Cassazione Civile, Ordinanza n. 25168/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su tre avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per annualità diverse. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con annullamento di uno degli avvisi per vizio di notifica e conferma del resto della pretesa. In appello la decisione era stata sfavorevole al contribuente, con rigetto del suo gravame e accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: con il primo ha invocato il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza tributaria e, in subordine, ha contestato la ritualità delle notifiche degli avvisi di accertamento, sostenendo che l'Amministrazione conoscesse il diverso domicilio/residenza effettivo e che la documentazione non provasse la notificazione; con il secondo ha censurato la sentenza per non avere escluso che spettasse al contribuente comunicare la variazione di domicilio e per avere ritenuto valide le notifiche; con il terzo ha contestato la condanna alle spese in favore dell'Ufficio, sostenendo che quest'ultimo fosse assistito da un proprio funzionario e non da un avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse giudicato esterno utile sul tema della notificazione, perché il precedente invocato riguardava un diverso procedimento notificatorio e atti differenti; ha inoltre rilevato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per due degli avvisi per violazione del ne bis in idem e, per il terzo, aveva affermato la regolarità della notifica sulla base delle risultanze anagrafiche e della compiuta giacenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava un nuovo esame di fatto sulla ritualità della notifica e sulla residenza del contribuente. Il terzo motivo è stato respinto perché, nel processo tributario, quando l'Amministrazione è difesa da propri funzionari o dipendenti, in caso di vittoria ha comunque diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 97 Cost.
richiamato nel primo motivo di ricorso
richiamato ai fini del dedotto giudicato esterno
richiamato ai fini del giudicato interno/esterno
richiamato in relazione alla notificazione degli atti tributari
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per i vizi di violazione e falsa applicazione di legge
artt. 112, 115, 116, 139, 140, 148 e 160 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per contestare la disciplina della notificazione e la valutazione delle prove
richiamato per l'onere della prova sulla notificazione
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per le notifiche in materia tributaria
richiamata quale disciplina delle notifiche a mezzo posta
richiamato nel secondo motivo per l'obbligo di comunicare la variazione di domicilio
richiamati in tema di condanna alle spese
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992
norma interpretata nel senso che consente la liquidazione delle spese anche quando l'Amministrazione sia assistita da propri funzionari o dipendenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiesto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato esterno può precludere il riesame solo se la precedente decisione ha accertato un punto fondamentale comune alle due cause; non opera quando il precedente giudizio riguardi un diverso procedimento notificatorio, atti distinti o elementi di fatto mutevoli come la residenza del destinatario.
- In cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti relativi alla ritualità della notifica o alla residenza del destinatario, se la censura mira soltanto a sovvertire l'accertamento di merito compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se non si misura con il fondamento autonomo della decisione, come l'inammissibilità del ricorso introduttivo per ne bis in idem.
- Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese anche se sia stata assistita da propri funzionari o dipendenti legittimati alla difesa tecnica, con liquidazione secondo i parametri forensi e riduzione del 20%.
- La notificazione eseguita all'indirizzo risultante dai registri anagrafici è valutata alla luce delle risultanze anagrafiche e, in mancanza di una rituale variazione di residenza, non può essere considerata invalida solo perché il destinatario affermi di ricevere altrove la corrispondenza o di svolgere altrove la propria attività professionale.
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