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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al proprio reddito di partecipazione in due società di persone. La pretesa derivava da un accertamento "a cascata" fondato su un precedente atto notificato alla società-madre, che aveva rettificato il reddito per l’omessa dichiarazione di sopravvenienze attive: si trattava di somme versate a un istituto di credito in base a un rapporto di conto corrente e successivamente restituite in esito a un giudizio promosso dalla società per interessi anatocistici. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato l’annullamento rinviando integralmente a una decisione resa nello stesso giorno in un altro giudizio collegato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente per relationem ad altra decisione non riprodotta; 2) violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., sostenendo che la sopravvenienza attiva andasse imputata all’anno del deposito della sentenza che aveva riconosciuto il credito e non all’anno del suo passaggio in giudicato; 3) violazione degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 2, L. 212/2000, contestando la tesi dell’illegittimità dell’atto per asserita derivazione da una verifica riferita a un’annualità diversa. Il resistente ha inoltre eccepito la formazione di un giudicato favorevole in altro giudizio connesso, chiedendo la riunione e l’estensione del giudicato anche alla presente causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza d’appello perché, nel contesto della trattazione simultanea di giudizi strettamente connessi, l’Agenzia era stata posta in condizione di conoscere le ragioni della decisione richiamata. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento giudiziale di un credito, o dal venir meno di un debito preesistente, devono essere imputate all’anno di deposito della sentenza che le determina, momento in cui la posta diviene certa e obiettivamente determinabile ex art. 109 TUIR, purché l’efficacia esecutiva della decisione non sia sospesa. Ha accolto anche il terzo motivo, osservando che, in materia di tributi non armonizzati, non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell’atto. Quanto al preteso giudicato favorevole, la Corte ne ha riconosciuto l’efficacia solo limitatamente alla posizione del contribuente quale erede del socio defunto e dunque solo per la quota ereditaria relativa a quella partecipazione, senza estenderlo alle ulteriori posizioni personali del medesimo contribuente. In dispositivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La rettifica riguardava il reddito di partecipazione imputato ai soci di società di persone.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le sopravvenienze attive derivanti da riconoscimento giudiziale di credito o da disconoscimento di debito vanno imputate nell’esercizio in cui la sentenza è depositata, quando la posta diviene certa e obiettivamente determinabile, purché non sospesa l’efficacia esecutiva.

  • art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato per evidenziare che una eventuale modifica sfavorevole della sentenza successiva integra una sopravvenienza passiva rilevante ai fini reddituali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura nei termini prospettati.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza d’appello; la Corte ritiene però che la motivazione per relationem fosse sufficiente nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; la Corte esclude la nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il principio dei precedenti conformi e la possibilità di motivare per rinvio anche a decisioni di merito.

  • art. 1306 c.c.

    Il giudicato favorevole formatosi nei confronti di un coobbligato/litisconsorte può essere fatto valere dal soggetto rimasto estraneo, ma nel caso concreto solo nei limiti della posizione ereditaria del contribuente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi in un diverso giudizio fa stato solo tra le parti di quel processo e non si estende oltre i limiti riconosciuti dalla Corte.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’atto impositivo; la Corte esclude la violazione nei tributi non armonizzati in assenza di specifico obbligo procedimentale.

  • art. 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte esclude che, nel procedimento accertativo in materia di tributi non armonizzati, la sua violazione determini invalidità dell’atto per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 283 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in appello, rilevante ai fini del momento di imputazione della sopravvenienza.

  • art. 373 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in cassazione, con riflessi sulla concreta conseguibilità della sopravvenienza attiva.

Massime di principio

  • Le sopravvenienze attive generate dal riconoscimento giudiziale di un credito, o dal venir meno di un debito preesistente, si imputano al periodo d’imposta in cui la sentenza è depositata, perché in quel momento la posta diviene certa nell’esistenza e determinabile nell’ammontare ai sensi dell’art. 109 TUIR.
  • La rilevanza fiscale della sopravvenienza presuppone non solo la certezza giuridica della posta, ma anche l’assenza di un ostacolo processuale alla sua concreta conseguibilità; se l’efficacia esecutiva della sentenza è sospesa, l’imputazione al reddito non può operare nel periodo coperto dalla sospensione.
  • In materia di tributi non armonizzati, l’atto impositivo non è invalidato per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo preveda.
  • La motivazione per relationem non è nulla se, nel complesso del procedimento e dei giudizi connessi, la parte è posta in grado di conoscere le ragioni della decisione e di difendersi compiutamente.
  • Il giudicato favorevole formatosi in un giudizio relativo a uno dei condebitori o litisconsorti può spiegare effetti estensivi solo entro i limiti consentiti dall’art. 1306 c.c. e comunque non oltre la specifica posizione processuale e sostanziale del soggetto che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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