Cassazione Civile, Ordinanza n. 13369/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato alla società una sanzione per dichiarazione infedele, collegata alla mancata indicazione, nell’anno d’imposta 2009, di una sopravvenienza attiva derivante dal recupero di somme in precedenza corrisposte a una banca a titolo di interessi su conto corrente. Tali somme erano state oggetto di giudizio civile concluso con sentenza favorevole alla società, che aveva accertato la debenza della banca e ordinato la restituzione di importi ritenuti indebitamente percepiti per anatocismo. La società aveva già dichiarato alcune somme incassate nel 2006 e aveva definito in adesione una precedente ripresa relativa alle somme percepite nel 2007; l’Ufficio riteneva invece tassabile anche il credito emergente in relazione al 2009. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente e la C.T.R. aveva respinto l’appello dell’Agenzia, richiamando per relationem una decisione resa nello stesso contesto processuale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente per relationem, senza riproduzione del contenuto della decisione richiamata; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la sopravvenienza attiva fosse imputabile all’anno di deposito della sentenza che aveva reso certo il credito e non all’anno successivo; 3) violazione dello Statuto del contribuente, contestando l’asserita illegittimità dell’atto impositivo per il fatto che l’accertamento traeva origine da elementi emersi con riferimento al 2007 e poi estesi a un’annualità successiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza d’appello perché la parte ricorrente era comunque in grado di conoscere integralmente le ragioni della decisione richiamata; ha accolto il secondo motivo, affermando che le sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento giudiziale di un credito o dal venir meno di un debito vanno imputate all’esercizio in cui la sentenza è depositata, momento in cui la posta diviene certa e determinabile, purché l’efficacia esecutiva non sia sospesa; ha accolto anche il terzo motivo, escludendo che, per tributi non armonizzati, sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell’atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio sul punto di merito, e la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente nei gradi successivi.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.
invocato per censurare la motivazione per relationem priva di autonoma esposizione del contenuto del precedente richiamato.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la sopravvenienza attiva va imputata all’esercizio in cui la posta diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile; nel caso di credito riconosciuto in giudizio, rileva il deposito della sentenza, salvo sospensione dell’efficacia esecutiva.
richiamato come norma sul riparto dell’onere della prova nel motivo di ricorso, ma la decisione non fonda su di essa la ratio accoglitiva.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che nel caso fosse necessario il contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità.
art. 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma ritenuto non decisivo perché in materia di tributi non armonizzati non vige un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
richiamato dalla resistente per invocare l’estensione del giudicato favorevole pronunciato in altro giudizio; la Corte esclude l’operatività del meccanismo quando non vi sia violazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti.
il giudicato formatosi in un giudizio relativo a una sola parte spiega effetto solo tra le parti di quel processo, quando non ricorrano i presupposti per l’estensione ai litisconsorti.
richiamato nel contesto della imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci.
richiamato per indicare il possibile effetto della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in appello.
richiamato per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in sede di legittimità.
richiamato per affermare che il rinvio a precedenti conformi può comprendere anche precedenti di merito.
richiamato quale norma che consente la rilevanza delle sopravvenienze passive in caso di successiva modifica della decisione favorevole.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio deducibile in caso di nullità della sentenza per motivazione inesistente o solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
implicito quale parametro dei motivi di violazione di legge dedotti contro la sentenza d’appello.
Massime di principio
- Le sopravvenienze attive derivanti da una pronuncia giudiziale che riconosce un credito o elimina un debito preesistente devono essere imputate al periodo d’imposta in cui la sentenza viene depositata, perché è in quel momento che la posta acquisisce certezza ed obiettiva determinabilità ai sensi dell’art. 109 TUIR.
- L’imputazione fiscale della sopravvenienza giudiziale presuppone anche la concreta possibilità di conseguimento della posta: se l’efficacia esecutiva della sentenza è sospesa, la sopravvenienza non può essere considerata conseguita nell’esercizio corrispondente.
- La sentenza motivata per relationem non è nulla quando il contenuto della decisione richiamata sia comunque conoscibile dalle parti e la motivazione consenta di individuare le ragioni della decisione; la nullità ricorre solo se il rinvio impedisce la comprensione del fondamento decisorio.
- In materia di tributi non armonizzati, l’Amministrazione finanziaria non è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell’atto, neppure nella fase di acquisizione degli elementi istruttori.
- Il giudicato favorevole formatosi in un giudizio riguardante uno soltanto dei litisconsorti non si estende automaticamente agli altri quando non vi sia stata violazione del contraddittorio nei loro confronti; il meccanismo di estensione opera solo per i litisconsorti rimasti estranei al processo in cui il giudicato si è formato.
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