Cassazione Civile, Sentenza n. 11984/2020 del 19/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società consortile a responsabilità limitata, in seguito a una scissione totale e alla cancellazione volontaria dal registro delle imprese. Nel 2010 la società aveva incorporato altre due società; con atto del 27 ottobre 2011, iscritto il 19 dicembre 2011, si era poi scissa totalmente in due consorzi di nuova costituzione e, nella stessa data, era stata cancellata dal registro delle imprese. Il ricorso per fallimento, depositato il 9 novembre 2012 e notificato al liquidatore il 12 novembre per l’udienza del 4 dicembre 2012, è stato accolto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 116 del 5 gennaio 2012. Il reclamo ex art. 18 L. fall. era stato inizialmente dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli perché proposto dal legale rappresentante di una società estinta; la Cassazione, con sentenza n. 25617 del 9 dicembre 2014, aveva riconosciuto la legittimazione del rappresentante e disposto il rinvio. Con la sentenza qui impugnata, depositata il 29 gennaio 2016, la Corte d’appello ha rigettato il reclamo, ritenendo la società fallibile entro l’anno dalla cancellazione, tempestiva la notificazione e sussistenti i requisiti dimensionali e lo stato d’insolvenza. In cassazione il ricorrente ha formulato tre motivi: (1) violazione degli artt. 2506 c.c. e 10 L. fall., sostenendo che la scissione totale aveva estinto la società scissa e trasferito integralmente i rapporti alle beneficiarie, sicché il fallimento non poteva essere dichiarato nei confronti della scissa; (2) violazione dell’art. 15 L. fall., deducendo il mancato rispetto del termine minimo di comparizione e l’assenza di effetto sanante della costituzione, poiché era stato richiesto senza esito un termine per difendersi; (3) violazione dell’art. 15 L. fall. e omesso esame, contestando la legittimazione passiva dell’ultimo rappresentante della società cancellata e l’individuazione del destinatario della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente il primo e il terzo motivo, affermando che la scissione totale determina l’estinzione senza liquidazione della società scissa e un rapporto successorio tra soggetti distinti, ma non sottrae la società al fallimento entro l’anno dalla cancellazione volontaria. Ai fini dell’art. 10 L. fall., la cancellazione volontaria costituisce il dato legale che individua il dies a quo del termine annuale e comporta una presunzione assoluta di cessazione dell’impresa; pertanto la società è stata legittimamente dichiarata fallita nel successivo anno. La responsabilità delle società beneficiarie per i debiti della scissa non elimina la responsabilità di quest’ultima; inoltre, la notificazione del ricorso per fallimento era legittimamente indirizzata all’ultimo legale rappresentante della società cancellata. Anche il secondo motivo è stato rigettato: pur potendo il mancato rispetto dei quindici giorni integrare una violazione del diritto di difesa, il debitore aveva partecipato all’istruttoria prefallimentare e aveva formulato soltanto una riserva generica, senza indicare quali difese o attività probatorie fossero state concretamente pregiudicate dal tempo ridotto. La doglianza era quindi inammissibile per genericità già in sede di reclamo. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché gli intimati non si sono difesi. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Ne discende che, essendosi il (OMISSIS) a r.l. cancellato volontariamente dal Registro delle imprese, legittimamente è stato dichiarato fallito nel successivo anno, essendo alla cancellazione collegata – per equivalenza normativa – la cessazione dell’impresa, senza possibilità alcuna per il debitore sia di dimostrare che la cessazione è avvenuta antecedentemente, sia di dimostrare che la cessazione non è avvenuta, per inferirne la non fallibilità.
Per l’impresa collettiva cancellata volontariamente, la cancellazione costituisce il dies a quo del termine annuale per la dichiarazione di fallimento e comporta una presunzione legale assoluta di cessazione, non superabile dal debitore dimostrando una cessazione anteriore o la prosecuzione dell’attività.
Se così è, allora occorre concludere nel senso che, in caso di scissione, si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, con la conseguenza che non è preclusa la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.
La scissione comporta un rapporto successorio tra soggetti distinti e, anche quando è totale, non impedisce di dichiarare il fallimento della società scissa entro l’anno dalla cancellazione.
Va anche osservato che la responsabilità delle beneficiarie per i debiti propri della società scissa, che è sancita dalle norme dell’art. 2506 bis c.c., comma 3 e art. 2506 quater c.c., non può determinare – come pretenderebbe il ricorrente – l’elisione della responsabilità della società scissa.
La responsabilità delle società beneficiarie per i debiti della scissa non comporta, in assenza di un’espressa previsione di esonero, l’eliminazione della responsabilità della società scissa.
Va anche osservato che la responsabilità delle beneficiarie per i debiti propri della società scissa, che è sancita dalle norme dell’art. 2506 bis c.c., comma 3 e art. 2506 quater c.c., non può determinare – come pretenderebbe il ricorrente – l’elisione della responsabilità della società scissa.
La responsabilità delle beneficiarie prevista in caso di scissione coesiste con quella della società scissa e non la sostituisce né la estingue.
Ciò premesso, non può essere sottaciuto come, nel caso in esame, la parte oggi ricorrente si era costituita, in realtà, regolarmente nella istruttoria prefallimentare, svolgendo attività difensiva in ordine alla istanza di fallimento e sollevando soltanto una generica riserva in ordine al mancato rispetto del termine a difesa, riserva, cioè, non accompagnata dalla indicazione di quali attività difensive sarebbero state pregiudicate dal minore tempo disponibile per approntare le difese, così rendendo la doglianza, così genericamente proposta, inammissibile già in sede di proposizione del motivo di reclamo.
La contestazione del mancato rispetto del termine dilatorio non è sufficiente se formulata in modo generico: il debitore che ha partecipato all’istruttoria deve indicare concretamente quali difese siano state impedite o pregiudicate dal tempo ridotto.
Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L.Fall., art. 15, comma 3) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dalla L.Fall., art. 15, comma 5, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, nè fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Sez. 6, Ordinanza n. 14814 del 19/07/2016).
La violazione del termine di comparizione non determina la nullità della convocazione quando la partecipazione del debitore realizza lo scopo dell’atto; resta rilevante la specifica deduzione del pregiudizio difensivo derivato dal termine insufficiente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La scissione totale determina l’estinzione senza liquidazione della società scissa e un rapporto successorio con le società beneficiarie, ma non costituisce causa di sottrazione dell’impresa alle procedure concorsuali.
- La società scissa può essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge fallimentare.
- Per l’impresa collettiva cancellata volontariamente, la cancellazione costituisce il dies a quo del termine annuale di fallibilità ed equivale normativamente alla cessazione dell’impresa; il debitore non può superare tale presunzione dimostrando una diversa data di cessazione o la prosecuzione dell’attività.
- La responsabilità delle società beneficiarie per i debiti della società scissa non esclude la responsabilità di quest’ultima, in assenza di un’espressa norma che preveda l’esonero.
- Nel procedimento prefallimentare, la partecipazione del debitore può sanare la nullità derivante dal mancato rispetto del termine di comparizione quando abbia consentito il raggiungimento dello scopo dell’atto; chi deduce la lesione del diritto di difesa deve indicare in modo concreto le attività difensive o probatorie pregiudicate dal tempo insufficiente.
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