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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12006/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Il Comune aveva iscritto a ruolo la TARSU per l’anno 2007 e notificato alla società, il 17 settembre 2008, una cartella di pagamento di Euro 12.622,28 per omesso versamento. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo difetto di motivazione, illegittimità delle tariffe per mancata considerazione dell’uso stagionale dei locali e ingiustificata differenziazione tra alberghi e abitazioni. La CTP di Nuoro aveva respinto il ricorso; la CTR di Cagliari, con sentenza depositata il 13 novembre 2013, aveva respinto la censura sulla motivazione della cartella e accolto l’appello per il resto, disapplicando la delibera tariffaria comunale del 2007 per ingiustificata disparità di trattamento e difetto di motivazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) omesso esame della delibera, che avrebbe invece motivato la differenziazione; 2) violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che i Comuni possono distinguere alberghi e abitazioni e applicare tariffe diverse senza uno specifico obbligo motivazionale, poiché la maggiore produzione di rifiuti degli alberghi è dato di comune esperienza; 3) violazione dell’art. 69 del medesimo decreto, poiché, disapplicata la tariffa del 2007, si sarebbe dovuta applicare quella previgente; 4) violazione del principio europeo «chi inquina paga», per l’esonero della contribuente nonostante la fruizione del servizio. La società ha eccepito la formazione di un giudicato interno sul potere di disapplicazione e ha proposto ricorso incidentale condizionato con tre motivi: insufficiente motivazione della cartella; omessa pronuncia sulla tardività della delibera tariffaria del 2007; omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell’esclusione prevista dall’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 per locali non utilizzabili o non produttivi di rifiuti, in ragione della stagionalità dell’attività.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato interno: il Comune aveva contestato sia i presupposti della disapplicazione sia le conseguenze che ne erano state tratte. Ha ritenuto ammissibile e fondato il secondo motivo principale. L’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 indica solo in via di massima i gruppi di attività da considerare omogenei e non impone una specifica motivazione per la diversa classificazione di alberghi e abitazioni; inoltre, la maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti giustifica in sé la differenziazione tariffaria. Una differenza tariffaria elevata non dimostra da sola una disparità illegittima: occorrono elementi concreti che indichino l’irragionevolezza della differenza rispetto al rapporto tra tariffa e costi del servizio. Gli altri motivi principali sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato è stato integralmente rigettato: la cartella era sufficiente in base ai dati già denunciati o applicati negli anni precedenti e ai requisiti previsti per la cartella; non sussisteva omessa pronuncia sulla tempestività della delibera, che era stata adottata il 28 febbraio 2007 entro il termine prorogato al 30 aprile 2007; né sussisteva omessa pronuncia sulla dedotta stagionalità, questione resa superflua dalla statuizione della CTR. Decidendo nel merito, la Corte ha escluso i presupposti dell’esenzione ai sensi dell’art. 62, comma 2, perché la società non aveva allegato di aver presentato la denuncia originaria o di variazione né descritto i locali e le loro caratteristiche. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata a rifondere al Comune Euro 3.000,00 per compensi del giudizio di cassazione, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993

    La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell’applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, non richiede infatti alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all’obbligo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.

    Le categorie indicate dall’art. 68, comma 2, costituiscono un criterio di massima. Il Comune può classificare separatamente alberghi e abitazioni senza una specifica motivazione della scelta.

  • art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    Il D.Lgs. n. 507 del 1003, art. 65, comma 2, fissa dei criteri tassativi per la determinazione del tributo, prevedendo che la TARSU debba essere corrisposta in base a tariffe – determinate dai Comuni per ogni categoria (o sottocategoria) omogenea di utenti – risultanti dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

    La tariffa TARSU deve essere determinata per categorie omogenee in relazione al costo di smaltimento e ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

  • art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    Si deve subito precisare che, come più volte affermato dal questa Corte, la disposizione appena riportata, che richiede di indicare nella delibera di determinazione delle tariffe alcuni elementi di riscontro, non va riferita alla differenza tra le tariffe di ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica, e cioè alla relazione tra tariffe e costi all’interno di ogni categoria.

    L’obbligo di indicare gli elementi giustificativi riguarda il rapporto tra tariffa e costi del servizio all’interno di ciascuna categoria; non impone di motivare il divario tra le tariffe applicate a categorie diverse.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall’obbligo di motivazione.

    L’obbligo generale di motivazione non si applica agli atti normativi e agli atti amministrativi di carattere generale; la delibera tariffaria comunale rientra in quest’ultima categoria.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esenta dall’obbligo di motivazione.

    Il rinvio alla disciplina generale della motivazione non comporta l’obbligo di motivare gli atti tributari di carattere generale, quali le delibere comunali tariffarie.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993

    Nel caso di specie tuttavia, la contribuente non ha neppure allegato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale norma, non avendo dedotto di avere presentato le menzionate denunce, limitandosi a dedurre genericamente il diritto all’esenzione per la stagionalità della propria attività senza neppure descrivere i locali e le loro caratteristiche.

    L’esclusione dalla TARSU per locali non produttivi di rifiuti o obiettivamente inutilizzabili richiede l’allegazione dei presupposti e la loro indicazione nella denuncia originaria o di variazione, oltre al riscontro obiettivo o documentale. La sola stagionalità dell’attività, genericamente dedotta, non basta.

  • art. 70 D.Lgs. n. 507/1993

    Com’è noto, in tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonchè, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).

    Il contribuente deve dichiarare i locali e le condizioni rilevanti per la tassazione e presentare una denuncia di variazione quando tali condizioni cambiano; il rapporto tributario resta collegato alla dichiarazione fino a variazione o accertamento.

  • art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993

    Questa Corte ha più volte affermato che l’art. 72, comma 1, del D.Lgs. cit. attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l’atto di accertamento, purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuent6e.

    Il Comune può liquidare e iscrivere direttamente a ruolo la tassa non pagata sulla base dei ruoli precedenti, senza un nuovo avviso di accertamento, solo quando utilizza dati già acquisiti e non modificati, salvi i casi di omessa o infedele denuncia.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

    Quando la liquidazione della TARSU è legittimamente effettuata sulla base di dati già noti, per la cartella sono sufficienti i requisiti previsti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.

  • art. 27, comma 8, L. n. 448/2001

    Dalle norme sopra richiamate emerge con chiara evidenza che, per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe in questione deve essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo (del quale costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000), art. 172, comma 1, lett. c).

    Il termine per approvare le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con quello fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

  • art. 1, comma 169, D.Lgs. n. 296/2006

    Il D.Lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 169, il quale ha ribadito che gli enti locali deliberano tali tariffe entro la data sopra menzionata, aggiungendo che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento, mentre, in caso di mancata approvazione nel termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

    Le tariffe deliberate entro il termine di approvazione del bilancio, anche dopo l’inizio dell’esercizio, producono effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; se il termine è mancato, si prorogano le tariffe precedenti.

  • art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000

    Dalle norme sopra richiamate emerge con chiara evidenza che, per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe in questione deve essere adottata entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio preventivo (del quale costituisce un allegato obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000), art. 172, comma 1, lett. c).

    La deliberazione tariffaria deve essere adottata entro il termine del bilancio di previsione, del quale costituisce allegato obbligatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio d’omessa pronuncia è infatti configurabile quando manca completamente il provvedimento del giudice, indispensabile per la soluzione del caso concreto, e deve pertanto essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza.

    Non vi è omessa pronuncia quando una questione è implicitamente o esplicitamente assorbita da un’altra statuizione; l’omissione rileva solo se manca una decisione necessaria per risolvere la controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In via generale, nell’enunciare il motivo d’impugnazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente deve indicare la norma interessata dalla censura, spiegando le ragioni in forza delle quali ritiene che vi sia stata la violazione o la falsa applicazione di legge.

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge deve identificare la norma censurata e spiegare le ragioni della violazione o falsa applicazione; il ricorrente deve inoltre esporre adeguatamente la situazione di fatto sottoposta alla valutazione giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio d’omessa pronuncia è infatti configurabile quando manca completamente il provvedimento del giudice, indispensabile per la soluzione del caso concreto, e deve pertanto essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza.

    La censura per omessa pronuncia non è fondata quando la questione sia stata assorbita; l’assorbimento improprio comporta invece una decisione implicita impugnabile per i suoi vizi propri.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, art. 13, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La classificazione comunale dei locali ai fini TARSU può discostarsi dai gruppi indicati dall’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, che hanno valore orientativo, senza che la delibera debba esporre una motivazione specifica della diversa classificazione.
  • La differenziazione tra alberghi e abitazioni e l’applicazione agli alberghi di una tariffa significativamente superiore sono, di per sé, legittime, poiché la maggiore capacità produttiva di rifiuti degli esercizi alberghieri rispetto alle abitazioni costituisce dato di comune esperienza.
  • Il solo divario percentuale tra tariffe non prova l’irragionevolezza o la disparità di trattamento. Occorrono elementi concreti che dimostrino che la differenziazione non è giustificata dal rapporto tra tariffa e costi del servizio all’interno delle categorie interessate.
  • L’obbligo previsto dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 di indicare gli elementi di riscontro attiene al rapporto tra tariffe e costi del servizio per ciascuna categoria, non al confronto tra le tariffe applicate a categorie diverse.
  • L’iscrizione a ruolo della TARSU non pagata può avvenire senza un nuovo avviso di accertamento quando la liquidazione si basa su dati già acquisiti e non modificati, provenienti dai ruoli precedenti o dalle denunce del contribuente; la facoltà è eccezionale e non si estende ai casi di omessa o infedele denuncia.
  • L’esclusione dalla TARSU per locali non produttivi di rifiuti o obiettivamente inutilizzabili presuppone che le circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano supportate da elementi obiettivi o documentazione idonea. La generica deduzione della stagionalità dell’attività non è sufficiente.
  • La questione assorbita non dà luogo a omessa pronuncia. Nell’assorbimento improprio la statuizione sulla questione assorbente implica una decisione sulla questione assorbita, mentre nell’assorbimento proprio la decisione rende superfluo l’esame della questione; in quest’ultimo caso la parte interessata deve chiedere che essa sia esaminata nel successivo giudizio di merito, se vi è cassazione.
  • Il termine per deliberare le tariffe comunali coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; una delibera adottata entro il termine prorogato può avere efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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