Cassazione Civile, Ordinanza n. 02584/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio irrogato alla società per omesso versamento del conguaglio di accisa risultante dalla dichiarazione di consumo relativa all’anno 2011 e di alcune rate di acconto dell’accisa dovuta per i mesi di marzo 2011, gennaio 2012 e febbraio 2012. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo, in sintesi, che la comunicazione della società del 26 gennaio 2012 integrasse l’avvio di un procedimento di trasferimento di crediti tra diverse posizioni territoriali, che il comportamento fosse assistito da buona fede e che l’Ufficio avrebbe dovuto avvisare prima di irrogare la sanzione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 26, comma 13, TUA, sostenendo che gli acconti andavano comunque versati sino alla determinazione annuale del credito e che non era consentita un’autonoma sospensione dei pagamenti; 2) violazione dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997, deducendo che la sanzione era dovuta per la mera omissione del versamento alle scadenze e che la CTR aveva erroneamente escluso il danno erariale e omesso di considerare parte dei rilievi sanzionatori; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse pronunciato ultra/extrapetita attribuendo rilievo a violazioni degli obblighi di informazione e partecipazione ex art. 6, comma 2, l. 212/2000 non specificamente dedotte dalla contribuente, la quale aveva invece invocato l’esimente di cui all’art. 10, comma 2, della medesima legge.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto errata la ricostruzione della CTR sia quanto alla disciplina del versamento delle accise e del recupero delle eccedenze, sia quanto alla sanzionabilità dell’omesso versamento degli acconti, sia quanto al rilievo attribuito a questioni non devolute dalla parte. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente proposto in primo grado. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e condannato la società resistente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 26, comma 13, d.lgs. 504/1995
"Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili... Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto"
la norma impone il versamento degli acconti mensili sino alla chiusura del periodo d’imposta e consente il recupero delle eccedenze solo nei successivi versamenti di acconto o a conguaglio, non mediante sospensione autonoma dei pagamenti prima della definizione annuale del debito
art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997
la sanzione consegue alla mera omissione del versamento alle scadenze previste, anche se a posteriori l’importo risulti assorbito da un conguaglio a credito
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997
non esclude la sanzionabilità della condotta nella fattispecie esaminata; la CTR aveva erroneamente valorizzato l’assenza di danno erariale come causa di illegittimità della sanzione
il giudice non può pronunciarsi su questioni non devolute dalla parte e non rilevabili d’ufficio, pena il vizio di ultrapetizione o extrapetizione
norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione, con riferimento ai nn. 3 e 4; la Corte ha ritenuto i motivi ammissibili e fondati
richiamato per escludere l’inammissibilità del ricorso, essendo stati rispettati l’onere di esposizione dei fatti e di specificità dei motivi
richiamato per respingere l’eccezione di inammissibilità fondata sulla c.d. doppia conforme, non essendo stata proposta censura di omesso esame di fatto decisivo
ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto
richiamato dalla CTR, ma la Corte ha rilevato che il tema non era stato ritualmente devoluto dalla contribuente
invocato dalla contribuente quale esimente, ma la CTR ha fondato la decisione su una diversa questione non dedotta
Massime di principio
- In materia di accise versate in acconto su base provvisoria, il contribuente non può sospendere unilateralmente i versamenti prima della determinazione annuale del debito; l’eventuale eccedenza va recuperata nei modi previsti dalla legge, ossia in sede di conguaglio o nei successivi acconti.
- La sanzione per omesso versamento ex art. 13 d.lgs. 471/1997 è integrata dalla sola mancata corresponsione della rata alla scadenza, essendo irrilevante che, a consuntivo, il tributo risulti in tutto o in parte non dovuto.
- Il meccanismo di compensazione o detrazione delle eccedenze in materia di accise è rigidamente tipizzato e non consente un generale potere del contribuente di auto-compensarsi omettendo gli acconti dovuti.
- Il giudice di merito non può fondare la decisione su violazioni o questioni diverse da quelle dedotte dalla parte, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; in difetto, la decisione è viziata da ultrapetizione o extrapetizione.
- Nel giudizio di cassazione, l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi non può essere accolta quando il ricorso espone chiaramente fatti, posizioni processuali, norme violate e ragioni della censura.
- Quando la causa è già matura sulla base degli accertamenti di fatto compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, senza rinvio, se non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
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