Cassazione Civile, Ordinanza n. 02689/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta di registro dovuta in relazione alla registrazione di una sentenza civile del Tribunale di Padova. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, riformando la decisione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., su più eccezioni di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, sostenendo che il primo giudice aveva deciso su una preliminare di merito assorbente e che l’Agenzia non aveva interesse a censurare taluni capi; (2) violazione delle norme sul contenuto e motivazione degli atti tributari, assumendo che la cartella fosse priva di motivazione sufficiente perché si limitava a richiamare la sentenza da registrare senza allegarla né indicare un precedente atto impositivo; (3) violazione delle norme sull’imposta di registro e sulla sospensione cautelare della sentenza, sostenendo che la sospensione degli effetti della decisione impugnata facesse venire meno il presupposto impositivo dell’imposta proporzionale di registro. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e di avere pagato l’importo dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente relativa alla definizione agevolata del carico e al pagamento dell’importo richiesto, ritenendo tale circostanza idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate, e la Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della doglianza di omessa pronuncia dedotta dalla ricorrente; la Corte non decide il merito della censura perché il giudizio si estingue per definizione agevolata.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norma invocata per contestare l’adeguatezza della motivazione della cartella di pagamento.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Norma invocata per contestare la motivazione del provvedimento impositivo.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
Richiamato sia dalla CTR sia dalla ricorrente: la CTR lo interpreta nel senso che l’impugnazione della sentenza non sospende il pagamento dell’imposta di registro; la ricorrente lo invoca per sostenere che la sospensione cautelare faccia venir meno il presupposto impositivo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sospensione cautelare della sentenza incide sul presupposto dell’imposta di registro.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3
È indicato quale base della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Richiamato come ulteriore base normativa della definizione agevolata invocata dalla ricorrente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
La Corte lo richiama per affermare che la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo può determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e per regolare le spese del giudizio estinto.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude che ricorrano i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, precisando che la misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata dell’imposta di registro, sostenendo il collegamento con la capacità contributiva.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, quando perfezionata con il rispetto delle condizioni previste e con il pagamento dovuto, può determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di legittimità, la produzione della documentazione attestante l’adesione e il pagamento nell’ambito di una procedura di definizione agevolata può equivalere a una rinuncia al ricorso o comunque rendere improcedibile la prosecuzione della controversia per sopravvenuta cessazione dell’interesse.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere in materia tributaria, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza applicazione automatica della regola generale della soccombenza o della rinuncia al ricorso.
- L’ulteriore contributo unificato non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di misura di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
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