Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio contestava a un contribuente, titolare di ditta individuale, l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per euro 671.670,00 e l’indebita detrazione IVA per euro 142.809,00, ritenendo che tali operazioni fossero state poste in essere per creare un credito d’imposta fittizio da portare in compensazione con debiti tributari dell’anno successivo. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto inammissibile la censura di difetto di motivazione dell’avviso, sostenendo che l’atto fosse illegittimo perché fondato sull’erronea qualificazione giuridica dei fatti; 2) violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo per non avere la CTR attribuito efficacia vincolante alla sentenza penale assolutoria, con la quale il Tribunale aveva escluso la sussistenza dei reati tributari ascritti; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice di merito considerato elementi che avrebbero dimostrato l’estraneità del contribuente al meccanismo fraudolento e la responsabilità del professionista incaricato della tenuta contabile e degli adempimenti fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto né riassunto in modo specifico il contenuto dell’avviso di accertamento necessario a valutare la censura sulla motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza non si confrontava con la sentenza impugnata, la quale aveva escluso l’efficacia del giudicato penale anche per mancanza della prova della irrevocabilità della sentenza assolutoria, oltre che per la carenza di specificazione dei fatti accertati in sede penale che si assumevano identici a quelli tributari. Ha respinto il terzo motivo: il vizio di omesso esame era escluso sia per la c.d. doppia conforme, sia perché il giudice di merito aveva comunque valutato la questione della responsabilità del contribuente per l’operato del professionista; inoltre la Corte ha ribadito che il contribuente che affida gli adempimenti fiscali a un professionista resta gravato da un dovere di vigilanza e può invocare l’esimente solo se prova la condotta fraudolenta del terzo e l’assenza di propria colpa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di violazione di legge dedotto dal ricorrente.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È richiamato per i motivi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario vieta lo jus novorum in appello; la Corte rileva che la censura era stata ritenuta inammissibile dalla CTR, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
È la norma penale tributaria richiamata per la contestazione di utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti.
art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000
È richiamata come fattispecie di indebita compensazione di crediti inesistenti, ritenuta dal ricorrente più coerente con i fatti contestati.
art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 471 del 1997
È richiamata dal ricorrente per sostenere che alle sanzioni avrebbe dovuto applicarsi una disciplina meno gravosa.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997
È richiamata dal ricorrente come base sanzionatoria alternativa e più favorevole.
art. 370 c.p.c.
È richiamato per confermare la tempestività del controricorso.
art. 155 c.p.c.
È richiamato per il differimento del termine che scade di sabato.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È richiamato per il principio di chiarezza e specificità del ricorso per cassazione.
art. 348 ter c.p.c.
È richiamato in relazione alla doppia conforme, che limita la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato come esimente per l’inadempimento imputabile esclusivamente a un terzo, subordinata alla prova dell’assenza di colpa e della vigilanza del contribuente.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato per collegare la responsabilità sanzionatoria alla colpa del contribuente, anche sotto il profilo della culpa in vigilando.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito l’art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 20, comma 1, lett. a), n. 3, legge n. 111 del 2023
È richiamata dal ricorrente come legge delega della riforma fiscale, ma la Corte osserva che non poteva incidere in mancanza dei decreti attuativi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la motivazione di un avviso di accertamento è necessario riportare in modo specifico e autosufficiente il contenuto dell’atto amministrativo contestato, così da consentire alla Corte il controllo sulla fondatezza della censura.
- La deduzione del giudicato penale nel giudizio tributario richiede l’indicazione puntuale dei fatti storici e degli elementi accertati in sede penale che si assumono identici a quelli oggetto del giudizio fiscale; la mera allegazione di un’assoluzione penale non basta.
- L’efficacia del giudicato penale presuppone, comunque, l’irrefragabile definitività della decisione richiamata; in mancanza di prova dell’irrevocabilità non può pretendersene l’automatica considerazione nel processo tributario.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo quando sia stato realmente trascurato un fatto storico decisivo e discusso, non quando il ricorrente contesti solo la valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.
- In caso di adempimenti fiscali affidati a un professionista, il contribuente non è esonerato per il solo conferimento dell’incarico: deve dimostrare di avere vigilato sull’operato del professionista e, per andare esente da responsabilità sanzionatoria, deve provare anche la condotta fraudolenta del terzo idonea a occultare l’inadempimento.
- L’esimente per fatto del terzo nelle sanzioni tributarie opera solo se il contribuente prova l’assenza di propria colpa, compresa la culpa in vigilando, oltre alla denuncia dell’altrui condotta illecita.
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