Cassazione Civile, Ordinanza n. 12245/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva attribuito una rendita catastale a un immobile. La società contribuente aveva impugnato l'atto, contestando la procedura estimativa seguita dall'Ufficio, la congruità della rendita attribuita e la correttezza dell'applicazione della Circolare n. 6/2012, anche sulla base di una perizia giurata di stima e chiedendo, in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio. La CTR aveva respinto l'appello principale della contribuente e l'appello incidentale dell'Agenzia sulle spese. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, anche in relazione all'art. 1, comma 244, L. 190/2014 e agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; 2) violazione degli artt. 28 e 29 d.P.R. 1142/1949, artt. 8 e 11 r.d.l. 652/1939, art. 11 d.l. 70/1988, art. 1, comma 244, L. 190/2014 e art. 1, comma 21, L. 208/2015; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; 4) nullità per motivazione omessa o apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 5) nullità per mancato accoglimento della CTU richiesta; 6) violazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 61 ss. c.p.c. La società sosteneva che la CTR non avesse adeguatamente verificato la correttezza tecnica della stima e avesse omesso di confrontarsi con tutte le censure e con la propria prova tecnica.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente tutti i motivi e li ha ritenuti infondati. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che la CTR si era pronunciata sul capo di domanda relativo alla legittimità dell'atto e che le singole argomentazioni non espressamente affrontate erano comunque implicitamente disattese dalla decisione adottata. Ha escluso anche il vizio di motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sufficiente al minimo costituzionale, poiché la CTR aveva spiegato perché riteneva corretta la stima catastale e perché non era necessario procedere a una valutazione sostitutiva. Quanto alle censure di violazione di legge e di erronea valutazione delle prove, la Corte ha ribadito che il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un riesame del merito, né in una diversa valutazione del materiale istruttorio; ha precisato che gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono violati solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali, non quando semplicemente apprezza diversamente le prove offerte. Ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque verificato nel merito la congruità della rendita e la conformità della stima ai parametri normativi, anche con riferimento alla circolare richiamata. Infine, ha rigettato le censure relative al diniego di CTU, ribadendo che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio discrezionale e che il suo mancato disposto può risultare implicitamente giustificato quando il giudice ritenga già sufficientemente provata la questione tecnica sulla base degli atti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su un capo della domanda; non basta che non esamini tutte le argomentazioni difensive, che possono ritenersi implicitamente disattese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile; non è censurabile la mera insufficienza della motivazione.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
Non consente di censurare in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove non legali o il diverso peso attribuito agli elementi istruttori.
È violato solo se l'onere della prova viene erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella prevista dalla legge; non quando si contesta l'esito della valutazione probatoria.
La Corte esclude la violazione perché il giudice d'appello, pur richiamando l'onere di riprodurre i motivi di primo grado, ha comunque esaminato il merito della stima catastale.
Richiamato insieme all'art. 53 d.lgs. 546/1992; la Corte ne esclude la violazione poiché l'appello è stato comunque scrutinato nel merito.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Richiamato tra le norme sulla disciplina catastale e valutativa; la Corte non ravvisa violazioni nell'operato della CTR.
art. 28 d.P.R. 1142/1949
Norma evocata in tema di classamento e rendita catastale; la Corte non accoglie la censura di violazione.
art. 29 d.P.R. 1142/1949
Norma evocata in tema di classamento e rendita catastale; la Corte non accoglie la censura di violazione.
art. 8 r.d.l. 652/1939
Richiamato nella doglianza sulla stima catastale; la Corte ritiene infondata la censura.
art. 11 r.d.l. 652/1939
Richiamato nella doglianza sulla stima catastale; la Corte ritiene infondata la censura.
Richiamato nella doglianza sulla stima catastale; la Corte ritiene infondata la censura.
Richiamato nella doglianza sulla stima catastale; la Corte ritiene infondata la censura.
art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato a sostegno della richiesta di CTU; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice nel disporla.
Richiamati con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio; il loro uso è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio motivazionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Costituisce il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, oltre il quale soltanto può ravvisarsi il vizio denunciabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale base del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette di decidere su un capo della domanda o dell'eccezione di merito; non si configura se la decisione resa comporta un rigetto implicito delle singole argomentazioni svolte a sostegno della domanda.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è sindacabile la mera insufficienza argomentativa né l'omessa confutazione puntuale di ogni deduzione difensiva.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, né chiedere una nuova lettura delle prove per ottenere un diverso accertamento di fatto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sussiste soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, non già quando seleziona e pondera in modo diverso le prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda la ripartizione dell'onere probatorio, non l'apprezzamento dell'esito della prova; una critica alla ricostruzione fattuale non integra di per sé errore sull'onere della prova.
- Nel processo tributario il giudice non si limita ad annullare l'atto impositivo, ma deve verificare nel merito la pretesa fiscale; tuttavia, se ritiene corretta la stima o l'accertamento dell'Ufficio, può respingere il ricorso senza dover disporre ulteriori mezzi istruttori.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il cui diniego può essere anche implicitamente motivato quando il quadro probatorio sia già ritenuto sufficiente.
- In materia catastale, la contestazione della rendita deve confrontarsi con la correttezza tecnica della stima, ma il sindacato di legittimità resta limitato al controllo della coerenza giuridica e logica della decisione di merito.
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