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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03579/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori redditi nei confronti di una società di capitali per l’anno d’imposta 2007 e aveva poi emesso distinti avvisi di accertamento anche nei confronti dei soci, imputando pro quota a ciascuno il maggior utile presunto come distribuito in ragione della ristretta compagine sociale. In primo grado la pretesa erariale era stata sostanzialmente confermata, ma la decisione di appello aveva riformato integralmente la sentenza: da un lato ritenendo che l’avviso alla società fosse stato notificato quando la società era già cancellata; dall’altro escludendo la prova della distribuzione degli utili al socio. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione della notifica dell’avviso a società già estinta era stata introdotta solo in appello come motivo nuovo, inammissibile perché estraneo alla causa petendi originaria; con il secondo ha censurato la sentenza per avere negato l’operatività della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, richiamando le norme tributarie e i principi in tema di presunzioni e onere della prova.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la doglianza sulla notifica dell’avviso alla società estinta era stata introdotta per la prima volta in appello, quindi costituiva motivo nuovo e doveva essere dichiarata inammissibile nel giudizio tributario di secondo grado ai sensi degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992. Ha poi esaminato anche il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato, ribadendo che nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente circa l’accantonamento o il reinvestimento degli utili. La Corte ha inoltre precisato che la ristretta compagine sociale deve risultare da specifico accertamento probatorio, ma nel caso di specie era pacifico che i soci fossero solo tre. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato richiamato come norma di legittimità per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario d'appello vieta la proposizione di domande nuove e di questioni nuove non riconducibili alla causa petendi originaria.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    è stato richiamato, insieme all’art. 57, a fondamento del divieto di ampliamento del thema decidendum in appello.

  • art. 44 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo tra le disposizioni in tema di redditi e imputazione fiscale.

  • art. 45 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo tra le disposizioni fiscali invocate dall’amministrazione.

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo tra le disposizioni fiscali invocate dall’amministrazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo tra le norme sull’accertamento tributario.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo tra le norme sull’accertamento induttivo.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per fondare l’uso della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la validità delle presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova circa la mancata distribuzione degli utili.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    è richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che la sola inapplicabilità del regime di trasparenza non basta a escludere la presunzione di distribuzione degli utili.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello non possono essere introdotte per la prima volta questioni che comportino un mutamento della causa petendi o un ampliamento del thema decidendum: tali deduzioni integrano motivi nuovi e sono inammissibili.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristretta compagine sociale e il conseguente vincolo di reciproco controllo tra soci, non il mero accertamento del maggior reddito della società.
  • Il contribuente può superare la presunzione solo provando specificamente che i maggiori utili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società; non è sufficiente allegare la chiusura dell’esercizio in perdita contabile.
  • Per operare la presunzione di distribuzione è necessario che la ristrettissima base sociale o familiare sia oggetto di specifico accertamento probatorio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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