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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, emesso in seguito a omessa dichiarazione e basato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Dopo un primo giudizio parzialmente favorevole alla contribuente, un successivo appello aveva confermato integralmente l’atto impositivo; la prima cassazione aveva annullato la sentenza regionale per difetto di motivazione e per errata affermazione sull’insuperabilità del PVC se non con querela di falso. In sede di rinvio la CTR aveva rideterminato in parte i ricavi e il reddito imponibile, ma la contribuente ricorreva nuovamente per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice di rinvio aveva correttamente accolto la perizia di parte solo per i bovini, ma aveva illegittimamente trascurato i quantitativi di ovini e suini risultanti dalla stessa consulenza tecnica stragiudiziale; 2) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, deducendo che l’accertamento si fondava su studi e dati non allegati né conosciuti, e che l’Ufficio aveva agito in modo non trasparente e contrario ai principi di collaborazione e buona fede.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mescolava profili di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto e non rispettava l’onere di indicare compiutamente i presupposti fattuali della censura; inoltre ha ribadito che la valutazione delle prove e delle presunzioni compete al giudice di merito e che la perizia stragiudiziale di parte non ha valore probatorio autonomo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché coperto dal giudicato formatosi sulla precedente ordinanza di cassazione, che aveva già dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la medesima doglianza sulla motivazione dell’atto impositivo. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento induttivo anche in presenza di omessa dichiarazione; nel caso richiamato, la censura era inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione l’accertamento di merito e la valutazione dei dati presuntivi.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    È richiamato come norma sullo Statuto del contribuente e sul dovere di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per giudicato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione senza una specifica distinzione dei profili censurati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l’apparenza della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso che cumuli promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale sulla stessa questione è inammissibile se non distingue in modo chiaro e specifico i rispettivi profili.
  • Chi deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare con precisione i presupposti fattuali rilevanti e trascriverli nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La valutazione delle prove, comprese le presunzioni utilizzate nell’accertamento tributario, appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo vizi giuridici o motivazionali nei limiti consentiti.
  • La perizia stragiudiziale di parte è un mero atto difensivo e non ha autonoma efficacia probatoria; il giudice può disattenderla motivando in modo incompatibile con le conclusioni del documento, senza doverla confutare analiticamente.
  • Nel giudizio di rinvio operano le preclusioni derivanti dal giudicato formatosi con la sentenza rescindente: non possono essere riproposte questioni già decise o comunque coperte da giudicato esplicito o implicito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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