operativa.
art. 33 c.p.c.
la connessione tra domanda principale e domanda subordinata nei confronti del datore di lavoro formale integra un cumulo soggettivo di domande connesse per titolo o oggetto, con attrazione della competenza sulla domanda subordinata al giudice già competente per la principale.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro, quando la domanda sia proposta contro il datore di lavoro effettivo, il lavoratore può validamente scegliere il foro dell'azienda ex art. 413 c.p.c.; la competenza si determina in base a tale scelta e non viene esclusa dal fatto che la prestazione sia stata eseguita presso un'unità operativa situata altrove.
- La domanda subordinata proposta contro il datore di lavoro formale non altera il criterio di competenza territoriale già radicato per la domanda principale, se tra le domande sussiste connessione tale da integrare un cumulo soggettivo ai sensi dell'art. 33 c.p.c.
- Nel caso di appalto non genuino, l'azione del lavoratore diretta alla costituzione del rapporto con l'utilizzatore effettivo può essere proposta davanti al giudice competente per la sede dell'azienda dell'effettivo datore di lavoro, con attrazione della domanda subordinata contro il datore apparente.
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