Cassazione Civile, Ordinanza n. 19072/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativo all'anno 2008, fondato su movimentazioni bancarie rinvenute su conti correnti intestati o cointestati al contribuente e ad alcuni familiari o convivente. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato in parte l'atto, escludendo la riferibilità al contribuente di alcuni conti cointestati con i genitori e la compagna, nonché di un conto intestato al fratello. La Commissione regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e omessa pronuncia, lamentando che la CTR non avesse esaminato compiutamente le difese e avesse ignorato, in particolare, la delega ad operare sul conto intestato al fratello; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sugli accertamenti bancari, sostenendo che, quanto al conto del fratello, rapporto di parentela, delega ad operare e attività imprenditoriale del contribuente fossero elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere il conto nella sua disponibilità, con conseguente operatività della presunzione fiscale e inversione dell'onere probatorio; 3) violazione delle norme sugli accertamenti bancari e sulle presunzioni in relazione al conto cointestato con la compagna, per avere la CTR affermato apoditticamente che le entrate erano redditi di lavoro di lei; 4) violazione delle stesse norme in relazione al conto cointestato con genitori e fratello, perché la CTR aveva valorizzato una situazione relativa al 2007, mentre l'accertamento riguardava il 2008, e comunque aveva erroneamente ritenuto che spettasse all'Ufficio provare la riferibilità delle operazioni al contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse inesistente né meramente apparente e che non vi fosse omessa pronuncia in senso tecnico, poiché la CTR aveva comunque identificato le questioni controverse e valutato, seppur sinteticamente, le risultanze sui singoli conti. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, affermando che: per i conti intestati a terzi l'Ufficio può utilizzare la presunzione legale solo se prova, anche per presunzioni qualificate, che il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente; nel caso dei conti cointestati al contribuente, invece, opera la presunzione fiscale sui movimenti bancari e non basta la mera contitolarità per escluderne la rilevanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare analiticamente l'estraneità delle singole movimentazioni ai fatti imponibili. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, oltre alla rideterminazione delle sanzioni eventualmente applicabili secondo la disciplina più favorevole invocata in via subordinata dal contribuente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancanza di motivazione rilevante come nullità sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è del tutto incomprensibile; non basta un difetto di sufficienza o sinteticità.
L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione ritualmente introdotta, non su una semplice circostanza di fatto.
È nullità della sentenza solo la motivazione inesistente, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è censurabile la sola insufficienza della motivazione.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'Amministrazione può acquisire dati anche su conti intestati a terzi, ma per applicare la presunzione fiscale deve provare che il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente; per i conti del contribuente o cointestati a lui la presunzione sui movimenti è operativa e il contribuente deve provare la non imponibilità delle somme.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA le movimentazioni bancarie rilevano presuntivamente secondo il medesimo meccanismo di accertamento bancario e di inversione dell'onere della prova.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per i conti intrattenuti dal contribuente, anche se cointestati, i movimenti sono utilizzabili a fini accertativi e il contribuente deve provare l'estraneità delle singole operazioni ai fatti imponibili.
L'onere della prova si distribuisce diversamente a seconda che si tratti di conto intestato a terzi o di conto del contribuente/cointestato a lui: nel primo caso l'Ufficio deve provare la disponibilità di fatto, nel secondo il contribuente deve fornire la prova contraria.
Le presunzioni semplici possono fondarsi su elementi quali parentela e delega ad operare, purché siano gravi, precisi e concordanti.
La violazione delle regole sulle presunzioni ricorre quando il giudice di merito esclude la sufficienza probatoria di fatti che, per gravità, precisione e concordanza, avrebbero dovuto essere valorizzati come indizi.
Richiamato nell'istanza della parte resistente per la richiesta di estinzione del giudizio; la Corte ha però ritenuto superata tale istanza dal successivo deposito dell'istanza di trattazione dell'Agenzia e quindi insussistente l'estinzione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato dalle parti in relazione alla definizione agevolata della lite; la Corte ha preso atto del diniego della definizione e ha proseguito il giudizio.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197
Richiamato per la disciplina del rito camerale in cassazione.
Invocato dal contribuente in via subordinata per l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole in caso di accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, la nullità si configura solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la sola sinteticità o una motivazione ritenuta inadeguata.
- L'omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c. riguarda soltanto domande, eccezioni o capi di domanda ritualmente introdotti, non singole circostanze fattuali o mere risultanze istruttorie.
- Negli accertamenti bancari, i movimenti di conti formalmente intestati al contribuente o cointestati a lui sono presuntivamente imputabili all'attività economica, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare l'estraneità delle singole operazioni ai fatti imponibili.
- Per i conti intestati a terzi, l'Ufficio non può applicare automaticamente la presunzione fiscale: deve prima dimostrare, anche per presunzioni qualificate, che il conto sia nella disponibilità di fatto del contribuente.
- La mera parentela con il terzo intestatario non basta, da sola, a fondare la riferibilità delle movimentazioni al contribuente; occorrono ulteriori elementi indiziari idonei a rendere plausibile la disponibilità effettiva del conto.
- La delega ad operare su un conto intestato a terzi è elemento indiziario rilevante ai fini della riferibilità delle movimentazioni al contribuente, e può spostare su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria.
- Quando il conto è cointestato al contribuente, la contitolarità non esclude la presunzione di imputazione dei movimenti; il contribuente deve indicare e provare, in modo analitico, la provenienza delle singole somme e la specifica causa giustificativa degli accrediti.
- Nel processo tributario, il giudice di merito non può addossare all'Amministrazione oneri probatori ulteriori e non previsti dalla disciplina degli accertamenti bancari, come la dimostrazione che il terzo intestatario non svolga attività lavorativa o non disponga di redditi propri, salvo che tali elementi siano necessari nel concreto ragionamento presuntivo adottato.
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