Cassazione Civile, Ordinanza n. 07690/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di vari estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento emesse per diversi anni d'imposta, con contestazione della regolarità della notifica delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso veniva accolto perché ritenute irregolari le notifiche. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione dell'atto notificato a mezzo posta, ritenendo che tale omissione impedisse il controllo della tempestività della costituzione in giudizio entro trenta giorni. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 16, 22 e 53 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del ricorso da parte del resistente e non dalla spedizione; omesso esame di fatto decisivo, deducendo che l'appello era stato notificato e poi depositato tempestivamente entro il termine utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'impugnante che notifichi a mezzo posta decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o da evento equipollente, e non dalla mera spedizione. Ha inoltre precisato che il deposito della ricevuta di spedizione non è necessario quando sia stato depositato l'avviso di ricevimento recante la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale, oppure quando dall'avviso risulti il perfezionamento del procedimento notificatorio entro il termine di decadenza. Poiché la sentenza impugnata non si era attenuta a tale principio, la Corte ha cassato la decisione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il regime della notificazione e della costituzione nel processo tributario; la Corte lo coordina con gli artt. 22 e 53 per affermare che il termine di costituzione decorre dal perfezionamento della notifica, non dalla sola spedizione.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ne esclude una lettura meramente letterale e isolata che farebbe decorrere il termine di costituzione dalla spedizione postale; il deposito della ricevuta è funzionale alla verifica della tempestività dell'impugnazione, non opera come onere autonomo e sempre necessario se la tempestività risulti aliunde.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sul regime dell'appello nel processo tributario, da leggere in coordinamento con l'art. 22: la costituzione dell'appellante non è inammissibile solo perché manca la ricevuta di spedizione, se la tempestività della notifica è comunque desumibile dall'avviso di ricevimento.
Il rinvio alle norme sulla notificazione ordinaria è utilizzato per affermare che, quando la notifica avviene secondo tali regole, il termine di costituzione decorre dal perfezionamento della notifica e non dalla spedizione.
È richiamato per evidenziare che la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale; anche in tale ipotesi il termine decorre dal perfezionamento della notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'impugnante che notifichi l'atto a mezzo posta decorre dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, non dalla sola spedizione del plico.
- Il deposito della ricevuta di spedizione ha funzione probatoria: serve a dimostrare la tempestività della proposizione dell'impugnazione, ma non è indispensabile se l'avviso di ricevimento consente comunque di ricostruire con certezza la data di spedizione o il perfezionamento della notifica entro il termine.
- L'art. 22 d.lgs. 546/1992 va interpretato in modo sistematico, evitando di imporre all'impugnante a mezzo posta un onere di costituzione anticipato rispetto a chi notifichi con altre modalità.
- Quando la data di spedizione risulti asseverata dall'ufficio postale sull'avviso di ricevimento, oppure quando dall'avviso emerga il perfezionamento del procedimento notificatorio entro il termine di decadenza, la mancanza della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità dell'impugnazione.
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