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Ordinanza

Ordinanza n. 1284/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l''accertamento, previa adozione di idonee misure cautelari, dell''obbligo della pubblica Amministrazione resistente a provvedere sull''istanza inviata dai ricorrenti, con pec del 20 aprile 2023, volta ad ottenere dalla Asl Roma 2 il pagamento delle spese relative alla terapia cui è sottoposto il proprio figlio minore Ventricini Paolo, attesa l''assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di erogare tale prestazione; Del diritto del minore a ricevere la specifica prestazione sanitaria avente comprovata evidenza scientifica a carico del SSN per il tramite della ASL Roma 2; -Dell''illegittimità del comportamento omissivo della PA, riconducibile ad un provvedimento negativo della PA sanitaria, in relazione alle richieste dei genitori di ottenere per il figlio una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN per il tramite della ASL Roma 2. NONCHE'' PER LA CONSEGUENTE CONDANNA -Della ASL di Roma 2 a rimborsare i costi sostenuti e quelli futuri per le terapie cognitivo comportamentali a titolo di risarcimento del danno

Giustizia amministrativa202405460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: comportamento omissivo dell'ASL Roma 2 sull'istanza volta a ottenere il pagamento o rimborso delle spese per terapie cognitivo-comportamentali a favore del figlio minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza presentata via PEC il 20 aprile 2023, nonché l'accertamento del diritto del minore a ricevere, a carico del Servizio sanitario nazionale, una specifica prestazione sanitaria ritenuta scientificamente comprovata, in assenza di strutture pubbliche o convenzionate idonee a erogarla. Hanno inoltre dedotto l'illegittimità del comportamento omissivo dell'amministrazione sanitaria e chiesto la condanna dell'ASL al rimborso dei costi già sostenuti e di quelli futuri per le terapie.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande. Ai sensi degli artt. 63 e 65 c.p.a., ha disposto un incombente istruttorio consistente nella richiesta ai ricorrenti di dichiarare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permane l'interesse alla trattazione e alla decisione del ricorso. Il giudice ha precisato che l'inerzia rispetto alla richiesta potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, mediante decreto presidenziale decisorio. Ha inoltre avvertito che anche una mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, priva di elementi ulteriori, potrebbe essere valutata come elemento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le spese non sono state regolate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti nel corso del giudizio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale della parte può essere valutata ai fini probatori, anche per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento processuale della parte, inclusa l'inerzia a fronte della richiesta di manifestare l'interesse, può giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di manifestare la perdurante sussistenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse e può condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • La mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, se non accompagnata dall'indicazione di elementi concreti e attuali che giustifichino la prosecuzione del giudizio, può essere valutata insieme alla condotta processuale della parte quale elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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