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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11983/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 1.326.371,42, richiesti come interessi maturati durante la procedura di amministrazione straordinaria su crediti chirografari ammessi al passivo. La debitrice, tornata in bonis dopo la chiusura della procedura, aveva proposto opposizione; erano intervenute a sostegno della debitrice due società socie, deducendo il pregiudizio patrimoniale che sarebbe derivato dalla condanna. Il Tribunale di Padova aveva respinto la domanda della cessionaria, revocato il decreto ingiuntivo e disposto la restituzione delle somme già riscosse in forza della provvisoria esecutività, ritenendo che gli interessi non maturassero durante la procedura. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 6 marzo 2018, aveva rigettato l’appello principale e quelli incidentali: aveva ritenuto ammissibile l’intervento delle socie, valida la cessione dei crediti e maturati gli interessi durante la procedura, ma aveva dichiarato prescritto il credito per interessi, applicando il termine quinquennale. La cessionaria ha proposto cinque motivi: 1) inammissibilità dell’intervento adesivo delle socie per asserito interesse meramente di fatto; 2) efficacia interruttiva della prescrizione della domanda di ammissione al passivo; 3) decorrenza della prescrizione non prima della chiusura della procedura, perché il credito non sarebbe stato legalmente azionabile durante la stessa; 4) violazione delle regole sulla prescrizione e sulla quantificazione degli interessi; 5) erronea declaratoria di tardività della documentazione prodotta in appello. La debitrice e le società intervenienti hanno proposto ricorsi incidentali, contestando principalmente la maturazione degli interessi in corso di procedura e, inoltre, la legittimazione della cessionaria e la prova dei crediti azionati.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente al secondo e al terzo motivo, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini la prescrizione alla luce dei principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha rigettato il primo motivo principale: le socie vantavano un interesse giuridicamente protetto, poiché la condanna della partecipata avrebbe potuto incidere sul loro patrimonio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il quinto è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse e difetto di autosufficienza. I ricorsi incidentali sono stati respinti quanto alle censure sulla maturazione degli interessi e sulla legittimazione della cessionaria; le doglianze sulla prova dei crediti sono state dichiarate inammissibili perché non censuravano efficacemente la ratio decidendi e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. La Corte ha affermato che gli interessi sui crediti chirografari continuano a maturare nei rapporti tra creditore e debitore durante la procedura, pur restando sospesi agli effetti del concorso, e che la prescrizione può decorrere nel corso della procedura. Ha però riconosciuto l’effetto interruttivo permanente: nella procedura di amministrazione straordinaria regolata dalla disciplina originaria della L. n. 95/1979, l’esecutività dello stato passivo interrompe la prescrizione anche per i creditori ammessi in base alla comunicazione del commissario. La sussistenza dell’interruzione e le conseguenze sulla prescrizione devono quindi essere rivalutate in rinvio. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    l’interesse richiesto per la legittimazione all’intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105 c.p.c., comma 2, c.p.c.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – anche solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

    L’intervento adesivo dipendente richiede un interesse giuridico, fondato su un rapporto sostanziale connesso o dipendente da quello controverso; è sufficiente che la soccombenza della parte adiuvata possa riflettersi pregiudizievolmente sulla posizione giuridica dell’interveniente.

  • art. 55, comma 1, L. Fall.

    Secondo la L.Fall., art. 55, comma 1, la sospensione del decorso degli interessi vale solo all’interno del concorso e non si estende anche ai rapporti singolari tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale, e ciò secondo le consuete regole di cui all’art. 1282 c.c. ovvero le convenzioni stabilite tra le parti.

    La sospensione prevista dall’art. 55 opera soltanto agli effetti del concorso: non estingue né arresta la maturazione degli interessi nei rapporti individuali fra creditore e debitore, ma ne impedisce la realizzazione sul patrimonio concorsuale durante la procedura.

  • art. 120, comma 2, L. Fall. (nel testo applicabile ratione temporis)

    Ne consegue, ancora, come ulteriore corollario, che la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, qualora non operi, in quanto espressamente prevista l’esdebitazione (in questo senso, si legga l’attuale richiamo, contenuto nella L.Fall., art. 120, comma 3, alla L.Fall., art. 142), comporta la reviviscenza del diritto ad agire verso il debitore per la parte non soddisfatta dei crediti, sia per capitale, sia per interessi.

    In assenza di una specifica esdebitazione, la chiusura della procedura non libera il debitore dai debiti residui: il creditore può tornare ad agire individualmente per la parte non soddisfatta, inclusi gli interessi maturati.

  • art. 2740 c.c.

    Deve, dunque, ritenersi che la L.Fall., art. 120, altro non sia che la codificazione del più generale principio in base al quale, per effetto delle riacquistate capacità del fallito di amministrare e disporre del suo patrimonio dopo la chiusura della procedura, i creditori debbono poter far valere le loro azioni individuali su tutti i beni, che, in qualsiasi modo, dovessero pervenire al fallito.

    La responsabilità patrimoniale generale del debitore permane dopo la chiusura della procedura, salvo un’espressa esdebitazione; i creditori possono agire sui beni del debitore tornato in bonis.

  • art. 1282 c.c.

    La disposizione normativa in esame è chiara nello stabile la “sospensione” del decorso degli interessi solo “agli effetti del concorso”, interessi che, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale, e ciò secondo le consuete regole di cui all’art. 1282 c.c., ovvero le convenzioni stabilite tra le parti.

    Gli interessi corrispettivi continuano a maturare fuori dal concorso secondo le regole ordinarie, quando ricorrono i relativi presupposti, o in base alle convenzioni tra le parti; la procedura ne limita temporaneamente l’esigibilità concorsuale, non la maturazione.

  • art. 2935 c.c.

    Ma se così è, allora non può certo dubitarsi che – non sussistendo ipotesi tipizzate di sospensione della prescrizione degli interessi cd. postfallimentari e non potendosi neanche affermare l’assenza di un diritto di azione da parte dei creditori per un credito estraneo alla procedura (e tali sono gli interessi postfallimentari L.Fall., ex art. 55) – decorra la prescrizione anche per tali crediti da interessi, prescrivendo, invero la L.Fall., art. 55, comma 1, solo una “temporanea” e (per quanto sopra osservato) “limitata” loro non esigibilità nei confronti del fallito.

    La prescrizione decorre anche durante la procedura se il diritto può essere fatto valere con un’azione relativa a un credito estraneo al concorso; l’art. 55 non introduce una sospensione della prescrizione, ma soltanto una limitazione temporanea dell’esigibilità concorsuale.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    la presentazione delle istanze per la insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2945 c.c., comma 2.

    La domanda di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione e mantiene l’effetto interruttivo per tutta la durata della procedura fallimentare; nella procedura di amministrazione straordinaria considerata, un effetto permanente corrispondente deriva dall’esecutività dello stato passivo secondo le condizioni precisate dalla Corte.

  • art. 94 L. Fall.

    La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi della L.Fall., art. 55, comma 1, viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi della L.Fall., art. 209, comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi della L.Fall., art. 207, comma 1.

    L’effetto interruttivo permanente previsto per l’insinuazione al passivo si applica, nell’amministrazione straordinaria regolata dalla disciplina originaria della L. n. 95/1979, anche ai crediti inseriti nello stato passivo formato dal commissario senza una domanda autonoma del creditore; l’effetto decorre dall’esecutività dello stato passivo.

  • art. 209 L. Fall.

    Resta ancora da puntualizzare che – per i creditori di cui si sta discorrendo – l’effetto interruttivo della prescrizione viene a prodursi (solo) al tempo in cui diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi ai sensi della L.Fall., art. 209, comma 1.

    Per i creditori ammessi in base alla comunicazione del commissario nella procedura in esame, l’interruzione permanente della prescrizione si produce quando diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per quanto concerne, più specificatamente, la costituzione in mora dell’impresa in amministrazione straordinaria, pur richiamando la Legge Prodi la L.Fall., artt. 195 ss. e, dunque, L. Fall. art. 44, (a sua volta richiamato nella L.Fall., art. 200), deve tuttavia osservarsi che, pacificamente, il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura, da far valere subordinatamente al ritorno in bonis del convenuto.

    La norma individua il termine quinquennale applicabile ai crediti periodici per interessi; il termine può decorrere durante la procedura, ma nel caso concreto l’effetto interruttivo permanente va valutato in base allo stato passivo e alle regole applicabili all’amministrazione straordinaria.

  • L. n. 95/1979, art. 1, comma 3

    Ne consegue che, alle imprese in amministrazione straordinaria si applica, inoltre, sempre in virtù del richiamo contenuto nella L. n. 95 del 1979, art. 1, comma 3, L.Fall., art. 201 e, dunque, la L.Fall., art. 55, compreso nella sezione II del capo III del titolo II (appositamente richiamata nell’art. 201 cit.)(così, anche Cass. 8160/2000).

    La disciplina originaria dell’amministrazione straordinaria richiama le norme fallimentari indicate dalla legge, rendendo applicabile, tra queste, l’art. 55 L. Fall.

  • L. n. 95/1979, art. 1, comma 4

    Ora, l’art. 1, comma 4, della citata legge prevede, per quanto non diversamente stabilito, l’applicazione degli articoli della legge fallimentare dedicati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (artt. 195 e ss.).

    Per quanto non diversamente disciplinato, l’amministrazione straordinaria originaria è regolata dalle norme fallimentari sulla liquidazione coatta amministrativa; tale assetto sostiene l’applicazione degli effetti interruttivi esaminati dalla Corte.

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    tra le società intervenienti e la SIIZ sussiste un rapporto giuridico sostanziale (le prime sono socie della seconda), per il quale la condanna al pagamento dei richiesti interessi comporterebbe la definitiva perdita patrimoniale della partecipata, con inevitabili conseguenze sulle sfere patrimoniali delle socie.

    Il socio può intervenire adesivamente a sostegno della società quando la decisione sulla domanda proposta contro quest’ultima sia idonea a pregiudicare, anche indirettamente, la posizione patrimoniale giuridicamente tutelata del socio.

Massime di principio

  • La sospensione degli interessi prevista dall’art. 55, comma 1, L. Fall. opera soltanto agli effetti del concorso: gli interessi sui crediti chirografari continuano a maturare nei rapporti individuali tra creditore e debitore, ma non sono realizzabili sul patrimonio concorsuale durante la procedura.
  • La chiusura dell’amministrazione straordinaria non estingue i debiti rimasti insoddisfatti in assenza di una specifica esdebitazione; il creditore riacquista la possibilità di agire individualmente per capitale e interessi nei confronti del debitore tornato in bonis.
  • La prescrizione dei crediti per interessi maturati durante la procedura concorsuale può decorrere nel corso della procedura, perché la sospensione prevista dall’art. 55 L. Fall. non sospende la prescrizione e il creditore può agire per ottenere un titolo relativo al credito estraneo al concorso, destinato a essere eseguito nei limiti consentiti.
  • La domanda di insinuazione al passivo interrompe permanentemente la prescrizione del credito ammesso e dei relativi interessi accessori. Nella procedura di amministrazione straordinaria regolata dalla disciplina originaria della L. n. 95/1979, l’effetto interruttivo permanente deriva dall’esecutività dello stato passivo formato dal commissario anche per i creditori ammessi sulla base della comunicazione prevista dall’art. 207, comma 1, L. Fall.
  • L’intervento adesivo dipendente è ammissibile quando l’interveniente è titolare di un rapporto giuridico sostanziale connesso o dipendente da quello controverso e la soccombenza della parte adiuvata può pregiudicare, anche indirettamente, la sua posizione; il socio può quindi intervenire a sostegno della società se la condanna può incidere sul patrimonio sociale e, di riflesso, sulla sua sfera patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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