Cassazione Civile, Ordinanza n. 13370/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, l'Amministrazione finanziaria emetteva avvisi di accertamento recuperando a tassazione costi e IVA detratta in relazione a fatture emesse da una società ritenuta cartiera. La contribuente impugnava gli avvisi, ma i giudici di merito respingevano i ricorsi e l'appello. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo relativo alla carenza di motivazione degli avvisi di accertamento; 2) omesso esame della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante in un procedimento per reati tributari, ritenuta decisiva per il giudizio tributario; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR posto a carico del contribuente la prova della buona fede e dell'inesistenza delle operazioni, nonostante l'Ufficio non avesse dimostrato il coinvolgimento soggettivo nella frode.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione degli avvisi, perché il rigetto nel merito implicava il superamento della questione formale. Ha escluso la decisività della sentenza penale di assoluzione, osservando che nel processo tributario non opera un automatismo di efficacia vincolante del giudicato penale e che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato operazioni oggettivamente inesistenti sulla base di plurimi indizi della natura fittizia del fornitore, oltre a escludere comunque la buona fede della contribuente. Ha infine escluso violazioni dell'art. 2697 c.c., poiché l'Agenzia aveva assolto l'onere di provare, anche per presunzioni, l'inesistenza oggettiva delle operazioni e spettava alla contribuente dimostrarne l'effettività, non essendo sufficiente la mera regolarità formale di fatture, scritture e pagamenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione quando la decisione contenga una statuizione implicita incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata.
Invocato dalla ricorrente per la pretesa carenza di motivazione degli avvisi; la censura è respinta perché assorbita dal rigetto nel merito.
Invocato sulla motivazione degli avvisi IVA; la Corte ritiene implicitamente superata la doglianza dal rigetto sostanziale della pretesa.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la censura viene ritenuta infondata per pronuncia implicita di rigetto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma del vizio processuale dedotto per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma del vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude la decisività della sentenza penale prodotta.
La Corte afferma che non è applicabile al caso, in quanto introdotto successivamente e comunque riferito a una pronuncia penale di diverso tipo rispetto a quella richiamata.
Indicato come reato per il quale era intervenuta l'assoluzione penale del legale rappresentante.
L'assoluzione penale era fondata su insufficienza della prova del dolo, dato che non contrasta con l'accertamento tributario delle operazioni oggettivamente inesistenti.
L'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi dell'inesistenza oggettiva; la mera fattura o la regolarità formale non bastano.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di merito rigetta la pretesa nel merito, perché ciò implica il rigetto implicito delle eccezioni o questioni formali incompatibili con la decisione adottata.
- Nel processo tributario, la sentenza penale favorevole al contribuente non produce automaticamente effetti vincolanti; il giudice tributario deve comunque valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito nel giudizio fiscale.
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l'Ufficio dimostra con elementi anche presuntivi l'inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'inerenza dei costi, non essendo sufficiente la regolarità formale della documentazione contabile o dei mezzi di pagamento.
- La prova dell'inesistenza oggettiva di operazioni fatturate può essere desunta da indici sintomatici della natura fittizia del fornitore, quali assenza di struttura organizzativa, di mezzi, di personale, di utenze, di contabilità e di una reale operatività economica.
- La deduzione di buona fede o diligenza del contribuente è irrilevante quando il giudice accerti l'inesistenza oggettiva delle operazioni; in ogni caso, la buona fede richiede verifiche sostanziali e non meramente formali sulla controparte commerciale.
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