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Ordinanza

Ordinanza n. 3730/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nuova disciplina della viabilità veicolare adottata dal Comune di Lariano per il tratto stradale Viale A. Manzoni - Via Don Luigi Sturzo - Via Dante Alighieri.

Giustizia amministrativa202606805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova disciplina della viabilità veicolare adottata dal Comune di Lariano per il tratto Viale A. Manzoni - Via Don Luigi Sturzo - Via Dante Alighieri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nuova disciplina della viabilità veicolare adottata dal Comune di Lariano, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Prima della camera di consiglio ha depositato una memoria con cui ha preannunciato l'intenzione di proporre motivi aggiunti e ha chiesto, nel frattempo, il rinvio della discussione sull'incidente cautelare. Il giudice ha desunto da tale dichiarazione una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione immediata sulla domanda cautelare, allo stato degli atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo, ritenendo che la volontà di proporre motivi aggiunti e la richiesta di rinvio facessero venir meno, allo stato, l'interesse alla decisione sull'istanza cautelare. Il Collegio ha precisato che la parte potrà ripresentare l'istanza cautelare in relazione all'eventuale atto di motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; nel caso concreto la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato quale argomento per desumere dalla dichiarazione del ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di voler proporre motivi aggiunti, accompagnata dalla richiesta di rinvio della discussione cautelare, può giustificare la dichiarazione di improcedibilità, allo stato, dell'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di improcedibilità dell'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse non preclude la possibilità di ripresentare la domanda cautelare in relazione a eventuali motivi aggiunti o al nuovo atto oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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