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Legge

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Normativa italiana23G00223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce i saldi di finanza pubblica per il 2024-2026 e introduce misure, in larga parte temporanee, per sostegno alimentare, mutui prima casa, bollette, lavoro dipendente, turismo, canone RAI e imprese. Modifica inoltre imposte, agevolazioni, regole sul cinema e disposizioni organizzative per amministrazioni ed enti. Sono previste scadenze specifiche nel 2024 e interventi strutturali o pluriennali.

Legge di bilancio 2024: misure fiscali, sociali, finanziarie e di spesa

Legge di bilancio 2024: saldi e principali misure finanziarie

La legge stabilisce i livelli massimi di saldo netto da finanziare e di ricorso al mercato per il 2024, 2025 e 2026, secondo i valori dell’allegato I. Il ricorso al mercato è calcolato al netto delle operazioni di rimborso anticipato o ristrutturazione di passività statali.

Sostegno alimentare e contrasto alla povertà

Per il 2024 la dotazione del fondo destinato alla misura di sostegno alimentare è incrementata di 600 milioni di euro, finanziati con risorse della contabilità speciale prevista dalla normativa richiamata. Il Ministero dell’agricoltura ripartisce le risorse, d’intesa con i Ministri indicati dalla legge, e stabilisce termini e modalità di erogazione.

È inoltre autorizzato il trasferimento all’ANCI di 4 milioni di euro, mediante convenzione non onerosa, per rimborsare ai comuni le spese documentate sostenute per comunicare ai beneficiari l’assegnazione della misura. L’ANCI eroga le somme ai comuni e ne rendiconta l’impiego al Ministero. L’autorizzazione di spesa collegata è rifinanziata per 2.231.000 euro nel 2024. Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è incrementato di 50 milioni di euro per il 2024.

Mutui per la prima casa e famiglie numerose

Il termine previsto dalla disciplina richiamata in materia di accesso al credito per la prima casa è prorogato al 31 dicembre 2024 e il Fondo di garanzia per la prima casa riceve ulteriori 282 milioni di euro per il 2024.

Per il solo 2024 sono riconosciute come categorie prioritarie per l’accesso al credito le famiglie con figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore ai seguenti limiti:

  • tre figli: 40.000 euro annui;
  • quattro figli: 45.000 euro annui;
  • almeno cinque figli: 50.000 euro annui.

Per le domande presentate dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2024, quando il finanziamento supera l’80% del prezzo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori, la garanzia copre al massimo l’80%, l’85% o il 90% della quota capitale residua, rispettivamente per i nuclei con tre, quattro o almeno cinque figli. Per le garanzie sono accantonati coefficienti di rischio non inferiori all’8,5%, 9% e 10% dell’importo garantito; è inoltre prevista una riserva complessiva massima di 100 milioni di euro della dotazione annua. Si applicano le disposizioni richiamate del decreto-legge n. 144 del 2022.

Nel 2024 la garanzia resta operativa anche in caso di surroga del mutuo originario, se le condizioni economiche rimangono sostanzialmente invariate o migliorano e non pregiudicano l’equilibrio economico-finanziario del Fondo.

Energia, retribuzioni e benefici ai lavoratori

Ai clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico è riconosciuto un contributo straordinario per gennaio, febbraio e marzo 2024, con le modalità già previste dalla disciplina richiamata. La spesa autorizzata è di 200 milioni di euro e le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, esclusi i lavoratori domestici, è previsto un esonero contributivo sulla quota IVS a carico del lavoratore, senza effetti sul rateo di tredicesima:

  • sei punti percentuali se la retribuzione imponibile mensile, parametrata su tredici mensilità e al netto del rateo di tredicesima, non supera 2.692 euro;
  • un ulteriore punto percentuale, per un esonero complessivo di sette punti, se la retribuzione non supera 1.923 euro.

Resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono al reddito i beni e servizi ceduti ai dipendenti e le somme erogate o rimborsate per utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul relativo mutuo, entro il limite complessivo di 1.000 euro. Il limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli che rientrano nelle condizioni previste dal TUIR. Per beneficiare del limite maggiorato il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto e indicare i codici fiscali dei figli. L’attuazione avviene previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.

Per i premi e le somme erogati nel 2024, l’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%.

Settore turistico e lavorazioni notturne o festive

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, ricettivo e termale spetta un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite al lavoro notturno e allo straordinario effettuato nei giorni festivi. Ne beneficiano i lavoratori con reddito da lavoro dipendente nel 2023 non superiore a 40.000 euro.

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto il reddito 2023; gli importi sono indicati nella certificazione unica e il credito del datore è recuperato in compensazione. La spesa è valutata in 81,1 milioni di euro per il 2024.

Canone RAI e servizio pubblico radiotelevisivo

Per il 2024 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è rideterminato in 70 euro. Alla RAI è riconosciuto, sempre per il 2024, un contributo di 430 milioni di euro per il miglioramento della qualità del servizio pubblico e per le attività infrastrutturali e produttive previste dal contratto di servizio. Il contributo è erogato in tre rate uguali nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

Pubblico impiego e rafforzamento delle amministrazioni

Per il triennio contrattuale 2022-2024 gli oneri per i rinnovi contrattuali delle amministrazioni statali sono incrementati di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi annui dal 2025, in aggiunta agli stanziamenti già previsti. Gli importi includono gli oneri previdenziali e l’IRAP e concorrono al limite complessivo di spesa indicato dalla legge.

Dal 1° gennaio 2024 l’emolumento previsto dalla legge n. 234 del 2021 è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale; nel 2024 l’incremento è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023. Criteri analoghi si applicano agli enti pubblici diversi dall’amministrazione statale e al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Per il SSN sono compresi anche riconoscimenti volti a valorizzare le specificità del personale medico-veterinario, infermieristico e delle altre professionalità, secondo le indicazioni dell’atto di indirizzo.

Sono inoltre previsti stanziamenti e interventi organizzativi per il personale e le strutture pubbliche:

  • 8,6 milioni di euro per il 2024 e 8,9 milioni annui dal 2025 per incrementare un fondo relativo alle funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e dell’immigrazione;
  • 5 milioni annui dal 2024 per il fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno, a incentivo delle attività in materia di verifiche antimafia, depenalizzazione e immigrazione, in deroga ai limiti indicati;
  • un posto dirigenziale generale nell’ufficio di gabinetto del Ministero dell’interno, con compiti di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, per una spesa di 330.515 euro annui dal 2024; il dirigente può avvalersi di esperti utilizzando le risorse già previste;
  • un incremento di 2 milioni di euro annui dal 2024 per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’agricoltura;
  • possibilità per regioni e province autonome di assumere a tempo indeterminato personale per potenziare gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, nei limiti delle risorse disponibili;
  • per il 2024, possibilità di destinare alle finalità di assistenza tecnica una quota, fino al 50%, delle risorse per le assunzioni previste dalla legge n. 197 del 2022; una quota di pari misura è accantonata e resa indisponibile per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Sono estese alle amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio regionale alcune disposizioni prima riferite ai comuni. Per le procedure interessate, il termine del 31 luglio 2023 è sostituito dal 31 agosto 2024 e gli obblighi sono riferiti alle amministrazioni beneficiarie.

Per il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è autorizzato un incremento di 2 milioni di euro annui dal 2024 dell’indennità connessa alla professionalità e ai rischi dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria.

AGEA può assumere nel 2024, in aggiunta alle facoltà vigenti e in incremento della dotazione organica, 40 dipendenti a tempo indeterminato: 30 funzionari e 10 assistenti, mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie vigenti. Sono autorizzati 56.000 euro nel 2024 per le procedure concorsuali; per gli oneri assunzionali 1.162.165 euro nel 2024 e 2.324.330 euro annui dal 2025; per il funzionamento 132.000 euro nel 2024 e 8.000 euro annui dal 2025; per i buoni pasto 19.320 euro nel 2024 e 37.800 euro annui dal 2025.

Per il 2024 sono stanziati 270.000 euro, oneri inclusi, per il lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del made in Italy impegnato in attività specialistiche, compresi i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio del naviglio marittimo. È inoltre ampliata la destinazione delle risorse previste per la formazione dei dipendenti pubblici, includendo la gestione e l’evoluzione dei sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica, il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di reclutamento e formazione e il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Proroghe e modifiche tributarie

L’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche è rinviata dal 1° gennaio al 1° luglio 2024.

Sono eliminate le voci IVA al 5% relative ai prodotti assorbenti e tamponi per l’igiene femminile e ai pannolini per bambini; gli stessi prodotti sono inseriti tra quelli soggetti all’aliquota IVA del 10%. La voce relativa al latte e alle preparazioni alimentari per lattanti e bambini è riformulata nella tabella IVA.

Le disposizioni agevolative richiamate della legge n. 197 del 2022 sono estese anche a gennaio e febbraio 2024.

Per l’accisa sui tabacchi, sono modificati gli importi e le percentuali di riferimento: l’importo minimo per 1.000 sigarette è fissato a 29,30 euro nel 2024 e a 29,50 euro dal 2025; per i tabacchi lavorati indicati dalla norma l’importo è 147,50 euro al chilogrammo dal 1° gennaio 2024 e 148,50 euro dal 1° gennaio 2025. La percentuale prevista per il 2024 è portata al 98,70% e quella dal 2025 al 98,80%. L’aliquota indicata per i prodotti di cui all’articolo 39-terdecies del testo unico accise è elevata al 42% dal 1° gennaio 2026. Per i prodotti disciplinati dall’articolo 62-quater, le aliquote sono fissate al 16% e all’11% dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e al 17% e al 12% dal 1° gennaio 2026.

Deduzioni fiscali e rideterminazione dei valori

La deduzione, ai fini IRES e IRAP, della quota dell’1% dei componenti negativi prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 è rinviata, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo. La deduzione della quota del 3% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è analogamente rinviata al 2027 e al periodo successivo.

Per il calcolo degli acconti, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e per quello in corso al 31 dicembre 2026 si assume l’imposta che sarebbe risultata senza le quote di deduzione rispettivamente dell’1% e del 3%. Per i periodi in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 non si tiene conto dei differimenti.

È riaperta la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni negoziate e non negoziate e di terreni edificabili o agricoli posseduti al 1° gennaio 2024. La perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2024. Le imposte sostitutive possono essere versate in un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2024; sulle rate successive alla prima si applicano interessi del 3% annuo. Per i titoli, le quote e i diritti negoziati posseduti alla stessa data può essere assunto, in luogo del costo o valore d’acquisto, il valore normale riferito al dicembre 2023. Le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate al 16% per partecipazioni e terreni.

Crediti d’imposta e disciplina del settore cinematografico

La legge modifica la disciplina dei crediti d’imposta prevista dalla legge n. 220 del 2016. Per le opere cinematografiche l’aliquota ordinaria è del 40%, con possibilità di differenziazioni o esclusioni e di aliquote diverse in base alle dimensioni d’impresa e ai costi eleggibili, entro il massimo del 40%. Per le opere audiovisive il 40% può essere riconosciuto prioritariamente alle opere destinate a un’emittente televisiva nazionale e realizzate in coproduzione internazionale, o alle opere di produzione internazionale; sono ammesse differenziazioni ed esclusioni secondo i criteri previsti dalla norma.

Per le imprese di esercizio cinematografico, il credito per nuove sale, ripristino di sale inattive, ristrutturazioni e adeguamenti è compreso tra il 20% e il 40% delle spese, con aliquota massima elevabile al 60% per le PMI. Per i costi di funzionamento delle sale il credito massimo è del 40% per le grandi imprese e del 60% per le piccole e medie imprese.

I decreti ministeriali attuativi devono disciplinare aliquote, limiti per opera o impresa, costi eleggibili, requisiti dei beneficiari, procedure di richiesta, certificazione dei costi, responsabilità e assicurazione dei certificatori, controlli e casi di revoca o decadenza. Possono prevedere un contributo a carico dei richiedenti per le spese istruttorie, riassegnato al Ministero della cultura. È fissato un limite massimo onnicomprensivo al credito riferibile al compenso del singolo professionista, secondo il limite previsto dalla normativa richiamata. Ai certificatori che rilasciano certificazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione.

Sono istituite commissioni di esperti nominati dal Ministro della cultura per le valutazioni previste dalla disciplina dei contributi selettivi e dello sviluppo della cultura cinematografica. La spesa massima è di 500.000 euro annui dal 2024 per le attività della commissione prevista dall’articolo 26 e di 200.000 euro annui dal 2024 per quella prevista dall’articolo 27. I decreti attuativi devono inoltre specificare requisiti dei beneficiari, certificazione dei costi e coperture assicurative; anche in questi ambiti sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per certificazione infedele e la possibile contribuzione alle spese istruttorie.

Altre disposizioni su monete, carte valore e cybersicurezza

È autorizzata la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è designato per la realizzazione, personalizzazione e gestione anche in formato digitale dei prodotti qualificati come carte valore e dei documenti fisici affidatigli. Per investimenti collegati e per sistemi di tracciabilità delle carte valore è autorizzato 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale può avvalersi del supporto dell’Istituto per attuare la strategia nazionale di cybersicurezza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capital gain, lavoro domestico e locazioni brevi

Nel TUIR è introdotta una regola per cui il 5% delle plusvalenze indicate dalla norma è compensato algebricamente con la corrispondente quota delle minusvalenze. L’eventuale eccedenza di minusvalenze è riportabile, entro il limite del 5% delle plusvalenze dei periodi successivi, non oltre il quarto periodo d’imposta e a condizione che sia indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è stata realizzata. La disciplina si estende alle specifiche cessioni di partecipazioni qualificate effettuate da società ed enti commerciali non residenti, residenti in UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e assoggettati a imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Per contrastare evasione fiscale e contributiva nel lavoro domestico, Agenzia delle entrate e INPS devono rendere interoperabili le rispettive banche dati e scambiare e analizzare le informazioni, anche mediante tecnologie digitali. L’Agenzia mette i dati a disposizione dei contribuenti, li utilizza per la dichiarazione precompilata e segnala eventuali anomalie. Agenzia e INPS svolgono analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, per ricostruire correttamente le posizioni reddituali e contributive.

Per i redditi da locazioni brevi, in caso di opzione per la cedolare secca, l’aliquota è fissata al 26%, ridotta al 21% per una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione. La ritenuta applicata dagli intermediari è qualificata come ritenuta d’acconto. Per gli intermediari non residenti sono disciplinati gli adempimenti tramite stabile organizzazione in Italia o, nei casi previsti, tramite stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea. Il testo fornito si interrompe nel corso della disciplina di tali adempimenti e non consente di ricostruirne integralmente il seguito.

Altre misure settoriali e modifiche normative

Per il personale civile e militare della Croce Rossa trasferito ad altre amministrazioni, la differenza tra il trattamento economico fondamentale e accessorio fisso e continuativo già in godimento e quello del personale corrispondente è mantenuta come assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

La disciplina dei distributori di veicoli è modificata precisando che, in presenza di convenzioni con banche o intermediari finanziari, la promozione e conclusione di contratti di finanziamento relativi ai veicoli distribuiti non costituisce attività di agenzia finanziaria né mediazione creditizia; sono esclusi i finanziamenti per il rilascio di carte di credito.

È inoltre consentito, per le finalità richiamate dalla legge, che l’ANCI riceva e ridistribuisca i rimborsi ai comuni e che l’AGEA e le amministrazioni interessate utilizzino le risorse e le procedure specificate nei rispettivi ambiti. La parte di testo fornita comprende i commi 1-63 e si interrompe durante il comma 63, perciò non permette di riassumere le disposizioni successive né il completamento della disciplina delle locazioni brevi.

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