Cassazione Civile, Ordinanza n. 07691/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da una verifica della Guardia di Finanza svolta nel 1994 nei confronti di un consorzio agrario, dalla quale emerse l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Tra i soggetti coinvolti vi era una società agricola, alla quale fu notificato un processo verbale di constatazione relativo anche all’anno d’imposta 1991. Successivamente l’ufficio emise avviso di accertamento e atto di contestazione sanzionatorio nei confronti della società e dei suoi rappresentanti. I contribuenti impugnarono gli atti deducendo, tra l’altro, la decadenza dell’azione accertatrice perché gli atti erano stati notificati dopo il 31 dicembre 1997 e quindi oltre il termine di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La CTR accolse l’appello dei contribuenti ritenendo che la disciplina successiva non consentisse più il termine di favore introdotto dall’ordinanza ministeriale del 13 ottobre 1997. L’Agenzia ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 5 l. n. 225/1992 e dell’art. 11, comma 5, dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2694 del 13 ottobre 1997, sostenendo che l’ordinanza aveva validamente prorogato i termini di decadenza per gli accertamenti fiscali e non era stata abrogata né superata dalla successiva fonte primaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che sospensione e proroga sono istituti distinti: la sospensione opera come parentesi temporale, mentre la proroga estende il termine di scadenza concedendo tempo aggiuntivo per l’esercizio del potere. Da ciò ha tratto la conclusione che non vi era conflitto tra l’ordinanza contingibile e urgente del 13 ottobre 1997 e il successivo d.l. n. 364/1997, conv. in l. n. 434/1997; pertanto l’ordinanza non era stata abrogata né poteva essere disapplicata. Ne consegue che gli avvisi di accertamento notificati nel giugno 1998 erano tempestivi, perché operava la proroga dei termini di decadenza prevista dall’ordinanza ministeriale. La sentenza della CTR dell’Umbria è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Il termine di decadenza per l’accertamento è stato ritenuto prorogabile in presenza della disciplina emergenziale richiamata, con conseguente tempestività degli avvisi notificati nel giugno 1998.
art. 5 L. n. 225/1992
Richiamato quale base normativa del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in occasione dell’emergenza sismica.
art. 11, comma 5, dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2694 del 13 ottobre 1997
È stata riconosciuta efficacia alla proroga dei termini di decadenza prevista dall’ordinanza, senza conflitto con la normativa primaria successiva.
d.l. n. 364/1997, conv. in L. n. 434/1997
La Corte ha escluso che tale fonte abbia abrogato o reso illegittima, per la parte rilevante, l’ordinanza ministeriale successiva o che abbia imposto la disapplicazione della proroga.
Massime di principio
- La nozione di sospensione del termine non coincide con quella di proroga: la sospensione crea una parentesi temporale, mentre la proroga estende il termine finale consentendo un ulteriore periodo di esercizio del potere.
- In presenza di una ordinanza contingibile e urgente legittimamente adottata in situazione emergenziale, la successiva disciplina legislativa non può essere interpretata nel senso di escluderne automaticamente gli effetti, se non sussiste un’incompatibilità normativa effettiva.
- Ai fini della tempestività dell’accertamento tributario, occorre verificare se il termine di decadenza sia stato validamente prorogato da una fonte normativa efficace; in tal caso l’atto notificato nel periodo di proroga non è tardivo.
- Una pronuncia di merito che escluda la proroga per ritenuto superamento da parte della legge successiva è censurabile per violazione di legge quando non consideri la distinzione concettuale tra proroga e sospensione e il persistente vigore dell’ordinanza.
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