Ordinanza n. 3729/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in parte qua, della nota, del Comune di Formello — Area 1, Servizi Sociali e alla Persona — del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, sottoscritta congiuntamente dal Dirigente delle Aree 1 e 2 del Comune e dal Direttore del Consorzio «Valle del Tevere», recante «Riscontro alla diffida e messa in mora del 5 giugno 2026 relativa al minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-»,; - ove e per quanto occorrer possa, della determinazione resa nota verbalmente ai genitori nel corso dell'incontro del 4 giugno 2026 presso i Servizi Sociali; - della valutazione tecnica del Servizio Sociale, richiamata nella nota impugnata, che ha quantificato in n. 14 ore settimanali il fabbisogno assistenziale del minore; - ove e per quanto occorrer possa, dell'avviso pubblico del Comune di Formello relativo ai centri estivi per minori 2026 e degli atti organizzativi del Consorzio «Valle del Tevere», nella parte in cui limitano il numero massimo di settimane finanziabili per ciascun nucleo familiare e il monte ore di assistenza educativa attivabile in favore dei minori con disabilità, con compartecipazione economica a carico della famiglia, per l'accertamento del diritto del minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- all'attivazione dell'assistenza educativa specialistica idonea alla sua condizione, per l'intero periodo 9 giugno – 7 agosto 2026, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, senza oneri economici e organizzativi a carico della famiglia, e per la condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione delle misure idonee a garantire la prestazione, oltre al risarcimento del danno, anche in forma specifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale di riscontro a una diffida relativa all’assistenza educativa del minore, determinazione comunicata verbalmente, valutazione tecnica del servizio sociale e atti organizzativi concernenti la durata, il monte ore e la compartecipazione ai costi dell’assistenza educativa nei centri estivi per minori con disabilità
Esito
Favorevole al resistente (enti erogatori del servizio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori del minore con disabilità hanno impugnato, chiedendone la sospensione, la nota del Comune di Formello e gli ulteriori atti con cui era stato quantificato in 14 ore settimanali il fabbisogno assistenziale e limitata l’assistenza educativa specialistica per la frequenza dei centri estivi. Hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a fruire dell’assistenza per l’intero periodo dal 9 giugno al 7 agosto 2026, nelle giornate e negli orari indicati nel ricorso, senza oneri economici e organizzativi per la famiglia, nonché la condanna delle amministrazioni all’adozione delle misure necessarie e al risarcimento del danno, anche in forma specifica. La contestazione riguardava, in particolare, la legittimità della compartecipazione economica richiesta alla famiglia sulla base dell’ISEE e la limitazione temporale delle settimane di assistenza finanziate dall’amministrazione. Il ricorso cautelare si inseriva nella controversia circa l’inclusione dell’assistenza educativa per i centri estivi destinati a minori con disabilità nei LEA o nei LEPS.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, confermando che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, la misura già disposta con decreto monocratico inaudita altera parte non poteva essere mantenuta. Il Collegio ha rilevato l’incertezza circa l’inclusione dell’assistenza educativa per la frequenza dei centri estivi nei LEA o nei LEPS e, quindi, circa l’applicabilità di un regime che imponesse l’integrale gratuità della prestazione. In tale quadro non è stata ritenuta censurabile, allo stato, la scelta amministrativa di richiedere una compartecipazione ai costi parametrata all’ISEE, anche considerando che il Comune aveva utilizzato risorse regionali e incrementato la disponibilità finanziaria con fondi propri. Il TAR ha inoltre ritenuto non palesemente infondata la limitazione temporale del servizio a quattro settimane, successivamente ampliata a sette settimane, con compartecipazione, a seguito di rinunce di altri beneficiari. Sono stati fatti salvi gli effetti delle misure già eseguite dalle amministrazioni in attuazione del decreto monocratico; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e i limiti propri della tutela cautelare, caratterizzata da una sommaria delibazione.
LEA
Il Collegio ha rilevato come controversa l’inclusione dell’assistenza educativa per la frequenza dei centri estivi da parte di minori con disabilità nei livelli essenziali di assistenza.
LEPS
Il Collegio ha rilevato come controversa anche l’inclusione della medesima prestazione nei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
ISEE
In assenza di certezza sull’applicabilità del regime dei LEA o dei LEPS, non è stata ritenuta manifestamente illegittima la compartecipazione familiare parametrata all’indicatore della situazione economica familiare.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando sia controversa l’inclusione di una prestazione sociale o assistenziale nei livelli essenziali di assistenza o nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’incertezza sul relativo regime può escludere la manifesta fondatezza della pretesa all’erogazione integralmente gratuita della prestazione.
- In assenza di una chiara riconducibilità della prestazione ai LEA o ai LEPS, non è manifestamente illegittima la previsione di una compartecipazione economica della famiglia, parametrata all’ISEE, per la fruizione di un servizio assistenziale rivolto a minori con disabilità.
- La limitazione quantitativa o temporale di un servizio assistenziale può risultare cautelarmente non censurabile quando sia collegata alle risorse disponibili, sia sostenuta da una valutazione organizzativa non palesemente irragionevole e sia successivamente ampliata in relazione alle risorse liberatesi per rinunce di altri beneficiari.
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