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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07688/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ente contribuente ha impugnato una cartella di pagamento e il ruolo presupposto emesso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2008 relativa all'anno d'imposta 2007. La pretesa riguardava Ires, interessi e sanzioni, oltre a una somma per ritardato versamento del saldo Irap. Secondo il contribuente, nella dichiarazione era stato commesso un errore materiale: non era stata indicata una sopravvenienza attiva di euro 606.095,55 derivante dalla riduzione di un debito ICI a seguito di conciliazione con il Comune, sopravvenienza che, in quanto riferita a un costo non deducibile, non sarebbe stata tassabile ai fini Ires. L'omissione avrebbe determinato l'indicazione di un utile invece che di una perdita, con conseguente insussistenza dell'imposta pretesa. Inoltre, il saldo Irap sarebbe stato versato tempestivamente, come da quietanza prodotta. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: 1) violazione delle norme sulla dichiarazione integrativa e dei principi costituzionali di capacità contributiva e buon andamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'emendabilità dell'errore per mancato rispetto del termine dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda relativa alla cartella per il presunto ritardo nel versamento Irap.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, richiamando il consolidato orientamento e le Sezioni Unite, che il contribuente può far valere in giudizio errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria anche oltre il termine per la dichiarazione integrativa, poiché il limite temporale cede rispetto al principio di capacità contributiva. Ha inoltre rilevato che sia il giudice di primo grado sia quello d'appello avevano omesso di pronunciarsi sulla doglianza relativa al ritardato versamento del saldo Irap, nonostante la questione fosse stata specificamente posta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    "Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito"

    La disposizione non preclude al contribuente di contestare in giudizio errori o omissioni dichiarativi anche oltre il termine per la dichiarazione integrativa; il termine è recessivo rispetto alla tutela dell'esatta capacità contributiva.

  • art. 38 del d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata alla tutela del contribuente contro pretese fiscali indebite.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva prevale sull'esigenza di certezza dei termini dichiarativi quando il contribuente dimostri l'errore che ha inciso sull'imposizione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale di correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato nel motivo di ricorso come principio dello statuto del contribuente a tutela dei rapporti improntati a correttezza e collaborazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia del giudice di merito su una specifica domanda o eccezione integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma sul vizio processuale dedotto per l'omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Il contribuente può opporsi in giudizio alla pretesa fiscale dimostrando errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, anche se non abbia presentato tempestivamente una dichiarazione integrativa nei termini ordinari.
  • Il termine per la dichiarazione integrativa non opera come preclusione assoluta quando l'errore dichiarativo abbia determinato un maggiore imponibile o un maggiore debito d'imposta, poiché prevale il principio di capacità contributiva.
  • La sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione di un costo non deducibile può incidere sulla determinazione del reddito imponibile solo secondo la sua effettiva qualificazione fiscale, che il contribuente può far valere in giudizio se omessa in dichiarazione.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda specificamente proposta integra vizio di legittimità e comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame della questione.
  • In sede tributaria, il giudice deve esaminare tutte le domande e contestazioni ritualmente proposte, compresa la dedotta insussistenza del ritardo nel versamento di un tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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