Cassazione Civile, Ordinanza n. 07689/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale sul monitoraggio degli investimenti e delle attività finanziarie estere, con rilievo di violazioni del d.l. n. 167 del 1990 e contestazione di infedele dichiarazione. L'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una contribuente e atti di contestazione delle sanzioni per il 2007 nei confronti di entrambi i coniugi. I contribuenti impugnavano gli atti sostenendo, da un lato, l'assenza di valida delega di firma e, dall'altro, il difetto di prova della pretesa impositiva. La C.T.P. rigettava i ricorsi; la C.T.R. riformava la decisione solo per la posizione della contribuente principale, annullando nei suoi confronti l'avviso e le sanzioni. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulla ripresa fiscale relativa al 2008, nonostante l'atto fosse stato indicato tra quelli impugnati; 2) violazione degli artt. 4 d.l. n. 167 del 1990, 2697 e 2727 c.c. per avere la C.T.R. escluso l'obbligo dichiarativo e la conseguente sanzionabilità della contribuente, pur essendo ella cointestataria del conto dal quale erano transitati capitali verso l'estero e pur rilevando la mera disponibilità di attività finanziarie estere ai fini del monitoraggio fiscale. Il terzo motivo era proposto in via subordinata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati sia il rilievo di omessa pronuncia sulla pretesa fiscale riferita all'anno 2008, sia la censura di violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale quanto all'obbligo dichiarativo gravante sul soggetto che abbia la disponibilità delle attività finanziarie estere, anche se non abbia materialmente operato sul conto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi può essere riqualificata, se il contenuto del motivo lo consente, come deduzione di omessa pronuncia o errore processuale.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e su tutti gli atti impositivi devoluti alla sua cognizione; l'omessa pronuncia su uno degli atti indicati in giudizio integra vizio censurabile in cassazione.
Ai fini del monitoraggio fiscale rileva l'obbligo di indicare nella dichiarazione gli investimenti e le attività finanziarie estere, nonché la disponibilità delle somme e attività estere, indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia materialmente operato sul conto.
La presunzione di infedele dichiarazione richiamata nella verifica fonda la pretesa impositiva e sanzionatoria in presenza di movimentazioni non dichiarate.
L'Amministrazione richiama il riparto dell'onere della prova sostenendo che i contribuenti non abbiano dimostrato l'estraneità della contribuente alle attività estere.
La questione coinvolge il ricorso a presunzioni in tema di disponibilità di attività estere e di movimentazioni di capitale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, se l'atto impugnato risulta indicato nel thema decidendum e la sentenza d'appello non si pronuncia su di esso, sussiste un vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
- Ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, conta la disponibilità delle attività finanziarie estere e delle somme da esse rivenienti, non essendo decisivo che il cointestatario abbia effettuato personalmente i movimenti.
- La mera circostanza che un rapporto sia cointestato per comodità o che uno dei cointestatari non abbia operato direttamente non esclude, di per sé, l'obbligo dichiarativo se il soggetto ha la disponibilità del conto o delle attività estere.
- Quando l'Amministrazione allega fatti specifici su conti, saldi e movimentazioni estere, il giudice di merito deve esaminare tali circostanze e confrontarsi con la relativa ripresa fiscale, senza ometterne la valutazione.
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