Cassazione Civile, Ordinanza n. 24549/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento notificati a una società, relativi a IVA, IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2009-2011. La CTP aveva rigettato i ricorsi della contribuente; la CTR del Lazio aveva poi accolto solo in parte l’appello, confermando la legittimità delle riprese fiscali per difetto di prova sull’effettività delle operazioni contestate, ma rideterminando le sanzioni per lo ius superveniens dell’art. 15 d.lgs. n. 158/2015. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova in materia di accertamento tributario, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Ufficio; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione/violazione dei requisiti della sentenza; 3) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha poi dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla l. n. 197/2022, depositando la domanda e la prova del pagamento della prima rata nei termini indicati dalla legge.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione rituale e tempestiva della ricorrente alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022, come modificata, nonché del deposito della documentazione richiesta (domanda e pagamento della prima rata). Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. È stata esclusa l’applicabilità dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sulle modalità di accertamento e sulle presunzioni; il ricorso ne lamentava la violazione in relazione alla valutazione della prova da parte del giudice di merito.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma sull’accertamento IVA, in combinazione con le regole probatorie invocate dalla ricorrente.
richiamato in tema di presunzioni semplici e riparto dell’onere probatorio.
richiamato quale norma sull’onere della prova, invocata per censurare la decisione di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro di validità/formazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta nullità della decisione di appello.
richiamato come norma sui requisiti formali della sentenza, per sostenere la nullità della decisione impugnata.
richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma di rinvio nel processo tributario per i motivi di ricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza.
art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato quale base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 1, comma 194, l. 29 dicembre 2022, n. 197
interpretato nel senso che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo eventuale diniego successivo.
art. 1, commi 197 e 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
interpretati nel senso che il contribuente deve depositare presso il giudice copia della domanda di definizione e della prova del versamento, e che, ricorrendo tali presupposti, il processo è dichiarato estinto con decreto o ordinanza.
art. 1, comma 200, l. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato come termine entro il quale può essere notificato l’eventuale diniego della definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel processo tributario pendente, la rituale adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, unita al deposito tempestivo della domanda e della prova del pagamento della prima rata, impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
- La definizione agevolata delle liti tributarie produce effetto processuale estintivo quando siano rispettati gli adempimenti documentali richiesti dalla legge presso il giudice davanti al quale pende la controversia.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, non trova applicazione l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
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