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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione alla società, da parte della cancelleria fallimentare, della sentenza dichiarativa di fallimento in copia incompleta perché priva della seconda pagina, contestualmente al decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale. La legale rappresentante della società, sentita poi dal curatore, dichiarava di aver ricevuto successivamente copia integrale della sentenza. La società proponeva reclamo ex art. 18 l.fall. chiedendo la revoca sia del decreto di inammissibilità del concordato sia della conseguente sentenza di fallimento, deducendo: compressione del diritto di difesa per mancato accesso pieno al fascicolo e ai documenti del commissario giudiziale; erroneità della declaratoria di inammissibilità del concordato; indebita sostituzione del tribunale nelle valutazioni tecnico-economiche; adesione non motivata alle valutazioni del commissario giudiziale. La corte d’appello dichiarava il reclamo tardivo, ritenendo valida ai fini del termine breve la notifica iniziale, nonostante l’incompletezza della copia, perché la società non aveva provato che tale incompletezza avesse inciso concretamente sulla possibilità di impugnare la sentenza di fallimento. Con il ricorso per cassazione si denunciavano: 1) violazione degli artt. 17 e 18 l.fall. e degli artt. 24 e 111 Cost., assumendo che la notifica parziale non potesse far decorrere il termine breve e che la successiva notifica integrale confermasse l’errore della prima; 2) violazione dell’art. 94 c.p.c., nullità della sentenza e motivazione contraddittoria sulla condanna personale e solidale dell’amministratrice al pagamento delle spese per asserita mancanza di normale prudenza; 3) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sostenendo che il reclamo fallimentare non sarebbe impugnazione in senso stretto ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale in modo coerente con i principi in materia di notifica di copia incompleta della sentenza: la nullità rileva solo se il destinatario provi che l’incompletezza abbia impedito la piena conoscenza dell’atto e leso il diritto di difesa; nel caso concreto, invece, il reclamo non investiva specificamente la sentenza di fallimento nella parte mancante, la società aveva comunque avuto successiva conoscenza integrale dell’atto e la prima irregolarità non aveva pregiudicato la facoltà di impugnazione. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché sotto l’apparente denuncia di errori di diritto mirava in realtà a un riesame del merito circa la sussistenza dei gravi motivi per la condanna solidale del rappresentante ex art. 94 c.p.c.; la motivazione della corte d’appello è stata considerata sufficiente e non affetta da anomalie motivazionali denunciabili in cassazione. Ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che il reclamo ex art. 18 l.fall. appartiene al genus delle impugnazioni, come dimostrato anche dalla sua struttura normativa, e quindi legittima l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e alla prenotazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17 l.fall.

    Richiamato insieme all'art. 18 l.fall. per individuare il regime di notificazione e decorrenza del termine breve di reclamo avverso la sentenza di fallimento.

  • art. 18 l.fall.

    Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è impugnazione soggetta a termine breve e, per la Corte, rientra nel genus delle impugnazioni anche ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della lesione del diritto di difesa per la notifica incompleta.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla tutela processuale e sulla motivazione.

  • art. 49, comma 2, l.fall.

    Richiamato come base dell'audizione della legale rappresentante fallita da parte del curatore, circostanza valorizzata per ritenere avvenuta una successiva conoscenza integrale della sentenza.

  • art. 94 c.p.c.

    Consente la condanna alle spese, anche in solido con la parte soccombente, del rappresentante che abbia agito senza normale prudenza o in violazione dei doveri di lealtà e probità, purché i gravi motivi siano specificamente enunciati.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata dai ricorrenti per dedurre nullità della sentenza per motivazione, ma la Corte ha escluso un vizio motivazionale rilevante in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ritenuto applicabile al reclamo ex art. 18 l.fall. perché qualificabile come impugnazione; ne discende il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato solo per precisare che il reclamo ex art. 18 l.fall. non deve contenere gli specifici motivi propri dell'appello, ma resta comunque un'impugnazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in funzione comparativa rispetto ai requisiti dell'appello, non richiesti integralmente nel reclamo fallimentare.

  • art. 88 c.p.c.

    Indicata come parametro della lealtà e probità processuale, la cui violazione può integrare i gravi motivi per la condanna del rappresentante ex art. 94 c.p.c.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale parametro per descrivere la mancanza di normale prudenza idonea a fondare la condanna solidale del rappresentante.

Massime di principio

  • La notificazione di una sentenza eseguita mediante copia incompleta non impedisce automaticamente la decorrenza del termine breve di impugnazione: il destinatario deve allegare e provare che la mancanza della pagina o della parte del testo abbia realmente impedito la piena comprensione del provvedimento e quindi l'esercizio del diritto di impugnare.
  • Il vizio derivante dalla notificazione di un atto processuale incompleto riguarda il procedimento notificatorio e non l'atto in sé; esso è sanabile se la parte raggiunge comunque la piena conoscenza del contenuto e non subisce un concreto pregiudizio difensivo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in un riesame del fatto processuale o del merito della valutazione compiuta dal giudice territoriale, se la motivazione impugnata supera la soglia del minimo costituzionale.
  • La condanna solidale del rappresentante della parte soccombente ex art. 94 c.p.c. richiede la specifica indicazione dei gravi motivi, che possono consistere nella violazione dei doveri di lealtà e probità o nella mancanza di normale prudenza processuale.
  • Ai fini dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, il reclamo ex art. 18 l.fall. è qualificabile come impugnazione, anche se non coincide integralmente con l'appello e non ne condivide tutti i requisiti formali.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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