Cassazione Civile, Ordinanza n. 07686/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'associazione beneficiaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un primo acconto di un finanziamento approvato con decreto regionale. L'amministrazione aveva proposto opposizione deducendo di vantare, nei confronti della stessa associazione, un controcredito di importo molto maggiore derivante da somme precedentemente erogate a titolo di finanziamento e poi annullate con successivi provvedimenti amministrativi; per paralizzare la pretesa monitoria aveva quindi eccepito la compensazione. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo ostativa la disciplina comunitaria che impone il pagamento integrale dei contributi pubblici senza detrazioni o trattenute. La corte d'appello, invece, aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo legittima la compensazione sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia UE. In cassazione l'associazione ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006, sostenendo che la norma europea vieterebbe qualsiasi compensazione o trattenuta che riduca l'importo del contributo pubblico dovuto al beneficiario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006, chiarendo che il divieto di detrazioni o trattenute riguarda solo gli oneri direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate, mentre non impedisce l'uso dei normali strumenti di recupero dei crediti previsti dalla legge nazionale. Nel caso concreto, la compensazione operata dall'amministrazione per recuperare finanziamenti indebitamente erogati non costituiva una detrazione vietata dal diritto UE. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Quanto alla richiesta di oscuramento dei dati, la Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere per difetto di riscontro negli atti di parte.
Norme richiamate
art. 80 reg. CE n. 1083/2006
"Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"
Il divieto riguarda solo detrazioni o trattenute direttamente e intrinsecamente correlate alle somme versate; non osta al ricorso a strumenti di recupero dei crediti previsti dalla legge nazionale, come la compensazione, quando non vi sia un nesso diretto con l'importo del contributo.
art. 70 comma 1 lett. b) reg. CE n. 1083/2006
"Gli stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora."
La norma è richiamata come base dell'obbligo degli Stati membri di recuperare le somme indebitamente erogate, recupero che nel caso di specie può avvenire anche attraverso gli strumenti del diritto interno, tra cui la compensazione.
art. 80 reg. CEE n. 4253/88
"I pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che possa ridurre l'importo dell'aiuto finanziario al quale essi hanno diritto"
La Corte utilizza la giurisprudenza interpretativa di questa disposizione, di testo simile all'art. 80 del reg. 1083/2006, per affermare che il divieto di detrazione opera solo per oneri direttamente e intrinsecamente collegati alle somme versate.
art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il divieto eurounitario di detrazioni o trattenute sui contributi pubblici si riferisce alle sole voci direttamente e intrinsecamente collegate alle somme erogate, non a qualunque meccanismo di recupero del credito disciplinato dal diritto interno.
- La compensazione tra il credito del beneficiario e il controcredito dell'amministrazione è ammissibile quando serve al recupero di somme indebitamente versate e non si traduce in una trattenuta avente la stessa natura del contributo pubblico.
- Nell'interpretazione delle norme UE sui pagamenti ai beneficiari di fondi strutturali occorre bilanciare l'esigenza di integrità dell'erogazione con la tutela dei creditori e con i principi di equivalenza ed effettività.
- La previsione europea che impone agli Stati membri di recuperare le irregolarità e gli importi indebitamente versati legittima l'uso di strumenti di diritto nazionale, purché non si eluda il divieto di detrazioni intrinseche al contributo.
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