Sentenza del 19/12/2022 n. 7975 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
massima n. 68 -IMU - avviso di accertamento - effetto costitutivo - sentenza non passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere la compravendita e pretendeva che la sentenza costitutiva resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. producesse immediatamente l'effetto traslativo della proprietà e l'eventuale rilascio dell'immobile. La questione era se l'esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. della sentenza costitutiva potesse estendersi anche ai capi decisori implicanti il trasferimento dell'immobile e la condanna al rilascio, o se tale effetto si produce solo con il passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte ha stabilito che l'esecutività provvisoria prevista dall'art. 282 c.p.c. per le sentenze costitutive (art. 2932 c.c.) è limitata ai soli capi della decisione compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo. Non si estende ai capi che sono in rapporto di stretta sinallagmaticità con la modificazione giuridica sostanziale, come il trasferimento della proprietà e la condanna implicita al rilascio. Di conseguenza l'effetto traslativo della proprietà prodotto dalla sentenza si realizza solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile nel patrimonio del destinatario della pronuncia; non è dunque possibile ottenere immediatamente il trasferimento o il rilascio in forza della provvisoria esecutività quando tali provvedimenti sono strettamente connessi ai capi costitutivi.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza che fa luogo a trascrizione per effetto costitutivo (sentenza che costituisce l'effetto traslativo). La Corte interpreta che l'effetto costitutivo previsto dall'art. 2932 c.c. si produce solo con il passaggio in giudicato della sentenza.
Regola l'esecutività provvisoria delle sentenze. La Corte ne riconosce l'applicabilità solo ai capi della decisione compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo e non ai capi strettamente sinallagmatici che comportano la modificazione immediata dello stato giuridico (es. trasferimento di proprietà e rilascio).
Massime di principio
- La sentenza costitutiva che dispone il trasferimento della proprietà produce l'effetto traslativo solo una volta divenuta definitiva (passata in giudicato); non può trasferire la proprietà immediatamente tramite la sola provvisoria esecutività.
- L'esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. può riguardare solo quegli aspetti della decisione che sono compatibili con una produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo; non deve essere estesa a ordini che, se eseguiti subito, determinerebbero la modifica sostanziale e definitiva della situazione giuridica delle parti.
- Quando gli obblighi di concludere un contratto e gli effetti traslativi (consegna/ rilascio) sono strettamente connessi (sinallagmaticità), il giudice deve astenersi dal riconoscere esecutività provvisoria che permetta il trasferimento o lo sfratto prima del giudicato.
- In situazioni analoghe, chi pretende un possesso o un trasferimento immediato dovrebbe valutare strumenti alternativi (misure cautelari, richieste di sequestro, garanzie) poiché la sola sentenza costitutiva non basta fino al passaggio in giudicato.
- Per il resistente/convenuto è possibile opporsi all'esecuzione anticipata dei capi traslativi e richiamare la distinzione tra decisioni meramente dichiarative o esecutive e decisioni che hanno effetto costitutivo solo col giudicato.
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