Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2015, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava alla società l’indebita deduzione/detrazione di costi relativi a fatture per operazioni ritenute inesistenti, emesse da una società qualificata come cartiera. Il giudizio di merito si è concluso con il rigetto del ricorso in primo grado e con il rigetto dell’appello in secondo grado. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul divieto di nova e sul contenuto devolutivo dell’appello, assumendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nuove le contestazioni sui presupposti del recupero a tassazione, benché riferite a fatture soggettivamente inesistenti; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la CTR avesse valorizzato solo gli indizi dell’Ufficio e trascurato la prova dell’effettività dei costi, con un approccio assimilabile a una responsabilità oggettiva; 3) violazione delle norme fiscali sulla deducibilità dei costi e dell’art. 53 Cost., per non avere considerato il fatto decisivo dell’effettività dei costi sostenuti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR non avrebbe spiegato adeguatamente perché riteneva non decisive la perizia e la documentazione prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’intero ricorso, ritenendo comunque intelligibili i motivi, ma ha poi dichiarato inammissibili i primi tre motivi e ha respinto il quarto come infondato. In particolare ha affermato che: il primo motivo era inammissibile perché introduceva, in parte, questioni nuove e in parte mescolava censure eterogenee senza adeguata specificità; il secondo era inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge, in un contesto di doppia conforme; il terzo era inammissibile perché, anche per il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., non indicava le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, oltre a risultare comunque generico; il quarto non era fondato perché la motivazione della CTR non era apparente né mancante, avendo esplicitato le ragioni del rigetto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha consentito la trattazione camerale del ricorso
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 345 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per il divieto di nova in appello
art. 57 d.lgs. 546/1992
richiamato per il divieto di nuove eccezioni/motivi nel giudizio tributario
art. 32 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla Corte per escludere la deduzione di nuovi motivi in memoria
art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992
indicato come base della preclusione alla modifica della causa petendi nel processo tributario
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto
art. 116 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove
art. 109 d.P.R. 917/1986
richiamato nel terzo motivo in tema di deducibilità dei costi
art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993
richiamato nel terzo motivo in tema di costi relativi a operazioni inesistenti
art. 8 d.l. 16/2012
richiamato nel terzo motivo in tema di disciplina fiscale dei costi
art. 53 Cost.
richiamato nel terzo motivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza e per vizi processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ne ribadisce il perimetro, limitato al vizio motivazionale nei ristretti confini del minimo costituzionale
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
richiamato per la disciplina della doppia conforme e dei limiti al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 132, n. 2, c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per dedotta motivazione apparente
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato nel quarto motivo per il contenuto della sentenza tributaria
art. 111, comma 6, Cost.
utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum resta delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo; non possono essere introdotti nuovi motivi o nuove contestazioni in appello o con memorie successive.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile; non sono più proponibili contestazioni di insufficienza o semplice contraddittorietà motivazionale.
- La deducibilità dei costi relativi a operazioni fatturate come inesistenti richiede che le doglianze siano articolate in modo specifico e coerente rispetto agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, senza ridursi a una generica contestazione del quadro indiziario valorizzato dall’Amministrazione.
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