Sentenza del 19/12/2022 n. 7993 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
massima n. 42 - RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - Impugnabilità - Interesse alla tutela immediata - Applicabilità ai processi pendenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato rigettato e confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio ha ritenuto applicabile ai processi pendenti il comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/73 e ha constatato che il ricorrente non ha dimostrato alcuno degli specifici interessi/prejudizi tassativamente indicati dalla norma. Spese compensate in considerazione della natura sopravvenuta della normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di 16 cartelle di pagamento e di estratto di ruolo, sostenendo inesatta/notifica invalida; la resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo sulla base dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/73, come introdotto dall'art. 3-bis del D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021), che limita l'impugnabilità diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un specifico pregiudizio immediato previsto dalla norma.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 12, comma 4-bis
"l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
La norma esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e limita l'impugnazione diretta di ruolo/cartella invalidamente notificata ai soli casi tassativi indicati; l'interesse così configurato deve essere provato dal debitore.
D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, art. 3-bis (convertito L. 17 dicembre 2021 n. 215)
Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 DPR 602/73; la Corte territoriale ha ritenuto che la disposizione si applichi anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia da adottare e sulla configurazione dell'interesse ad agire.
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 80, comma 4 (codice dei contratti pubblici)
Richiamato dalla norma come una delle fattispecie in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio configurante interesse alla tutela immediata (es. esclusione da gare/appalti).
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, art. 1, comma 1, lett. a)
Richiamato per delimitare i soggetti pubblici i cui accertamenti/riscossioni possono determinare pregiudizio rilevante per il contribuente ai fini dell'impugnazione diretta.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 48-bis
Richiamato come possibile causa di verifiche che possono far derivare un pregiudizio (e dunque fondare l'impugnazione diretta) in relazione a somme dovute da soggetti pubblici.
Codice di procedura civile, art. 101, comma 2
"se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine..."
La Corte ha escluso l'obbligo di applicarlo in questa fattispecie perché la questione è di puro diritto e le questioni di puro diritto rilevabili d'ufficio non impongono l'avviso alle parti secondo la giurisprudenza richiamata.
Cass. sez. unite, sentenza n. 26283 del 06.09.2022
Principio richiamato: il comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/73 si applica ai processi pendenti; la norma non è mera interpretazione autentica né retroattiva in senso proibitivo; l'interesse conforme alla norma deve essere provato e la prova può essere fornita nei giudizi pendenti; inoltre indicazioni su rimedi procedurali (es. rimessione in termini) e legittimità costituzionale della disciplina.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente: chi intende contestare iscrizione a ruolo/cartella deve valutare se rientra nelle ipotesi tassative del comma 4-bis e, in caso contrario, l'impugnazione diretta sarà inammissibile.
- Nei processi già pendenti al momento dell'introduzione della norma, il giudice applica il comma 4-bis e richiede al ricorrente la prova del pregiudizio specifico previsto; tale prova può essere fornita anche nel corso del giudizio pendente.
- I casi che legittimano l'impugnazione diretta sono tassativi: partecipazione a gare/appalti (art.80 cod. contratti), riscossione di somme da soggetti pubblici (richiamo al regolamento MEF/40/2008 e art.48-bis DPR 602/73) o perdita di benefici con la PA; non è possibile estendere la lista per analogia.
- Se il pregiudizio sussisteva già al momento della proposizione del ricorso, è opportuno valutare la rimessione in termini (ove fattibile); se si manifesta successivamente, va fatto valere e documentato in giudizio.
- Le questioni di puro diritto rilevabili d'ufficio non impongono l'obbligo per il giudice di darne comunicazione ex art.101(2) c.p.c.; il contraddittorio rimane comunque garantito nei casi in cui la questione incida sul quadro fattuale.
- La limitazione dell'accesso alla tutela immediata è considerata compatibile con il principio costituzionale di accesso alla giustizia, nella misura in cui conserva la tutela generale e riduce contenzioso manifestamente tardivo o strumentale.
- Nelle controversie tributarie successive a modifiche normative sopravvenute, valutare sempre l'effetto della nuova norma sul momento decisorio (applicabilità ai pendenti) e predisporre tempestiva e documentata prova del pregiudizio se si intende opporre l'iscrizione a ruolo o la cartella.
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