Ordinanza n. 3728/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. CM/725/2026 del 31.03.2026 rep. e CM/36619/2026 del 31.03.2026 prot., notificata a mezzo pec il 31.03.2026, con la quale Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della S.C.I.A. di apertura di rimessa veicoli protocollo n. CM/2025/2304 del 10.01.2025 presentata dalla Medicoop Soc. Coop. Sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della SCIA per l’apertura di una rimessa veicoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA presentata per l’apertura di una rimessa veicoli. Il provvedimento comunale era fondato sulla circostanza che la SCIA costituiva la riproposizione di una precedente SCIA già dichiarata inefficace con determinazione rimasta inoppugnata; sulla carenza di legittimità della preesistenza edilizia, poiché i manufatti interessati erano oggetto di una domanda di condono non ancora definita con provvedimento favorevole; sull’esistenza di vincoli archeologico e paesaggistico gravanti sull’area; nonché sull’incompatibilità della destinazione urbanistica con l’attività dichiarata. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva correttamente rappresentato nella SCIA la questione relativa alla legittimità della preesistenza edilizia, ritenendo per tale ragione non applicabile la scansione procedimentale ordinaria prevista dall’art. 19 della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso privo di sufficienti profili di fondatezza. In particolare, ha valorizzato il fatto che la precedente dichiarazione di inefficacia della SCIA era rimasta inoppugnata e che la nuova SCIA ne costituiva una pedissequa riproposizione. Ha inoltre ritenuto congruamente motivato il provvedimento impugnato con riferimento alla mancata definizione favorevole della domanda di condono relativa ai manufatti, ai vincoli archeologico e paesaggistico gravanti sull’area e all’incompatibilità della destinazione d’uso con l’attività. Il TAR ha escluso l’applicabilità della scansione procedimentale dell’art. 19 l. n. 241/1990, poiché nella SCIA non era stata correttamente rappresentata la situazione di legittimità della preesistenza edilizia. La ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore di Roma Capitale, di euro 1.000 oltre accessori per la fase cautelare; le spese sono state compensate nei confronti dell’altra parte costituita, la cui partecipazione è stata meramente formale.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La scansione procedimentale propria della SCIA non trova applicazione quando il segnalante non abbia correttamente rappresentato la situazione relativa alla legittimità della preesistenza edilizia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR l’ha respinta per l’insufficienza dei profili di fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- La riproposizione di una SCIA già dichiarata inefficace con un provvedimento rimasto inoppugnato non presenta sufficienti profili di fondatezza quando la nuova segnalazione ne costituisca una pedissequa riproduzione.
- La SCIA non può fondarsi su una preesistenza edilizia la cui legittimità non sia stata adeguatamente rappresentata e documentata; in tale ipotesi non opera la scansione procedimentale ordinaria prevista dall’art. 19 della l. n. 241/1990.
- La motivazione del provvedimento che dichiara l’inefficacia di una SCIA è congrua quando evidenzia, in modo coordinato, la mancata definizione favorevole del condono relativo ai manufatti, i vincoli archeologico e paesaggistico insistenti sull’area e l’incompatibilità urbanistica dell’attività dichiarata.
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