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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2015, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava alla società l’indebita deduzione/detrazione di costi relativi a fatture per operazioni ritenute inesistenti, emesse da una società qualificata come cartiera. Il giudizio di merito si è concluso con il rigetto del ricorso in primo grado e con il rigetto dell’appello in secondo grado. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul divieto di nova e sul contenuto devolutivo dell’appello, assumendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nuove le contestazioni sui presupposti del recupero a tassazione, benché riferite a fatture soggettivamente inesistenti; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la CTR avesse valorizzato solo gli indizi dell’Ufficio e trascurato la prova dell’effettività dei costi, con un approccio assimilabile a una responsabilità oggettiva; 3) violazione delle norme fiscali sulla deducibilità dei costi e dell’art. 53 Cost., per non avere considerato il fatto decisivo dell’effettività dei costi sostenuti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR non avrebbe spiegato adeguatamente perché riteneva non decisive la perizia e la documentazione prodotta dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’intero ricorso, ritenendo comunque intelligibili i motivi, ma ha poi dichiarato inammissibili i primi tre motivi e ha respinto il quarto come infondato. In particolare ha affermato che: il primo motivo era inammissibile perché introduceva, in parte, questioni nuove e in parte mescolava censure eterogenee senza adeguata specificità; il secondo era inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge, in un contesto di doppia conforme; il terzo era inammissibile perché, anche per il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., non indicava le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, oltre a risultare comunque generico; il quarto non era fondato perché la motivazione della CTR non era apparente né mancante, avendo esplicitato le ragioni del rigetto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione camerale del ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per il divieto di nova in appello

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    richiamato per il divieto di nuove eccezioni/motivi nel giudizio tributario

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla Corte per escludere la deduzione di nuovi motivi in memoria

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992

    indicato come base della preclusione alla modifica della causa petendi nel processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    richiamato nel terzo motivo in tema di deducibilità dei costi

  • art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993

    richiamato nel terzo motivo in tema di costi relativi a operazioni inesistenti

  • art. 8 d.l. 16/2012

    richiamato nel terzo motivo in tema di disciplina fiscale dei costi

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel terzo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per nullità della sentenza e per vizi processuali

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ne ribadisce il perimetro, limitato al vizio motivazionale nei ristretti confini del minimo costituzionale

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la disciplina della doppia conforme e dei limiti al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 132, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per dedotta motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel quarto motivo per il contenuto della sentenza tributaria

  • art. 111, comma 6, Cost.

    utilizzato come parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum resta delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo; non possono essere introdotti nuovi motivi o nuove contestazioni in appello o con memorie successive.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile; non sono più proponibili contestazioni di insufficienza o semplice contraddittorietà motivazionale.
  • La deducibilità dei costi relativi a operazioni fatturate come inesistenti richiede che le doglianze siano articolate in modo specifico e coerente rispetto agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, senza ridursi a una generica contestazione del quadro indiziario valorizzato dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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