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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02586/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva convenuto un concorrente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per concorrenza sleale. La domanda era fondata su più condotte asseritamente illecite: storno di dipendenti, sviamento di clientela, costituzione di una nuova società da parte di ex dipendenti in accordo con altri soggetti, indebito approfittamento di una notizia dolorosa che aveva colpito l'impresa attrice e diffusione di false notizie. La Corte di appello aveva respinto il gravame ritenendo non provata la condotta anticoncorrenziale, osservando che il passaggio dei dipendenti alla nuova società era avvenuto lecitamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che non erano state specificamente dedotte condotte illecite della convenuta né violazioni di privative, e che comunque il danno non risultava adeguatamente dimostrato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando il mancato recepimento della consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe accertato un trasferimento di clientela e quantificato il danno; (2) violazione degli artt. 2598 n. 3 e 2600 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la concorrenza sleale pur a fronte dello storno di dipendenti, dello sviamento di clientela e dell'uso di know-how; (3) violazione dell'art. 2105 c.c., assumendo che i dipendenti avessero operato in costanza di rapporto violando l'obbligo di fedeltà; (4) violazione degli artt. 88 e 116 c.p.c., per non aver considerato come argomento di prova la distruzione delle scritture contabili anteriori al 1998; (5) omesso esame di un fatto decisivo sulla qualifica dei dipendenti stornati, asseritamente indicata solo nella comparsa conclusionale di replica; (6) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata adesione alle conclusioni della CTU sugli anni 1999-2000; (7) omesso esame del fatto decisivo sulla prova della clientela persa mediante elenco prodotto in giudizio. La Cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili: il trasferimento di clientela, di per sé, non integra concorrenza sleale; è illecita solo l'acquisizione sistematica ottenuta con mezzi non conformi alla correttezza professionale; le doglianze sui dipendenti "chiave", sul know-how e sulla violazione dell'art. 2105 c.c. presupponevano accertamenti di fatto contrari a quelli del giudice di merito; le deduzioni sulle qualifiche dei dipendenti erano comunque tardive; e le censure sul danno erano inammissibili perché non potevano travolgere l'autonoma ratio decidendi fondata sull'insussistenza stessa dell'illecito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge previsti. La decisione si fonda principalmente sul fatto che le censure non scalfivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata prova di atti di concorrenza sleale. In particolare, la Corte ha ribadito che il mero trasferimento di clientela non è di per sé illecito e che le doglianze che postulano un diverso accertamento dei fatti non sono scrutinabili in sede di legittimità. Anche le censure sul danno sono state ritenute prive di interesse, poiché rivolte contro una ratio autonoma e sufficiente già consolidata in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 2598, n. 3, c.c.

    la concorrenza sleale richiede l'uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale; il semplice sviamento di clientela non basta

  • art. 2600 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità per concorrenza sleale e al risarcimento del danno

  • art. 2105 c.c.

    l'obbligo di fedeltà del dipendente è violato solo da condotte poste in essere durante la pendenza del rapporto di lavoro

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione apparente

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione apparente

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli argomenti di prova

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato con riguardo ai doveri di lealtà e correttezza processuale

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    le allegazioni introdotte oltre il termine perentorio non possono essere considerate

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordine di esibizione di documenti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale norma sul rito camerale in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di concorrenza sleale, il mero trasferimento di clientela da un imprenditore a un altro non è di per sé illecito: occorre la prova di modalità scorrette o di mezzi non conformi alla correttezza professionale, idonei a integrare una condotta anticoncorrenziale.
  • L'acquisizione di clientela o di personale può assumere rilievo illecito solo se è sistematica e realizzata mediante l'uso diretto o indiretto di notizie riservate, conoscenze aziendali o altri mezzi contrari alla correttezza professionale.
  • La censura per violazione di legge non può trasformarsi in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici.
  • Se la sentenza di merito fonda il rigetto su una ratio autonoma e sufficiente, le censure rivolte contro una diversa ratio, anche se fondate, restano inammissibili per difetto di interesse.
  • Le deduzioni e le allegazioni formulate oltre i termini perentori dell'istruzione non possono essere valorizzate dal giudice di merito e non possono essere utilmente riproposte in cassazione come fatti decisivi trascurati.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiCommercialeLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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