Sentenza del 19/12/2022 n. 1552 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 contestante: maggior reddito IRES per rimanenze/commessa ultrannuale (e conseguente maggior IRAP), indeducibilità/inesatta deduzione di costi (consulenze, provvigioni, spese di rappresentanza, vitto/alloggio, rimborsi), indeducibilità di accantonamenti per trattamento di fine mandato amministratori, perdita su credito vs cliente fallito, e indebita detrazione IVA (presunta inesistenza di cessione intracomunitaria, detrazione IVA su energia elettrica per immobile locato, e detrazioni per costi non inerenti). La società ha impugnato la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso.
La decisione
La Corte d'Appello tributaria ha parzialmente accolto l'appello: ha ritenuto fondate le censure della contribuente solo con riferimento alla svalutazione del credito verso la fallita (rilievo 5 IRES) e al relativo riflesso IRAP, e con riferimento alla qualificazione come cessione intracomunitaria (rilievo 1 IVA). Per il resto l'appello è stato respinto: sono confermate le rettifiche IRES sulle commesse ultrannuali (rimanenze/percentuale di avanzamento), l'indeducibilità degli accantonamenti TFM amministratori per carenza di atto con data certa e ammontare, la mancata prova di inerenza e congruità per consulenze, provvigioni e spese di rappresentanza/rimborsi (quindi loro disconoscimento), e l'indebita detrazione IVA sulle fatture di energia relative a immobile non più nella reale disponibilità. La Corte ha compensato parzialmente le spese e liquidato le residue spese di giudizio al netto della compensazione, condannando l'appellante al pagamento di complessivi € 4.000 per il grado.
Norme richiamate
TUIR (D.P.R. 917/1986) art. 101
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano "elementi certi e precisi"; però, se il debitore è soggetto a procedura concorsuale (fallimento), l'irrecuperabilità è presunta dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento; la deduzione può essere effettuata nella 'finestra temporale' dalla sentenza di fallimento al periodo di cancellazione contabile conforme ai principi contabili.
TUIR (D.P.R. 917/1986) art. 17, art. 95, art. 105
Art.17/105: gli accantonamenti per trattamento di fine mandato amministratori sono deducibili solo se previsti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e con determinazione dell'ammontare; in mancanza si applica il principio di cassa (art.95 comma 5).
TUIR art. 83 (principi contabili sulle commesse ultrannuali)
Per le opere/commesse di durata ultrannuale i risultati devono essere imputati esercizio per esercizio sulla base della percentuale di avanzamento o dei corrispettivi pattuiti; l'inizio dell'esecuzione è rilevante ai fini della competenza e dipende dai fatti (sostenimento di costi specifici).
DPR 633/1972 art. 19
La detrazione dell'IVA è ammessa solo per operazioni inerenti all'attività dell'impresa; l'onere della prova della spettanza della detrazione grava sul contribuente.
TUIR art. 109
Le spese di rappresentanza sono deducibili se risulta il collegamento diretto della spesa con il nominativo del destinatario e un ritorno economico (anche potenziale); la semplice intestazione della fattura non è sufficiente.
D.M./Circolare Agenzia delle Entrate
Circolare n.10/E/2007; C.M. 26/E/2013; R.M. 211/E/2018
Richiamate sul tema della data certa per atti che legittimano deduzioni (TFM) e sulla deducibilità delle perdite su crediti in caso di fallimento; utilizzate come supporto interpretativo per l'applicazione delle norme fiscali.
Massime di principio
- Commessa ultrannuale: i costi e i ricavi devono essere imputati per competenza secondo la percentuale di avanzamento; l'inizio della commessa si determina anche in base a spese specifiche sostenute (materiali, progettazione) che dimostrino l'avvio dell'esecuzione.
- Onere probatorio: il contribuente deve provare con documentazione rigorosa l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi dedotti; email o descrizioni generiche spesso non sono sufficienti per dimostrare inerenza o mediazione.
- Trattamento fine mandato amministratori: la deducibilità degli accantonamenti richiede un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto che determini anche l'ammontare; statuti generici non bastano.
- Perdite su crediti e fallimento: quando il debitore è dichiarato fallito la perdita è imputabile a partire dalla sentenza di fallimento e, secondo la giurisprudenza recente, può essere dedotta entro la finestra temporale che va dalla sentenza alla cancellazione del credito secondo i principi contabili.
- Cessioni intracomunitarie e IVA: per escludere l'IVA italiana sulla cessione è necessaria prova del trasferimento fisico del bene in altro Stato UE (documenti di trasporto, acquisizione della merce dal destinatario, e/o documentazione idonea della controparte).
- Detrazione IVA su utenze e beni locati: la detrazione è contestabile se il bene/servizio non è effettivamente utilizzato nell'attività dell'impresa al momento delle fatture; se l'utenza è effettivamente utilizzata dal nuovo conduttore e la società si è limitata a rifatturare, l'IVA originaria può essere considerata indetraibile per la società che ha pagato le bollette.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 7975 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 7993 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 7969 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 7961 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 37051 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 dic 2022Sentenza del 19/12/2022 n. 37052 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →