Ordinanza n. 12391/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’ottemperanza alla sentenza TAR Lazio, sez. V bis, n. 10850/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento o atto dell'amministrazione dedotto nel giudizio di ottemperanza alla sentenza TAR Lazio, Sez. V bis, n. 10850/2025
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sez. V bis, n. 10850/2025. Il Collegio ha rilevato seri dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso, alla luce della giurisprudenza richiamata del medesimo Tribunale, senza tuttavia specificare nel testo quale fosse la concreta ragione di inammissibilità. Poiché nessuna delle parti era presente alla camera di consiglio e non è stato quindi possibile dare il preavviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., il giudice ha disposto il contraddittorio scritto sulla sola questione dell'ammissibilità.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha assegnato alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate alla questione dell'ammissibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Il testo non indica quale specifico profilo renda il ricorso potenzialmente inammissibile, né anticipa una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
seri dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso
Quando il giudice ravvisa d'ufficio una questione rilevabile per la decisione, deve consentire alle parti di interloquire; se il preavviso non è stato possibile in udienza camerale, può assegnare un termine per il deposito di memorie sulla questione.
art. 112 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, richiamato quale oggetto del ricorso; il testo non contiene però una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ravvisa seri dubbi d'ufficio sull'ammissibilità di un ricorso e non ha potuto sottoporre la questione al contraddittorio orale delle parti, deve assegnare un termine per il deposito di memorie sulla sola questione rilevata, prima di definire il giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, la rilevazione di una possibile causa di inammissibilità non consente la definizione immediata della controversia senza previa partecipazione delle parti sulla questione, quando il contraddittorio non sia stato previamente assicurato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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