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Ordinanza

Ordinanza n. 12438/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento della Delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 32 del 17 luglio 2024, ancorché non nota, con cui il Consiglio di Amministrazione ha accertato che lo sfondamento del tetto per l’anno 2023 corrisponde a euro 3.287,3 milioni di euro rispetto al tetto programmato di spesa dell’8,15% (rideterminato ai sensi dell’art. 1, comma 281, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, del D.M. 22 settembre 2022 del Ministero della Salute come modificato dal D.M. 5 giugno 2023 del Ministero della Salute) e che tale disavanzo è determinato dalla spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali e del fondo per i farmaci innovativi; della delibera n. 40 del 31 luglio 2024, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato le quote di mercato calcolate per ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), in maniera specifica per il mercato degli acquisti diretti e il conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti riferito all’anno 2023, è pari a 1.644.753.941 euro, distinto per azienda farmaceutica (codice SIS); del comunicato dell’AIFA, pubblicato sul proprio sito web istituzionale in data 2 agosto 2024, recante “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 - Avvio del procedimento - Esposizione dati”, nonché di tutti i relativi allegati, ivi inclusi: l’Allegato B, recante “Nota sulla metodologia applicativa”; l’Allegato B1, recante “Dettaglio Spesa Farmaci Innovativi 2023”; l’Allegato B2, recante “Dettaglio Spesa Farmaci Orfani 2023”; l’Allegato B3, recante “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovativi anno 2023”; l’Allegato E, recante “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “Portale dei servizi” di AIFA”; l’Allegato F, recante “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione e stima quota payback innovativi”; l’Allegato G recante “Metodo di applicazione del Decreto del 22 settembre 2022 del Ministero della Salute”; dei dati inerenti al ripiano della spesa per acquisti diretti per l’anno 2023, pubblicati nella sezione “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023” della piattaforma Font/End di AIFA; del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2023, che ha modificato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, recante “Definizione del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti”, anch’esso impugnato; di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto; previa, ove occorra rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 e 584, l. n. 145/2018, dell’art. 15, d.l. n. 95/2012, dell’art. 1, commi 398,399 e 401, l. n. 232/2016, dell’art. 1, commi 475, 476 e 477, l. n. 178/2020, dell’art. 1, commi 259, 281,284, e 285, l. n. 234/2021, dell’art. 1, comma 541, l. n. 197/2022, dell’art. 1, comma 223, l. n. 213/2023, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 53 e 97, 117 Cost., anche in combinato disposto tra loro; previo altresì, ove occorra, in via subordinata rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267, TFUE, per le ragioni esposte in narrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TECHDOW PHARMA NETHERLANDS B.V. il 24\2\2025: per l'annullamento dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TECHDOW PHARMA NETHERLANDS B.V. il 23\4\2025: dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti; della delibera AIFA n. 14 del 12 febbraio 2025, pubblicata in data 13 febbraio 2025, con cui è stato approvato l’allegato B “Nota sulla metodologia applicativa”, l’Allegato C “Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione”, l’Allegato D “Elenco quota di ripiano per regione – febbraio 2025£ e l’allegato E “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi” di AIFA”; del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2025, pubblicato nella GURI, Serie Generale, 11 febbraio 2025 n. 34; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202411043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti AIFA e decreti ministeriali relativi alla determinazione e al ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell’anno 2023, nonché atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la delibera AIFA n. 32 del 17 luglio 2024, la delibera AIFA n. 40 del 31 luglio 2024, il comunicato AIFA del 2 agosto 2024 con i relativi allegati e dati, i decreti ministeriali del 5 giugno 2023 e del 4 febbraio 2025, nonché gli ulteriori atti connessi, contestando il sistema di determinazione del tetto e del payback della spesa farmaceutica per acquisti diretti riferita al 2023. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche gli atti successivi di determinazione delle quote di ripiano. È stata prospettata, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità delle norme legislative fondanti il sistema del payback farmaceutico, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., nonché, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione. Ha rilevato che, dopo l’introduzione della causa in decisione, un analogo giudizio è stato rimesso alla Corte costituzionale per l’esame della legittimità delle norme sul payback farmaceutico, con contestuale sospensione del relativo giudizio. Per garantire il contraddittorio sull’eventuale sospensione anche del presente processo, il Collegio ha disposto il rinvio all’udienza pubblica del 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 574-584, l. n. 145/2018

    Norme indicate dalle ricorrenti quali basi legislative del sistema del payback farmaceutico e oggetto della prospettata questione di legittimità costituzionale; la loro legittimità non è stata esaminata nell’ordinanza.

  • art. 15 d.l. n. 95/2012

    Norma indicata quale fondamento del sistema di contenimento della spesa farmaceutica e della controversia; non esaminata nel merito.

  • art. 1, commi 398, 399 e 401, l. n. 232/2016

    Disposizioni indicate dalle ricorrenti tra quelle rilevanti per il payback farmaceutico; non esaminate nell’ordinanza.

  • art. 1, commi 475-477, l. n. 178/2020

    Disposizioni indicate dalle ricorrenti quali norme rilevanti per la disciplina contestata; non esaminate nell’ordinanza.

  • art. 1, commi 259, 281, 284 e 285, l. n. 234/2021

    Disposizioni richiamate in relazione alla rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica e alla questione di costituzionalità; non esaminate nell’ordinanza.

  • art. 1, comma 541, l. n. 197/2022

    Norma indicata tra quelle fondanti la disciplina contestata; non esaminata nell’ordinanza.

  • art. 1, comma 223, l. n. 213/2023

    Norma indicata tra quelle rilevanti per il sistema contestato; non esaminata nell’ordinanza.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato dalle ricorrenti quale base per un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; il TAR non ha disposto alcun rinvio.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio amministrativo, una questione di legittimità costituzionale concernente la disciplina decisiva per la controversia è stata rimessa alla Corte costituzionale in un analogo giudizio, il giudice può rinviare la trattazione per valutare l’eventuale sospensione del processo, assicurando previamente il contraddittorio tra le parti.
  • Il rinvio della causa per consentire il contraddittorio sull’eventuale sospensione del giudizio non comporta una decisione, neppure implicita, sui motivi di annullamento o sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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