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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03616/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario due intimazioni di pagamento e le cartelle esattoriali presupposte, deducendo: l'inesistenza, nullità o inefficacia delle notifiche delle cartelle per uso della procedura prevista per irreperibilità assoluta senza adeguate ricerche nel comune del domicilio fiscale; la nullità delle cartelle per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento; la prescrizione dei crediti tributari (IRPEF, IVA, IRAP) per decorso del tempo tra la notificazione delle cartelle e le intimazioni successive. In appello la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso è stata confermata. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari (artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973, 6 L. 212/2000); violazione dell'art. 139 c.p.c. per mancata ricerca del destinatario nel comune in cui aveva ufficio; violazione dell'art. 19, ultimo comma, d.lgs. 546/1992 per la possibilità di impugnare anche le cartelle/unitamente agli atti successivi in caso di omessa notifica dell'atto presupposto; violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2946 e 2948 c.c.) sostenendo il decorso del termine quinquennale o, in subordine, decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché le censure si ponevano contro l'accertamento in fatto dei giudici di merito, formatosi in presenza di doppia conforme, i quali avevano accertato che il notificatore aveva effettuato i tentativi di notifica presso l'indirizzo risultante e, dopo verifiche anagrafiche, aveva potuto depositare gli atti in Comune in ragione dell'irreperibilità assoluta del destinatario, senza che risultasse uno spostamento di residenza nel medesimo comune al momento della notifica. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la doglianza, se davvero diretta a censurare l'omessa pronuncia sull'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento, avrebbe dovuto essere formulata come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c.; comunque, il giudice di merito aveva escluso in fatto il vizio di notifica dell'atto presupposto. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro il credito erariale si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non periodico in senso civilistico. Conseguentemente, non essendo maturato il termine decennale, non vi era prescrizione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore di Equitalia Sud; nessuna spesa è stata liquidata all'Agenzia delle Entrate. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Disciplina la notificazione della cartella e degli atti della riscossione; la Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita secondo la procedura applicata dal messo notificatore in presenza di irreperibilità assoluta, sulla base degli accertamenti di merito.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Regola la notificazione degli atti tributari; la Corte ha ribadito che, in caso di irreperibilità assoluta, la procedura ivi prevista è corretta se preceduta dalle ricerche necessarie nel comune del domicilio fiscale.

  • art. 6 L. 212/2000

    Richiama l'esigenza di assicurare la conoscenza effettiva degli atti al contribuente, ma non è stata ritenuta violata nella fattispecie alla luce degli accertamenti di merito sulla notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato per sostenere la necessità di ricercare il destinatario nel comune di residenza, abitazione o ufficio; la Corte ha però ritenuto le doglianze inammissibili e contrastanti con l'accertamento in fatto compiuto nei gradi di merito.

  • art. 19, ultimo comma, d.lgs. 546/1992

    Consente di far valere l'illegittimità dell'atto presupposto impugnando l'atto successivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non correttamente veicolata come vizio processuale e comunque infondata in fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per le violazioni di legge dedotte nei motivi; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure e, per alcuni profili, ne ha rilevato l'inammissibilità per contrasto con gli accertamenti di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia; la Corte ha osservato che la censura sul vizio dell'atto presupposto avrebbe dovuto essere formulata in questi termini.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, che ricorre quando il giudice omette di decidere su domanda o eccezione.

  • art. 2946 c.c.

    È stata ritenuta la norma applicabile alla prescrizione dei crediti erariali per IRPEF, IVA e IRAP, con termine ordinario decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La Corte ha escluso la sua applicazione ai crediti tributari in esame, osservando che l'obbligazione tributaria non è periodica in senso civilistico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di notificazione di atti tributari, la validità della procedura per irreperibilità assoluta richiede che il messo notificatore effettui le ricerche necessarie nel comune del domicilio fiscale per verificare se il trasferimento del destinatario non sia soltanto un mutamento di indirizzo nello stesso comune.
  • Le censure in cassazione che contestano l'esito degli accertamenti fattuali compiuti dai giudici di merito sono inammissibili quando si pongono in contrasto con una doppia conforme e non evidenziano specifiche divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • La doglianza relativa all'omessa pronuncia del giudice deve essere veicolata come vizio processuale ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., non come mera violazione di legge.
  • Per i crediti erariali relativi a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro si applica, in linea generale, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.; non trova applicazione il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione tributaria ha natura autonoma e unitaria e non è periodica in senso civilistico.
  • Se la notificazione delle cartelle e degli atti successivi è ritenuta regolare, non matura la prescrizione del credito nel termine decennale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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