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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11986/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il Comune aveva proposto opposizione allo stato passivo, contestando il rigetto della domanda di rivendica di tre opere di urbanizzazione secondaria — l’Arco dello Sport, l’Acquario Tematico e la Porta del Parco — realizzate da una società di trasformazione urbana poi fallita. La convenzione stipulata tra il Comune e la società prevedeva che le opere fossero trasferite al Comune dopo il collaudo; il Comune sosteneva invece che le opere fossero già di sua proprietà, in quanto acquisite per legge al patrimonio indisponibile in base alla disciplina urbanistica, e che la società ne avesse soltanto la disponibilità o la gestione. Deduceva inoltre che la delibera consiliare del 16 ottobre 2012, che aveva previsto di lasciare definitivamente le opere nel patrimonio della società subordinatamente a determinate condizioni, fosse nulla o inefficace. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 13 luglio 2017, aveva rigettato l’opposizione: per le opere non collaudate non era sorto l’obbligo di trasferimento previsto dalla convenzione; la Porta del Parco, pur collaudata, non era mai stata trasferita al Comune; le opere, realizzate su suolo della società, erano divenute originariamente di proprietà di quest’ultima per accessione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il Comune denunciava la violazione degli artt. 1362 c.c. e 28 della legge n. 1150 del 1942, sostenendo che la convenzione andasse interpretata come attribuzione alla società del solo obbligo di gestione e che la proprietà comunale si fosse acquisita per legge. Con il secondo motivo deduceva la violazione della circolare ministeriale n. 622 del 2000, dell’art. 28 della legge n. 1150 del 1942 e dell’art. 934 c.c., contestando che la società fosse proprietaria delle opere per accessione. Con il terzo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e una motivazione contraddittoria o apparente, nonché il mancato esame delle censure relative alla delibera comunale e alle condizioni da essa previste. Con ricorso incidentale la curatela contestava la compensazione delle spese disposta nel giudizio di merito, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile perché il Comune non aveva riportato la convenzione e non aveva indicato in modo specifico quali canoni ermeneutici fossero stati violati e come il Tribunale se ne fosse discostato; per il resto è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che la convenzione prevedeva un obbligo negoziale di trasferire le opere, non un trasferimento già avvenuto, e che, essendo state realizzate su suolo di proprietà della società, esse erano state acquistate originariamente da questa per accessione ex art. 934 c.c.; l’obbligo di trasferimento non si era perfezionato prima del fallimento. Ha inoltre escluso che l’art. 28 della legge n. 1150 del 1942 fosse applicabile alla fattispecie e ha precisato che i beni del patrimonio indisponibile non sono sottratti in assoluto alle regole del codice civile, ma non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte riferita alla circolare ministeriale, che non è norma di diritto, e infondato per il resto, poiché non coglieva la ratio del decreto impugnato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura prospettava in sostanza insufficienza o incoerenza della motivazione, non deducibili nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; la delibera consiliare era un argomento rafforzativo e non una ragione decisiva della pronuncia. Il ricorso incidentale sulle spese è stato rigettato per genericità e perché non considerava la pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che consente la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto di una clausola contrattuale, costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire alla clausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e segg.

    L’interpretazione delle clausole contrattuali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione è censurabile se la motivazione non rende ricostruibile il percorso logico seguito oppure se sono violate le norme legali di ermeneutica contrattuale.

  • art. 934 c.c.

    l’art. 5, comma 2, della convenzione più volte sopra ricordata avesse previsto un mero obbligo negoziale di trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate sul suolo di proprietà (incontestabilmente) della società di trasformazione urbana in favore dell’ente territoriale, opere che – realizzate sul suolo di proprietà della prima – dovevano ritenersi, per il principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., acquisite originariamente alla proprietà della predetta società e solo successivamente oggetto di un obbligo contrattuale di trasferimento in favore del comune

    Le opere realizzate sul suolo di proprietà della società sono acquistate originariamente dal proprietario del suolo per accessione; una convenzione che preveda un successivo trasferimento attribuisce un obbligo negoziale, ma non determina da sola l’avvenuto trasferimento.

  • art. 922 c.c.

    la proprietà di un bene si acquista, ai sensi dell’art. 922 c.c., solo a titolo originario ovvero sulla base di un titolo contrattuale e per successione a causa di morte, oltre che nelle ipotesi specificatamente indicate dal legislatore che, all’evidenza, non ricorrono nel caso di specie

    La proprietà si acquista nei modi previsti dall’art. 922 c.c.; la Corte ha escluso che nella fattispecie ricorresse un’ulteriore modalità legale di acquisto in favore del Comune.

  • art. 828 c.c.

    il regime giuridico dei beni del patrimonio indisponibile è tracciato dall’art. 828 c.c., secondo cui essi sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non sia diversamente disposto, alle regole del codice civile, e non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi all’uopo stabiliti, con ciò volendo specificare che detti beni sono sottoposti al vincolo della incommerciabilità e della imprescrittibilità non in senso assoluto, come è stabilito per i beni demaniali, ma solo relativamente a quei fatti giuridici che siano incompatibili con la loro destinazione

    I beni del patrimonio indisponibile restano soggetti alle norme del codice civile, salvo disposizioni particolari, e il vincolo di incommerciabilità opera in relazione agli atti incompatibili con la destinazione del bene, non in modo assoluto.

  • art. 28 L. n. 1150/1942

    non essendo invocabile, nel caso di specie, il disposto della L. n. 1150 del 1942, art. 28, che riguarda altra fattispecie, diversa da quella oggi in esame.

    La disciplina dell’art. 28 della legge urbanistica non fonda l’acquisto della proprietà comunale nella fattispecie esaminata, perché riguarda una fattispecie diversa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    La deduzione del vizio di omesso esame richiede una specifica indicazione del fatto storico, della fonte da cui risulta, delle circostanze che ne attestano la discussione processuale e della sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omesso esame deve rispettare gli oneri di specificazione richiesti, indicando il fatto decisivo e gli elementi necessari a identificarlo e verificarne la rilevanza.

  • art. 91 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è invece da rigettare sia in ragione della sua evidente genericità di formulazione sia perchè non considera la pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 7.3.2018, secondo la quale l’art. 92 c.p.c., comma 2, è illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente e per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

    La Corte ha deciso il ricorso incidentale sulle spese con riferimento alla disciplina della compensazione, rigettandolo perché generico e perché non teneva conto dell’ampliamento dei presupposti di compensazione conseguente alla pronuncia costituzionale.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Il ricorso incidentale è invece da rigettare sia in ragione della sua evidente genericità di formulazione sia perchè non considera la pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 7.3.2018, secondo la quale l’art. 92 c.p.c., comma 2, è illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente e per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

    La compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nei casi espressamente previsti, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In seguito al rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito; in cassazione la censura deve indicare specificamente il testo contrattuale rilevante, il canone ermeneutico violato e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato, senza risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Le opere realizzate su un suolo di proprietà di un soggetto si acquistano, per accessione, originariamente da quel soggetto, salvo che ricorra una diversa modalità di acquisto della proprietà prevista dalla legge o un titolo idoneo al trasferimento.
  • La previsione convenzionale di un futuro trasferimento della proprietà delle opere configura un obbligo negoziale e non prova che il trasferimento sia già avvenuto; se l’obbligo non è stato adempiuto prima del fallimento del debitore, le opere non possono essere rivendicate come già appartenenti al creditore.
  • L’art. 28 della legge n. 1150 del 1942 non attribuisce automaticamente al Comune la proprietà delle opere nella fattispecie di opere realizzate da una società su suolo di sua proprietà, quando la vicenda concreta non rientra nella fattispecie disciplinata dalla norma.
  • I beni del patrimonio indisponibile sono soggetti alle regole del codice civile in quanto non derogate da disposizioni speciali; la loro incommerciabilità non è assoluta, ma riguarda gli atti incompatibili con la destinazione pubblica.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico discusso e decisivo; la mera insufficienza o incoerenza della motivazione non è sufficiente, e l’omessa menzione di singole prove non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
  • Le circolari ministeriali non sono norme di diritto e la loro asserita violazione non è, di per sé, denunciabile in cassazione come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieProprietàLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiDiritti realiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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