Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione di iscrizione ipotecaria fondata su più cartelle esattoriali. La contribuente deduceva: l’omessa notifica delle cartelle prodromiche; l’intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti; e, in cassazione, anche la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere per alcune cartelle annullate ex lege. In particolare, la ricorrente sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto regolari le notifiche delle cartelle, alcune eseguite presso la sede sociale e altre presso il domicilio del legale rappresentante, e che la motivazione fosse solo apparente perché non indicava con precisione quali cartelle fossero state notificate e a chi. Con il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 per non aver dichiarato la cessazione della materia del contendere sulle cartelle annullate. Con il secondo denunciava la violazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che le cartelle avrebbero dovuto essere notificate presso la residenza del legale rappresentante. Con il terzo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che una parte delle cartelle era stata annullata ex lege ai sensi dell’art. 4 d.l. 119/2018 e che, su richiesta dell’agente della riscossione, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali ruoli/cartelle. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo: ha escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo comprensibile il percorso argomentativo della CTR sulla ritualità delle notifiche e sulla non prescrizione dei crediti; ha inoltre ritenuto corretta la notificazione delle cartelle secondo il criterio del domicilio fiscale della società e la disciplina dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 coordinata con l’art. 145 c.p.c., osservando che l’ufficio non è tenuto a ricercare il legale rappresentante fuori dal domicilio fiscale della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e dichiarata la cessazione della materia del contendere per le cartelle annullate; per il resto il ricorso è stato respinto. Le spese di merito sono state compensate, mentre le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 119/2018
l’annullamento ex lege di alcune cartelle impone, se dedotto e risultante dagli atti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ai relativi carichi.
art. 145 c.p.c.
in materia di notifiche alle società va coordinato con l’art. 60 d.P.R. 600/1973 e non impone la ricerca del legale rappresentante fuori dal domicilio fiscale della società.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima la notificazione degli atti tributari nel domicilio fiscale della società e, ricorrendone i presupposti, in forma semplificata presso tale domicilio.
art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
serve a individuare il domicilio fiscale della società, rilevante per la disciplina delle notificazioni.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla CTR quanto al termine biennale di notifica della cartella, ma la Corte ha ritenuto tale profilo ultroneo rispetto alla cartella ritualmente notificata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione non è apparente se il ragionamento decisorio è percepibile e intellegibile.
art. 132 c.p.c.
la nullità per motivazione apparente sussiste solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile la decisione.
art. 111 Cost.
esige che la sentenza renda percepibile il fondamento della decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando l’atto impositivo o il carico risulti annullato ex lege e la circostanza sia dedotta in giudizio, con effetti limitati alle posizioni effettivamente travolte dall’annullamento.
- In tema di notificazione di atti tributari alle società, il criterio del domicilio fiscale prevale: l’ufficio può notificare presso la sede sociale e non ha l’onere di ricercare il legale rappresentante in un diverso luogo di residenza o domicilio.
- La disciplina delle notifiche fiscali alle società va letta in coordinamento tra art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 145 c.p.c.; la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente è ammissibile solo nei limiti territoriali previsti e non come obbligo alternativo alla notifica presso il domicilio fiscale.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta la concisione della motivazione se il percorso logico-giuridico risulta comunque percepibile.
- Se le cartelle prodromiche risultano validamente notificate e vi sono atti interruttivi della prescrizione, la censura relativa alla tempestività della successiva azione esattiva può essere priva di decisività ove non colpisca l’atto ritualmente notificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13356/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13360/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13363/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →