Cassazione Civile, Ordinanza n. 03592/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per tassare un decreto ingiuntivo recante enunciazione di una scrittura privata non registrata. Successivamente l’Ufficio ha adottato un provvedimento di autotutela riduttiva, rettificando in diminuzione la pretesa. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario e la CTR aveva ritenuto ammissibile il ricorso, confermando l’annullamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’atto impugnato, essendo un mero provvedimento riduttivo e non innovativo, non era autonomamente impugnabile; con il secondo motivo ha censurato ulteriori profili della decisione di merito, ma tale motivo è stato assorbito. La Corte ha rilevato che l’atto di autotutela non conteneva elementi di novità rispetto alla pretesa originaria, limitandosi a ridurla, e che l’impugnazione autonoma di un simile atto è priva di interesse, perché la tutela del contribuente va esercitata contro l’originario avviso e l’autonoma impugnazione dell’atto riduttivo può creare contrasti di giudicato. La Corte ha anche considerato che, per effetto di altra decisione già intervenuta, gli effetti del provvedimento riduttivo risultavano comunque caducati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo dell’Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta, in quanto il ricorso del contribuente davanti alla CTR era inammissibile per difetto di interesse ad agire contro un atto di autotutela meramente riduttivo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
l’atto di autotutela che si limiti a ridurre la pretesa tributaria, senza introdurre elementi innovativi, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili; manca quindi l’interesse ad agire contro di esso.
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato nel contenzioso di merito come norma ritenuta violata dall’Amministrazione, in relazione alla tassazione dell’atto enunciato.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
evocato in via comparativa per affermare che l’atto integrativo o sostitutivo in aumento richiede specifica motivazione e nuovi elementi di fatto, a differenza della mera riduzione in autotutela.
art. 382, comma 3, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Un provvedimento di autotutela tributaria che si limiti a ridurre la pretesa originaria, senza introdurre una nuova pretesa o altri elementi innovativi, non è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
- L’impugnazione autonoma dell’atto riduttivo è inammissibile per difetto di interesse ad agire anche quando il contribuente abbia già impugnato tempestivamente l’atto originario, poiché la tutela deve essere esercitata sul provvedimento presupposto.
- L’autonoma contestazione di un atto riduttivo di autotutela può determinare un rischio di contrasto di giudicati, sicché tale atto segue le sorti dell’atto originario in cui è ricompreso.
- La modifica in diminuzione di una pretesa tributaria non richiede un nuovo avviso né una specifica motivazione aggiuntiva, mentre la modifica in aumento, perché introduce una pretesa nuova, necessita di un atto integrativo o sostitutivo adeguatamente motivato.
- Quando la causa è stata proposta in assenza di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere instaurato.
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