Cassazione Civile, Ordinanza n. 32040/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU per l'annualità 2015, notificato a un'università per numerose unità immobiliari. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte: per alcuni immobili era stata riconosciuta la non debenza dell'IMU perché destinati ad attività istituzionali non commerciali, per altri era stata affermata la soggettività passiva in capo a un diverso ente universitario o a Enel, e per altri ancora erano state confermate le pretese impositive. In appello la Corte tributaria regionale ha rigettato l'appello del Comune e accolto quello dell'università, con condanna dell'ente impositore alle spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia sull'appello dell'università e sulle controdeduzioni del Comune relativamente ad alcuni cespiti; 2) motivazione apparente o inesistente nella parte in cui la sentenza avrebbe accolto l'appello del contribuente senza spiegare le ragioni relative a taluni immobili; 3) violazione delle norme sull'IMU e sul D.M. 25 marzo 1991, sostenendo che il soggetto passivo fosse l'università Federico II e non l'altro ateneo e che mancasse un titolo costitutivo idoneo a trasferire il possesso; 4) erronea applicazione dell'esenzione per immobili destinati ad attività didattiche non commerciali, perché l'utilizzo indiretto da parte di un ente distinto non sarebbe sufficiente; 5) contrasto tra motivazione e dispositivo sulla posizione di un immobile (n. 170), con richiesta di riforma delle spese; 6) violazione delle norme sull'esenzione IMU e sull'onere della prova, contestando la destinazione non commerciale di vari immobili per uffici, locali tecnici e spazi amministrativi; 7) violazione delle norme sulla soggettività passiva in relazione a due cabine elettriche, sostenendo che la servitù non trasferisce la soggettività passiva e che il tributo resterebbe dovuto dalla ricorrente. L'università ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente sull'atto impositivo e per mancato riconoscimento del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo motivo e il terzo e quarto congiuntamente, ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto, ha rigettato il ricorso incidentale, ma ha accolto il secondo motivo per mancanza di motivazione sui cespiti 16, 25 e 26 e il settimo motivo sulle cabine elettriche. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il settimo motivo del ricorso principale del Comune, rigettando il primo, il terzo e il quarto motivo e dichiarando inammissibili il quinto e il sesto; ha inoltre rigettato integralmente il ricorso incidentale dell'università. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto che mancasse una motivazione specifica sul riconoscimento dell'esenzione per gli immobili indicati ai nn. 16, 25 e 26, mentre ha accolto la censura sulla soggettività passiva relativa alle cabine elettriche, osservando che la servitù non esclude, di per sé, il titolo proprietario quale criterio di imputazione del tributo. Sono stati invece confermati i principi sull'esenzione IMU per uso indiretto in presenza di una stretta integrazione funzionale prevista ex lege tra i due atenei e l'insussistenza del contraddittorio preventivo per i tributi locali in accertamenti a tavolino.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte distingue però tra omessa pronuncia e omessa motivazione, accogliendo la censura solo per difetto di motivazione su specifici cespiti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; la Corte lo applica per riconoscere il vizio motivazionale su alcuni immobili.
richiamato in connessione con i vizi della sentenza; non è decisivo laddove il vizio venga ricondotto alla mancanza di motivazione specifica.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per sostenere l'obbligo di motivazione; la Corte accoglie il motivo solo dove la motivazione manca davvero.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
norma processuale di accesso al giudizio di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza.
artt. 1, 2, 3 d.lgs. n. 504/1992
utilizzati per discutere la soggettività passiva IMU e i presupposti del tributo.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
l'esenzione spetta per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività meritevoli; la Corte ne conferma l'applicabilità anche nell'ipotesi di uso indiretto quando l'integrazione tra enti sia imposta dalla disciplina speciale.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
richiamato per l'individuazione del soggetto passivo IMU, in collegamento con il criterio del possesso.
art. 4 D.M. 25 marzo 1991
la disposizione speciale è letta come fonte di una reciproca integrazione funzionale tra i due atenei e di un uso condiviso delle strutture, idoneo a sostenere l'esenzione.
L. n. 245/1990
richiamata quale base legislativa del piano di sviluppo universitario e dello scorporo di strutture tra i due atenei.
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove.
la violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri; non quando apprezza liberamente le prove offerte.
invocato per l'autosufficienza del ricorso per cassazione; il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché non riportava il contenuto essenziale dell'avviso di accertamento.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione dell'atto impositivo; la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
la Corte ribadisce che il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo si applicano ai casi tipizzati di accesso, ispezione o verifica, non agli accertamenti a tavolino per tributi non armonizzati.
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo incidentale sul contraddittorio, ma non ritenuto idoneo a fondare un obbligo generalizzato di interlocuzione preventiva.
richiamato nel motivo incidentale in tema di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
usato per discutere la soggettività passiva in relazione alle cabine elettriche e ai diritti reali gravanti sul bene.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
richiamato nel motivo incidentale in combinato disposto con la motivazione dell'atto impositivo.
richiamato nel motivo incidentale, senza incidere sull'esito finale.
art. 32 Regolamento TARI del Comune di Napoli
richiamato nel motivo incidentale sul contraddittorio, ma la censura è stata disattesa.
richiamato per il deposito di memoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di omessa pronuncia e quella di motivazione mancante o apparente vanno tenute distinte: se il giudice d'appello decide sul capo controverso ma non esplicita le ragioni, il vizio è motivazionale e comporta cassazione con rinvio.
- L'esenzione IMU per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali può operare anche quando l'immobile sia utilizzato in modo indiretto da un altro ente non commerciale, purché l'uso rientri in una struttura di stretta integrazione funzionale tra soggetti collegati da una disciplina speciale che imponga la reciproca compenetrazione organizzativa e strumentale.
- Quando il ricorrente deduce violazione di legge ma contesta in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione della documentazione, la doglianza è inammissibile perché sollecita un riesame del merito non consentito in cassazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non è configurabile quando si contesti semplicemente l'apprezzamento delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta dissentire dalla valutazione comparativa delle prove.
- Per i tributi locali, qualificati come non armonizzati, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti a tavolino, salvo specifica previsione normativa.
- Il diritto reale di servitù su un bene non esclude, di per sé, che la soggettività passiva IMU resti collegata al titolo proprietario o agli altri diritti reali tipizzati dalla legge; occorre verificare caso per caso il corretto criterio di imputazione del tributo.
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza tributaria, la censura sulla motivazione dell'atto impositivo richiede l'autosufficienza: devono essere riportati i passaggi essenziali dell'avviso di accertamento che si assumono mal interpretati o pretermessi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32024/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32025/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32026/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32027/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2024 del 12/12/2024
- ordinanza_civile · 12 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32029/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →