Cassazione Civile, Ordinanza n. 02581/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente marchio)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio figurativo depositata da una società operante nel settore fitness. L'opposizione era stata proposta dalla titolare di marchi comunitari anteriori, registrati anche per servizi della classe 41 (corsi di fitness, personal trainer, insegnamento della ginnastica, benessere), ritenuti confliggenti con il segno richiesto. L'Ufficio aveva accolto l'opposizione, ma la Commissione dei ricorsi aveva poi annullato tale decisione, escludendo il rischio di confusione in ragione del carattere debole dei marchi anteriori e delle differenze tra i segni sul piano grafico, visivo, fonetico e concettuale. La società opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12, primo comma, lett. d), cod. propr. ind., sostenendo che la Commissione non avrebbe compiuto una valutazione globale e sintetica della somiglianza tra i segni, ma avrebbe dato rilievo a elementi marginali, trascurando la componente verbale, l'identità dei servizi e il basso livello di attenzione del consumatore; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione della sovrapposizione merceologica e del parametro del consumatore di riferimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente applicato i criteri europei e interni sulla valutazione globale del rischio di confusione, apprezzando comparativamente gli elementi distintivi e dominanti dei segni nei profili visivo, fonetico e concettuale. Le censure della ricorrente sono state qualificate come contestazioni del giudizio di fatto sulla confondibilità, non sindacabile in cassazione come violazione di legge. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di fatti storici decisivi, ma di argomentazioni difensive. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, primo comma, lett. d), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)
art. 12, primo comma, lett. d)
La norma è richiamata come criterio di valutazione del rischio di confusione tra marchi anteriori e segno richiesto; la Corte ribadisce che tale valutazione va compiuta in modo globale e sintetico, considerando l'impressione complessiva prodotta dai segni e gli elementi distintivi e dominanti.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
È richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di confondibilità tra marchi, la valutazione deve essere globale e sintetica, fondata sull'impressione complessiva prodotta dai segni e sugli elementi distintivi e dominanti, non su un'analisi atomistica di singoli dettagli.
- Quando il giudice di merito ha correttamente applicato i criteri legali ed eurounitari sul rischio di confusione, la critica alla ponderazione degli elementi visivi, fonetici e concettuali si risolve in una contestazione del giudizio di fatto, non deducibile come violazione di legge in cassazione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se investe non un fatto storico decisivo omesso, ma mere argomentazioni difensive o profili valutativi già compresi nel ragionamento decisorio.
- La presenza di servizi identici o affini non basta da sola a fondare la confondibilità, dovendo comunque essere apprezzata in combinazione con la capacità distintiva dei segni e con la loro percezione da parte del consumatore medio di riferimento.
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