Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, emesso in seguito a omessa dichiarazione e basato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Dopo un primo giudizio parzialmente favorevole alla contribuente, un successivo appello aveva confermato integralmente l’atto impositivo; la prima cassazione aveva annullato la sentenza regionale per difetto di motivazione e per errata affermazione sull’insuperabilità del PVC se non con querela di falso. In sede di rinvio la CTR aveva rideterminato in parte i ricavi e il reddito imponibile, ma la contribuente ricorreva nuovamente per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice di rinvio aveva correttamente accolto la perizia di parte solo per i bovini, ma aveva illegittimamente trascurato i quantitativi di ovini e suini risultanti dalla stessa consulenza tecnica stragiudiziale; 2) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, deducendo che l’accertamento si fondava su studi e dati non allegati né conosciuti, e che l’Ufficio aveva agito in modo non trasparente e contrario ai principi di collaborazione e buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mescolava profili di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto e non rispettava l’onere di indicare compiutamente i presupposti fattuali della censura; inoltre ha ribadito che la valutazione delle prove e delle presunzioni compete al giudice di merito e che la perizia stragiudiziale di parte non ha valore probatorio autonomo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché coperto dal giudicato formatosi sulla precedente ordinanza di cassazione, che aveva già dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la medesima doglianza sulla motivazione dell’atto impositivo. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo anche in presenza di omessa dichiarazione; nel caso richiamato, la censura era inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione l’accertamento di merito e la valutazione dei dati presuntivi.
È richiamato come norma sullo Statuto del contribuente e sul dovere di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per giudicato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione senza una specifica distinzione dei profili censurati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che cumuli promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale sulla stessa questione è inammissibile se non distingue in modo chiaro e specifico i rispettivi profili.
- Chi deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare con precisione i presupposti fattuali rilevanti e trascriverli nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La valutazione delle prove, comprese le presunzioni utilizzate nell’accertamento tributario, appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo vizi giuridici o motivazionali nei limiti consentiti.
- La perizia stragiudiziale di parte è un mero atto difensivo e non ha autonoma efficacia probatoria; il giudice può disattenderla motivando in modo incompatibile con le conclusioni del documento, senza doverla confutare analiticamente.
- Nel giudizio di rinvio operano le preclusioni derivanti dal giudicato formatosi con la sentenza rescindente: non possono essere riproposte questioni già decise o comunque coperte da giudicato esplicito o implicito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02580/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02581/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02583/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02584/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02586/2024 del 29/01/2024
- ordinanza_civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02595/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →