Sentenza del 19/12/2022 n. 37139 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Rettifica delle dichiarazioni fiscali (IRES teorica della consolidata e IRAP della consolidante) per maggior reddito non dichiarato relativo al servizio di collocamento di quote di fondi gestiti da Pioneer Asset Management (PAM). L'Agenzia riteneva che il valore normale del servizio fosse superiore a quanto dichiarato: avendo considerato, per la determinazione del valore normale, la media delle commissioni praticate in operazioni riconducibili anche ad altri soggetti del gruppo (inclusi collocatori con modalità diverse), il valore normale risultava superiore al 50% e si era determinato un maggior reddito di Euro 543.047,46.
La decisione
La CTR aveva annullato gli avvisi; la Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia, dando rilievo al giudicato formato da pronunce della CTR della Liguria (nn. 1118 e 1120/2016) che riguardavano lo stesso presupposto di fatto e le stesse riprese fiscali: il giudicato relativo all'avviso di secondo livello (consolidante) si estendeva all'avviso di primo livello (consolidata), determinando l'improcedibilità del ricorso dell'Amministrazione. Spese compensate a carico dell'Agenzia con condanna al pagamento delle spese processuali pari a Euro 6.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Norma sui prezzi di trasferimento/criterio del valore normale: la controversia verte sulla correttezza dell'uso di operazioni infragruppo nella comparazione; la Corte richiama la necessità di comparabilità e pertinente selezione dei confronti, ma ha deciso in ragione del giudicato formato su questioni analoghe.
Riferimento all'individuazione del valore normale per rapporti infra-gruppo: la censura dell'Amministrazione riguardava la determinazione del valore normale applicata agli scambi con la controllata PAM; la sentenza ha comunque disposto la rejezione del ricorso per effetto del giudicato.
Norme relative all'onere della prova e alla prova per testi/mezzi probatori: invocate dall'Amministrazione in tema di valutazione probatoria delle medie e dei documenti, ma non decisive per la Cassazione rispetto all'effetto del giudicato.
Richiamato dall'Amministrazione nella contestazione della valutazione probatoria e valutazione delle prove, ma la decisione della Corte si è fondata sul giudicato formatosi in altro procedimento.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Vizi dedotti con ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, vizio della motivazione, omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto assorbite le censure per effetto del giudicato, respingendo il ricorso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie: l'Agenzia lamentava motivazione insufficiente e generica; la Cassazione ha però ritenuto prevalente l'effetto del giudicato già formato su identiche questioni.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione nel disposto impugnato; invocato dall'Amministrazione ma non decisivo alla luce del giudicato.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Norma sul processo tributario (difesa e motivazione degli atti): citata dalla contribuente nel ricorso incidentale; non accolta perché il ricorso principale è stato respinto per effetto del giudicato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Norma sul contenuto degli avvisi di accertamento: evocata dalla contribuente per censurare eventuale difetto di motivazione dell'atto impositivo; materia comunque assorbita dall'effetto del giudicato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per esenzione tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Un giudicato formato su un avviso di accertamento emesso nei confronti della consolidante (II livello) si riverbera anche sugli avvisi di primo livello emessi nei confronti della consolidata quando coincidono oggetto, parti e fatto‑presupposto: controllare sempre l'esistenza di sentenze passate in giudicato su questioni affini.
- Nelle verifiche sui prezzi di trasferimento/valore normale è necessario selezionare comparables omogenei: non si devono miscelare operazioni con caratteri diversi (es. collocamento tramite dipendenti vs. tramite promotori) senza adeguata motivazione e spiegazione tecnica.
- La scelta del periodo di riferimento per la formazione delle medie percentuali deve essere coerente e documentata; differenze temporali nei moduli o nei dati forniti possono essere valorizzate dall'Amministrazione se adeguatamente provate, quindi conservare e produrre documentazione temporale precisa.
- Gli avvisi di accertamento devono contenere una motivazione coerente e aderente ai fatti esposti; divergenze tra le ragioni indicate nell'atto e la pretesa effettiva possono essere rilevate dalla difesa e costituire motivo di impugnazione.
- In contenziosi tributari complessi, verificare tempestivamente le pronunce di merito anche in altri giudizi del gruppo (es. CTR regionali) perché le decisioni passate in giudicato possono risolvere la controversia attuale senza entrare nel merito tecnico.
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