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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24549/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento notificati a una società, relativi a IVA, IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2009-2011. La CTP aveva rigettato i ricorsi della contribuente; la CTR del Lazio aveva poi accolto solo in parte l’appello, confermando la legittimità delle riprese fiscali per difetto di prova sull’effettività delle operazioni contestate, ma rideterminando le sanzioni per lo ius superveniens dell’art. 15 d.lgs. n. 158/2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova in materia di accertamento tributario, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Ufficio; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione/violazione dei requisiti della sentenza; 3) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha poi dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla l. n. 197/2022, depositando la domanda e la prova del pagamento della prima rata nei termini indicati dalla legge.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’adesione rituale e tempestiva della ricorrente alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022, come modificata, nonché del deposito della documentazione richiesta (domanda e pagamento della prima rata). Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. È stata esclusa l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario pendente, la rituale adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, unita al deposito tempestivo della domanda e della prova del pagamento della prima rata, impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • La definizione agevolata delle liti tributarie produce effetto processuale estintivo quando siano rispettati gli adempimenti documentali richiesti dalla legge presso il giudice davanti al quale pende la controversia.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, non trova applicazione l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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