Cassazione Civile, Ordinanza n. 13529/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La lite nasce da un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, notificato alla società cessionaria di un ramo d'azienda per il pagamento di tributi erariali, interessi e accessori iscritti a ruolo nei confronti della società cedente. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo necessaria la previa notifica della cartella anche alla cessionaria e, comunque, escludendo la sua responsabilità perché la cessione sarebbe stata non provata o, in ogni caso, il valore del ramo ceduto sarebbe stato inferiore al debito fiscale. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: (1) violazione delle norme in tema di simulazione, prova presuntiva, revocatoria e disciplina della cessione d'azienda, sostenendo che l'operazione era fittizia o fraudolenta e che vi era continuità sostanziale tra le due società; (2) violazione dell'art. 2560 c.c., dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che la cartella non dovesse essere notificata anche alla cessionaria e che il giudice tributario avrebbe dovuto, al più, rideterminare l'importo esigibile; (3) violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e vizi motivazionali, per non avere la CTR considerato fatti decisivi sulla preventiva escussione del patrimonio della cedente, sull'incapienza di quest'ultima e sulla possibile frode ai crediti tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che, nei confronti del cessionario o conferitario d'azienda, è sufficiente notificare la cartella di pagamento o l'avviso di intimazione, senza necessità di una previa notifica della cartella anche al cessionario, poiché il rapporto è di solidarietà dipendente successiva e la cartella può essere notificata al debitore principale. Ha inoltre precisato che la violazione del beneficium excussionis non determina nullità dell'atto riscossivo, ma può incidere solo sull'esecuzione e richiede un accertamento sul riparto dell'onere probatorio circa l'incapienza del patrimonio del cedente. È stato altresì censurato il criterio seguito dalla CTR, che aveva parametrato la responsabilità del cessionario al rapporto tra valore del ramo ceduto e debito fiscale, in contrasto con il dato letterale dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, e senza verificare l'eventuale cessione fraudolenta ex comma 4. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
L'avviso di intimazione è atto della riscossione dipendente dal ruolo già formato; può essere notificato al coobbligato sussidiario senza necessità di previa notifica della cartella anche a costui.
art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997
Disciplina la responsabilità del cessionario d'azienda o di ramo d'azienda per i debiti tributari del cedente; la responsabilità è propria e sussidiaria, con beneficium excussionis e limiti quantitativi nella cessione lecita, non applicabili in caso di cessione fraudolenta.
art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973
La cartella può essere notificata alternativamente al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei cui confronti si procede.
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento va notificato al solo contribuente; non occorre notifica anche ai soggetti obbligati in via diversa o solidale, salvo espressa deroga.
Richiamato a sostegno della responsabilità del cessionario per i debiti inerenti all'azienda ceduta.
art. 173, comma 13, D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel primo motivo in relazione alla pretesa operazione di scissione o riorganizzazione societaria.
artt. 1414, 1415, comma 2, 1416, comma 2, 1417 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la simulazione/fittizietà dell'operazione di cessione e l'opponibilità ai terzi.
Richiamati per la prova presuntiva dei fatti costitutivi della pretesa di continuità/fittizietà tra le società.
Richiamato in tema di garanzia patrimoniale generale del debitore e pretesa sottrazione di tale garanzia.
Richiamato per la dedotta natura fraudolenta dell'operazione in pregiudizio dei crediti tributari.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato nel primo e nel secondo motivo in tema di motivazione dell'atto tributario impugnato.
Richiamato per asserito cattivo governo delle prove documentali e presuntive.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per vizio di motivazione della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma sul sindacato di legittimità utilizzata per impostare i motivi di ricorso; il n. 5 è stato ritenuto inammissibile per la doppia conforme.
Applicato per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Base normativa per la cassazione con rinvio.
Base normativa per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel rinvio.
art. 47 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale possibile sede della tutela cautelare in caso di violazione del beneficium excussionis.
Massime di principio
- In materia di riscossione di debiti tributari del cedente, il cessionario di azienda o di ramo d'azienda risponde come coobbligato in via sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997; la pretesa può essere fatta valere mediante cartella o avviso di intimazione notificati anche soltanto al cessionario, senza necessità di una previa notifica della cartella pure a suo carico.
- La violazione del beneficium excussionis non determina di per sé la nullità dell'atto di riscossione notificato al coobbligato sussidiario; la relativa deduzione opera come eccezione attinente alla fase esecutiva e può, al più, giustificare la sospensione dell'esecuzione, non la caducazione automatica della pretesa.
- Quando il cessionario invochi il beneficio di preventiva escussione, il giudice deve verificare, secondo il riparto dell'onere probatorio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, se l'incapienza del patrimonio del debitore principale sia provata dall'amministrazione o, a seconda dei casi, dal coobbligato sussidiario.
- La responsabilità del cessionario per i debiti del cedente, nella cessione lecita, è contenuta nei limiti fissati dalla norma speciale e non può essere ridotta in base a un generico raffronto tra valore del ramo ceduto e ammontare del debito fiscale, se non nei limiti espressamente previsti dalla legge.
- Se la cessione d'azienda o di ramo d'azienda è fraudolenta in danno del fisco, deve essere verificata l'applicabilità della disciplina speciale che esclude le limitazioni di responsabilità previste per la cessione lecita.
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