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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11985/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Dopo il rigetto, da parte del Tribunale di Foggia, della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. Fall., la società è stata dichiarata fallita con sentenza del 18 gennaio 2017. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 9 ottobre 2017, ha respinto il reclamo ex art. 18 L. Fall. La valutazione di non fattibilità si fondava, tra l’altro, sull’impossibilità di assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei: questi ammontavano a Euro 972.531,13, mentre il natante indicato nel piano, inizialmente stimato in Euro 915.000, era stato valutato in Euro 450.000 da una consulenza e non risultavano offerte di acquisto dal marzo 2016 né nella successiva procedura di liquidazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo, denunciando violazione dell’art. 182-bis L. Fall., ha sostenuto che il giudice dell’omologazione dovesse limitarsi al controllo formale della documentazione e non potesse sindacare la fattibilità dell’accordo, non contestato dai creditori aderenti e rispetto al quale non erano state proposte opposizioni; ha inoltre censurato l’utilizzo di eventi successivi e rilevato che la curatela aveva venduto solo una quota del natante. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha lamentato l’omesso esame del credito IVA maturato nel 2015, anch’esso destinato al pagamento dei creditori estranei, e della dedotta diminuzione di questi ultimi. Con il terzo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame di circostanze asseritamente incompatibili con lo stato d’insolvenza, tra cui un patrimonio netto positivo di Euro 771.000 al deposito dell’accordo e la previsione di soddisfare i creditori anche con i proventi dell’attività d’impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: in sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione il controllo giudiziale non è meramente formale, ma comprende la verifica di legalità sostanziale e dell’effettiva garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei entro i termini di legge, da condurre secondo criteri di plausibilità e ragionevolezza. La Corte d’appello aveva applicato tali criteri, sicché non era tenuta a fermarsi alla regolarità documentale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie; inoltre, non ricorreva il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché gli elementi indicati erano stati considerati dal giudice di merito, benché valutati diversamente dalla società. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: prospettava una rivalutazione delle prove sullo stato d’insolvenza, mentre la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo su tale profilo. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla curatela le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 182-bis L. Fall.

    in sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l’effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi previsti per legge

    L’omologazione richiede un controllo giudiziale sostanziale, che include la verifica della plausibilità e ragionevolezza della garanzia di pagamento integrale dei creditori estranei nei termini previsti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il motivo è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo; non consente di chiedere una diversa lettura delle prove o degli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    Per dedurre validamente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve specificare il fatto, la fonte da cui emerge, le modalità e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”

    La denuncia di omesso esame deve rispettare gli oneri di specificazione e localizzazione degli elementi processuali previsti per il ricorso per cassazione.

  • art. 18 L. Fall.

    Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha respinto il reclamo L.Fall., ex art. 18, proposto da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di D.M. e Curatela del fallimento s.r.l. (OMISSIS), avverso la sentenza emessa in data 18.1.2017 dal Tribunale di Foggia, con la quale era stato dichiarato il fallimento della predetta società debitrice

    La norma è menzionata per identificare il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento; la decisione non enuncia una distinta interpretazione del suo contenuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il giudice non è limitato al controllo formale della documentazione: deve verificare anche la legalità sostanziale e, in particolare, se sia plausibile e ragionevole la garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei entro i termini di legge. L’omologazione può essere negata quando la struttura dell’accordo renda irrealistica tale garanzia.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omissione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo per l’esito della controversia; non coincide con l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori né consente una nuova valutazione del materiale probatorio quando il fatto sia stato comunque esaminato.
  • Chi denuncia in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare il fatto storico, il dato testuale o processuale da cui risulta, come e quando sia stato discusso e perché il suo esame avrebbe potuto determinare un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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