Cassazione Civile, Ordinanza n. 07720/2025 del 23/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso all’esito di indagini bancarie sui conti del contribuente e della coniuge, con recupero di maggiori compensi e conseguenti maggiori Irpef, addizionali e Iva per l’anno d’imposta 2012. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che fosse illegittimo perché sottoscritto da soggetto privo di valida delega del direttore dell’ufficio e perché notificato in copia cartacea anziché via PEC, nonostante la formazione e firma digitale; contestava inoltre la valutazione della documentazione sulla delega di firma e deduceva la violazione del contraddittorio in relazione ai recuperi Iva, ritenendo che l’Ufficio non avesse attivato correttamente il contraddittorio preventivo e che, se attivato, l’imposizione sarebbe stata inferiore.
La decisione
La Corte ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure sulla sottoscrizione dell’avviso, affermando che nell’atto di accertamento la delega al funzionario è delega di firma e non di funzioni, sicché non occorre una motivazione specifica, né una durata predeterminata o ulteriori formalità tipiche della delega di funzioni; nel caso concreto, peraltro, la delega risultava anche nominativa, motivata e con termine di validità. Quanto alla notifica, ha escluso l’illegittimità della consegna in copia analogica/cartacea dell’atto formato e firmato digitalmente, osservando che la copia conforme all’originale informatico, se attestata come tale, ha efficacia probatoria equiparata all’originale e può essere notificata anche per posta ordinaria; inoltre l’atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, che lo ha tempestivamente impugnato, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ha poi dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sulla documentazione relativa alla delega, perché non risultava specificamente dedotto in appello il vizio di incompletezza della produzione e, comunque, la documentazione prodotta era sufficiente a dimostrare la delega interna dell’ufficio competente. Infine, ha respinto la doglianza sul contraddittorio, rilevando che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della CTR e che il contraddittorio risultava garantito dalle fasi di accertamento con adesione e dalle osservazioni successive alle operazioni di accesso della Guardia di finanza. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega in tale ambito è qualificata come delega di firma e non di funzioni.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma base delle indagini bancarie poste a fondamento dell’accertamento dei maggiori compensi.
art. 51, comma 2, n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata quale base delle indagini bancarie e dei recuperi ai fini IVA.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
Non si applica alla delega di firma relativa agli avvisi di accertamento, perché riguarda la delega di funzioni da parte dei dirigenti per specifiche e comprovate ragioni di servizio.
art. 1, comma 87, l. n. 549 del 28 dicembre 1995
Richiamato dalla CTR; la Cassazione precisa però che la validità della notificazione va valutata alla luce del CAD e della copia conforme dell’atto informatico, non essendo decisiva la sola modalità cartacea o via PEC.
La copia analogica di un documento informatico, se conforme all’originale informatico e attestata come tale, ha efficacia probatoria equiparata all’originale e può essere validamente notificata anche per posta; la conformità copre anche la sottoscrizione digitale.
art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
La nullità della notificazione non va dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Censura utilizzata per contestare la valutazione delle prove/documenti; la Corte richiama il limite dell’ammissibilità del motivo quando non si confronta con la ratio decidendi o deduce questioni non trattate nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Parametro per la dedotta violazione di legge sulla sottoscrizione e notifica dell’avviso.
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Parametro per le censure di nullità del procedimento e di violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla soccombenza in Cassazione.
Massime di principio
- Nell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, la sottoscrizione da parte di un funzionario diverso dal capo dell’ufficio è legittima quando risulti una delega di firma; non occorre applicare la disciplina della delega di funzioni, né è necessario che la delega sia motivata, temporanea o contenuta in un atto formalmente nominativo, purché il soggetto delegato sia identificabile nell’organizzazione interna dell’ufficio.
- La copia analogica di un avviso di accertamento formato e sottoscritto digitalmente conserva efficacia probatoria equivalente all’originale informatico se la conformità all’originale è attestata secondo le regole del CAD; in tal caso la notificazione può avvenire anche in forma cartacea o per posta, senza che sia indispensabile la trasmissione via PEC.
- La nullità della notificazione è esclusa quando l’atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e questi lo ha tempestivamente impugnato, operando il principio del raggiungimento dello scopo.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che invoca il travisamento della prova o la violazione dell’art. 116 c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o introduce questioni di fatto non dedotte nei gradi di merito.
- In materia di indagini bancarie, il contribuente che contesti il recupero a tassazione deve specificamente attaccare le affermazioni decisive della sentenza di merito; non è sufficiente allegare in astratto la mancata attivazione del contraddittorio quando il giudice di merito abbia ritenuto sufficiente il contraddittorio già svolto in sede di accertamento con adesione o a seguito delle operazioni di verifica.
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