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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23398/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di PVC dell'Agenzia delle entrate di Salerno, era stato emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di costruzioni per varie contestazioni fiscali: indebita deduzione di costi asseritamente indeducibili per difetto del requisito di competenza, indebita variazione in diminuzione di componenti reddituali, indebita deduzione di componenti negativi ai fini IRAP e applicazione del regime IVA ad esigibilità differita in relazione a operazioni verso altra società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte. In appello la CTR della Campania aveva accolto parzialmente il gravame della società, ritenendo documentati tutti i costi contestati dall'Ufficio, aveva rigettato le doglianze sulla riduzione delle sanzioni IVA e aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per difetto di specificità. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che l'appello era specifico e che non poteva essere dichiarato inammissibile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 156 e 132, n. 4, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 109 TUIR, deducendo che la CTR aveva confuso la mera documentazione del costo con la sua deducibilità per competenza, senza verificare il momento di ultimazione delle prestazioni e le condizioni di certezza e determinabilità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, rigettando il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, poiché i motivi erano specifici, e ha anche censurato l'affermazione della CTR secondo cui la documentazione dei costi sarebbe bastata a renderli deducibili, poiché il tema decisivo era la corretta imputazione temporale ex art. 109 TUIR. Ha invece escluso che la motivazione della sentenza regionale fosse meramente apparente, perché consentiva comunque di individuare la ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la Corte ha ritenuto specifico l'appello dell'Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del primo e del terzo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base del secondo motivo, dedotto come nullità per motivazione apparente.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte richiama il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sull'inammissibilità dell'appello e sulla verifica della specificità delle censure.

  • art. 6, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato dalla ricorrente per contestare la sanzione IVA applicata in primo grado.

  • art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla disciplina sanzionatoria IVA.

  • art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per il principio del favor rei nella disciplina sanzionatoria tributaria.

  • art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986

    norma decisiva: i componenti negativi devono essere imputati all'esercizio di competenza quando sussistono certezza sulla loro esistenza e determinabilità nell'ammontare; la mera documentazione del costo non basta se è controversa l'imputazione temporale.

  • d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    richiamato come riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario.

  • circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 4 marzo 2016

    richiamata dalla ricorrente a supporto della disciplina sanzionatoria applicata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello non può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità quando, dal contenuto dell'atto, risulti individuato il capo della decisione impugnato e siano esposte ragioni di censura idonee a contrastare la motivazione di primo grado.
  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la motivazione è del tutto mancante, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare il vaglio di legittimità.
  • In materia di reddito d'impresa, la deducibilità dei costi va verificata non solo sul piano documentale, ma anche con riguardo al corretto esercizio di competenza ex art. 109 TUIR.
  • Per l'imputazione temporale dei componenti negativi rilevano le condizioni di certezza dell'esistenza del costo e di determinabilità del suo ammontare; la prova di tali presupposti grava sul contribuente.
  • Se la controversia riguarda un debito litigioso o una passività potenziale, il costo non è deducibile nell'anno di insorgenza della lite, ma nell'esercizio in cui la lite si conclude o il debito diviene certo e determinato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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