Cassazione Civile, Sentenza n. 12008/2020 del 19/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza furono redatti sei processi verbali relativi a vendite di immobili effettuate negli anni 2003 e 2004 dal ricorrente, quale procuratore del proprietario. Secondo l’accertamento, il ricorrente avrebbe anche svolto attività di intermediazione e ricevuto pagamenti, in contanti e con assegni circolari, superiori agli importi indicati negli atti, senza presentare le dichiarazioni dei redditi per gli anni considerati. L’11 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate notificò un avviso di accertamento per il 2004, relativo a IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, IVA e sanzioni; il 22 aprile 2008 seguì una cartella per la riscossione provvisoria. Il contribuente impugnò separatamente i due atti: contestò, quanto all’avviso, la mancata allegazione dei processi verbali, il riferimento a dichiarazioni degli acquirenti e l’insufficienza delle prove; quanto alla cartella, denunciò l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione e profili relativi al calcolo delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Alessandria riunì i ricorsi e li respinse il 20 aprile 2009. In appello il contribuente lamentò anche carenze della sentenza di primo grado e sostenne che i documenti e la sentenza penale assolutoria dimostravano che gli incassi eccedenti erano stati percepiti dall’intermediario P.P.L., non da lui. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 10/15/2011 depositata il 31 marzo 2011, rigettò l’appello, ritenendo dimostrata l’attività di intermediazione e rilevando che non era provato l’ingresso delle somme nella disponibilità del proprietario. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: i primi due denunciavano, rispettivamente, insufficienza della motivazione e omesso esame di documenti decisivi sul suo effettivo ruolo nell’attività; il terzo lamentava la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione dei fatti acquisiti nel processo penale; il quarto denunciava un ulteriore omesso esame di elementi decisivi; il quinto deduceva violazione delle regole sull’onere della prova. L’Agenzia delle Entrate, intimata, non si è costituita.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha rilevato che la documentazione prodotta — comprendente la relazione della Guardia di Finanza, gli atti di polizia giudiziaria, le dichiarazioni degli acquirenti e la sentenza penale — indicava che, in quasi tutte le compravendite, l’intermediario P.P.L. era comparso come percettore delle somme ulteriori rispetto a quelle dichiarate e che la sentenza penale aveva ritenuto acquisito che tali maggiori somme fossero state incassate in nero da quest’ultimo. La CTR aveva dato atto dell’occultamento dei corrispettivi da parte del P., ma aveva affermato che il contribuente aveva svolto attività di intermediazione senza specificare quali documenti sostenessero tale conclusione e senza sviluppare un percorso motivazionale coerente con gli elementi riconosciuti. La Corte ha quindi cassato la sentenza per le carenze motivazionali e l’omesso esame della documentazione decisiva. Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti. Rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per le ragioni esposte, i primi due motivi vanno accolti; il loro accoglimento fa sì che restino assorbiti i restanti.
La Corte accoglie le censure di legittimità relative alle carenze motivazionali e all’omesso esame dei documenti decisivi, cassando la sentenza e rinviando al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Da tale documentazione emerge che in tutte le compravendite, tranne una, compare il P. quale intermediario e percettore di somme ulteriori rispetto a quelle recate dagli atti notarili; che lo stesso P. ha dichiarato di avere incassato quote eccedenti gli importi dichiarati nei rogiti;
La Corte considera gli elementi documentali e le dichiarazioni richiamati nel processo come rilevanti per valutare chi avesse svolto l’intermediazione e percepito i corrispettivi non dichiarati; la CTR doveva confrontarsi con tali risultanze in modo coerente nella motivazione.
art. 2697 c.c.
Da tale documentazione emerge che in tutte le compravendite, tranne una, compare il P. quale intermediario e percettore di somme ulteriori rispetto a quelle recate dagli atti notarili; che lo stesso P. ha dichiarato di avere incassato quote eccedenti gli importi dichiarati nei rogiti;
Il motivo relativo alla ripartizione dell’onere della prova è stato assorbito e la Corte non ha enunciato una regola autonoma sull’art. 2697 c.c.; ha però ritenuto decisivo che il giudice di merito esaminasse la documentazione che indicava un diverso soggetto quale percettore degli importi eccedenti.
Massime di principio
- La motivazione della decisione tributaria è viziata quando afferma che il contribuente ha svolto un’attività produttiva di reddito senza indicare quali elementi probatori sostengano tale conclusione e senza confrontarsi coerentemente con documenti che attribuiscono a un altro soggetto la percezione dei corrispettivi contestati.
- Quando la documentazione ritualmente sottoposta al giudice di merito è potenzialmente decisiva per individuare chi abbia svolto l’attività contestata e incassato le somme, il giudice deve esaminarla e dar conto del suo peso nella ricostruzione dei fatti; non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di prove a sostegno dell’accertamento.
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