Cassazione Civile, Ordinanza n. 23456/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile a destinazione commerciale sito in Cinisello Balsamo, con rettifica della rendita catastale da euro 183.946,00 a euro 196.927,00 a seguito di presentazione di modello DOCFA dopo l’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo illegittimo l’operato dell’ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 21 e 22, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che lo scorporo dalla rendita delle componenti impiantistiche sarebbe possibile solo se tali componenti fossero state specificamente individuate e valorizzate nel classamento originario; nel caso concreto, invece, nel DOCFA originario non erano stati compilati i quadri relativi agli impianti generali, di sicurezza e stabilmente infissi, né sarebbe stata dimostrata la presenza di un surplus di valore imputabile agli impianti. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo, in sintesi, difetto di motivazione dell’avviso e insufficiente istruttoria, oltre a violazione di norme sul procedimento e sull’obbligo di motivazione degli atti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le censure sulla disciplina della rendita catastale post L. n. 208 del 2015 e sul riparto dell’onere probatorio. Ha affermato che l’omessa indicazione degli impianti nel precedente DOCFA non impedisce, di per sé, lo scorporo dei beni che rientrano nella categoria dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, essendo decisivo solo che gli elementi siano sussumibili nella nuova disciplina e che il giudice di merito abbia accertato in fatto la loro riconducibilità tra quelli scorporabili. Ha inoltre precisato che la doglianza ex art. 2697 c.c. è inammissibilmente diretta a contestare la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato l’Agenzia alle spese e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la base formale della censura per violazione di legge proposta dall’Agenzia e, nel ricorso incidentale, per le ulteriori censure della società.
art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208 del 2015
La determinazione della rendita catastale degli immobili del gruppo D ed E deve avvenire tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; lo scorporo è consentito anche se tali componenti non erano state specificamente indicate nel precedente classamento.
La violazione è denunciabile solo come erronea ripartizione dell’onere della prova; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro di motivazione degli atti impositivi.
Richiamato nel ricorso incidentale quale norma sull’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 10 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel ricorso incidentale, senza che la Corte sia entrata nel merito per l’assorbimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato per l’Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione dello Stato, e ha escluso la sua applicazione anche al ricorso incidentale assorbito.
È il regolamento richiamato per la procedura DOCFA di aggiornamento catastale finalizzata alla rideterminazione della rendita degli immobili già censiti.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, lo scorporo dalla base imponibile delle componenti impiantistiche dipende dalla loro funzionalità allo specifico processo produttivo, non dalla circostanza che esse fossero state già esplicitamente indicate nel precedente classamento.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015 opera come criterio legale oggettivo di classificazione catastale: il giudice deve verificare la sussumibilità in concreto dei beni nelle categorie escluse dalla stima, senza subordinare lo scorporo a requisiti formali non previsti dalla norma.
- La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non è invece consentito, sotto tale veste, censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L’aggiornamento catastale mediante DOCFA, quando finalizzato alla rideterminazione della rendita ai sensi della nuova disciplina, non comporta una revisione generalizzata del classamento ma serve a espungere dal valore gli elementi non più valutabili secondo la legge sopravvenuta.
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